Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo esecutivo – Equiparabile a giudicato

Il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a..

N. 00742/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2013, proposto da Giuseppe Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 

contro
Comune di Candela; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 94/12 emesso, in data I febbraio 2012, dal Tribunale di Foggia in favore dell’avv. Giuseppe Mescia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giuseppe Mescia, su delega dell’avv. Giacomo Mescia;
 

Premesso che, con il decreto ingiuntivo in epigrafe (non opposto e divenuto definitivo), il Tribunale di Foggia ha condannato il Comune di Candela al pagamento in favore del ricorrente:
– della somma di euro 12.349,10, più I.V.A. e C.A.P., oltre interessi dalla mora al soddisfo;
– della somma di euro 592,00, più euro 111,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso del 12,5% (a titolo di spese processuali);
Premesso che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a.. (T.A.R. Puglia, Bari, n. 1573/2003; Cons. St., Sez. V, 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1198/2013; Cons. St., Sez. V, n. 5045/2011; Cons. St., Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840);
Considerato che il Comune di Candela non ha corrisposto le somme dovute e che la domanda del ricorrente deve essere accolta;
Ritenuto, in conclusione, di dover ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento di quanto dovuto, nei termini di cui al dispositivo, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio (determinato in misura forfettaria che tiene conto della serialità  delle domande proposte dinanzi a questo Tribunale);
P.Q.M.
Il il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) ordina al Comune di Candela di provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, al pagamento delle somme spettanti al ricorrente, per gli importi indicati in motivazione ed oltre interessi secondo le indicazioni contenute nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 94/12;
2) per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà  dopo aver accertato l’inottemperanza del Comune nel termine di cui sopra;
3) condanna il Comune di Candela alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 300,00 oltre C.U., C.P.I. e I.V.A.;
4) liquida fin d’ora il compenso spettante al commissario ad acta nella misura complessiva di euro 200,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico del Comune di Candela.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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