Processo amministrativo – Principi generali – Impugnazione atto meramente confermativo – Inammissibilità 

àˆ inammissibile l’impugnazione  rivolta avverso un atto meramente confermativo ovvero consequenziale di una precedente determinazione, dal cui annullamento la ricorrente non trarrebbe nessuna utilità .

N. 00764/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2012, proposto da: 
Casa di Cura Santa Maria S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n.43; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n.27; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
– delle determinazioni contenute nella delibera dell’asl Ba n. 2297 del 16.12.11 recante in oggetto: “determinazione e criteri di ripartizione per l’anno 2011, del fondo unico da destinare alla remunerazione per le prestazioni sanitarie erogate in regime ordinario, dalle case di cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate, insistenti nell’ambito territoriale della asl bari”;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino e avv. Giovanna Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere struttura accreditata operante nel territorio pugliese.
Con ricorso spedito per la notifica il 14.2.2012, censura la delibera dell’ASL BA n. 2297 del 16.12.2011.
Lamenta che erroneamente, ed in contrasto con gli indirizzi programmatori regionali compendiati in una serie di delibere tutte compiutamente indicate in ricorso (che si tralasciano in questa sede per ragioni di sintesi), la Asl resistente avrebbe proceduto alla determinazione delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle strutture accreditate per l’anno 2011 (c.d. tetto spesa per l’anno 2011).
In particolare, premettendo che gli atti di programmazione già  indicati hanno determinato il “congelamento della spesa sanitaria” e la progressiva riduzione della stessa, muove dalla circostanza che il fondo unico aziendale per l’anno 2011 (cioè il complessivo delle risorse finanziarie a disposizione dell’ASL) andrebbe calcolato, in base alle direttive regionali, sulla base del fondo unico del 2009, decurtato del 5%.
Pretende, in buona sostanza, che per determinare il budget complessivo (e, di conseguenza, i parziali da assegnare ai singoli operatori) venga computata anche la spesa destinata in passato alle c.d. endoprotesi che, determinando un aumento della base su cui operare la prevista decurtazione, produrrebbe un aumento – a cascata- dei singoli tetti spesa delle strutture e, per ciò, anche della ricorrente.
Questa – in estrema e doverosa sintesi – la pretesa azionata con il giudizio impugnatorio fatto valere in questa sede.
Volendo usare un’espressione stringata ma eloquente, può affermarsi che la controversia si compendia nella esatta determinazione del fondo unico per il 2011 (e di conseguenza dell’ammontare del parziale, c.d. budget 2011, attribuito alla struttura ricorrente), mirando al suo aumento.
Tale petitum emerge in modo inequivocabile dal contenuto del ricorso introduttivo, in cui più volte è dato leggere che si censura la “determinazione” delle risorse per il 2011 o del fondo unico dell’anno in esame.
Senonchè la delibera impugnata, cioè la n. 2297 del 16.12.2011 non ha proceduto alla determinazione del fondo unico aziendale, ma, partendo dalla quantificazione complessiva già  disposta con la delibera n. 537 del 24.3.2011, si è limitata a ripartire il fondo unico già  determinato con la citata del. 537/2011.
Dalle considerazioni appena esposte non può che concludersi per la fondatezza dell’eccezione di tardività  sollevata con la prima memoria di costituzione dell’ASL resistente che, evidenziando la natura non innovativa della del. n. 2297/2011 in ordine alla determinazione del F.U. , mette in luce che essa si pone a valle della precedente delibera n. 537/2011, rimasta inoppugnata dalla ricorrente in cui, invece, si concentra la lesività  lamentata con l’unica ed articolata censura esposta in ricorso.
La delibera n.537 del 24.3.2011, infatti, (cui, si ribadisce, va ricondotta la effettiva determinazione del F.U. aziendale al netto delle endoprotesi), risulta pubblicata sul sito aziendale ed all’albo pretorio per quindici giorni a far data dal 25.3.2011, in ossequio alle disposizioni regionali di cui alla L.R. 40/2007, art. 3 co 26.
Il presente ricorso, invece, è stato notificato (spedito per la notifica via posta il 14.2.2012), cioè ben oltre i termini decadenziali di impugnativa.
Pertanto, se si qualifica l’impugnazione come diretta in realtà  alla delibera n. 537/2011, non può che concludersi per la tardività .
Laddove, invece, si ritenga di individuare l’effettivo atto impugnato nella del. n. 2297/2011 (come nominalmente indicato in ricorso) non potrebbe che rilevarsi la inammissibilità , in quanto l’impugnativa è stata rivolta avverso un atto meramente confermativo ovvero consequenziale della precedente del. n.537/2011(confermativo in ordine alla sola della determinazione del F.U.), dal cui annullamento, pertanto , la ricorrente non trarrebbe utilità  alcuna.
Le considerazioni appena esposte, determinate da un approfondito esame delle questioni proprio della fase decisionale, inducono, pertanto, a recedere dalla posizione assunta con il precedente adempimento istruttorio, disposto sul presupposto logico della ricevibilità  del ricorso, invero da rimeditarsi.
In ogni caso, esse sono superate dall’infondatezza nel merito del ricorso.
La Sezione si è già  pronunciata con sentenza n. 625/2012 in ordine alla correttezza della scelta di escludere, nella determinazione del F.U. 2011 le endoprotesi dalla base di calcolo.
Non vi è motivo alcuno per discostarsi dalle argomentazioni già  esposte nel precedente citato a cui si rinvia.
Pertanto, sia alla luce della decisione citata, sia alla luce dell’esame della relazione istruttoria inviata in esito alla richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione ripartizione del fondo unico aziendale, l’impugnativa andrebbe comunque, respinta.
Giova, infine, precisare che parte ricorrente espone anche, di aver proposto ricorso pendente dinanzi al Tar Puglia, sez. Lecce, recante n. 403/2011.
Indica, tra i motivi di ricorso, anche censure derivate da tale impugnativa dichiarando di riportarne il contenuto che, tuttavia, non è presente nell’atto.
Di tale doglianza pertanto, non si può tenere conto.
Le spese possono essere, parzialmente compensate in ragione di metà  e vengono liquidate, per la restante parte, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per metà  le spese del giudizio e condanna per la restante parte la ricorrente al pagamento delle stesse in favore dell’ASL Ba che liquida in Euro 2500,00, omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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