Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Prestazione servizio per altra p.A.  – Assegni per aspettativa dovuti al pubblico dipendente – A carico della p.A. di appartenenza – Fattispecie

La corresponsione dell’onere economico relativo a tutti i compensi dovuti al pubblico dipendente spetta all’Amministrazione di competenza, salvo il diritto della stessa a ottenere il rimborso, a carico dell’Amministrazione che utilizza il personale (nel caso di specie, l’adito G.A., sulla scorta di conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha applicato il prefato principio per rigettare il ricorso proposto dall’Autorità  di Bacino per la Puglia per l’annullamento del decreto rettoriale del Politecnico di Bari, nella parte in cui, con riferimento alla posizione del Segretario generale dell’Autorità  di Bacino, stabiliva che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità  di Bacino della Puglia, che provvederà  ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”).                   
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Conforme: sent. T.A.R. Bari, Sez. II., n. 737/2013

N. 00736/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2011, proposto dalla Autorità  di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Garofalo, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 5; 

contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Veneto, con domicilio eletto in Bari, via Sparano da Bari, 149; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33; 

per l’annullamento
– del decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 457 del 22.10.2010, spedito con nota prot. 5141 del 25.10.2010, asseverata al protocollo generale dell’Autorità  di Bacino il 5.11.2010, nella parte in cui, con riferimento alla posizione del Segretario generale dell’Autorità  di Bacino, Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, stabilisce che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità  di Bacino della Puglia, che provvederà  ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”;
– nella misura in cui abbia contenuto provvedimentale, della nota a firma del Rettore del Politecnico di Bari del 2.11.2010 prot. 5299, asseverata al protocollo generale dell’Autorità  di Bacino il giorno 11.11.2010;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luciano Garofalo, Gaetano Veneto e Isabella Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Autorità  di Bacino per la Puglia impugna il decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 457 del 22 ottobre 2010, nella parte in cui, con riferimento alla posizione del Segretario generale dell’Autorità  di Bacino, Prof. Ing. Antonio Rosario Di Santo, stabilisce che “la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per tutto il periodo dell’aspettativa, è a totale carico dell’Autorità  di Bacino della Puglia, che provvederà  ad accreditare la relativa somma a questo Politecnico”.
La detta Autorità  denuncia (sub 1) la nullità  dell’atto per difetto assoluto di attribuzione; annullabilità  per incompetenza; eccesso e/o sviamento di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.
Ritiene in definitiva l’Autorità  istante, invocando anche l’articolo 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, che non esista la norma attributiva del potere di addebitare ad altra amministrazione le somme, come pretese.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere e/o sviamento per difetto di istruttoria, perchè l’atto non sarebbe stato preceduto da alcun contraddittorio o confronto con l’Autorità  di Bacino.
Lamenta infine (sub 3) che, in violazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2002, dell’articolo 70, comma 12º, del decreto legislativo n. 165/2001, dell’articolo 13 del d.p.r. n. 382/1980, degli articoli 13 e seguenti della legge n. 183/1989 e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e incorrendo in eccesso di potere e/o sviamento per difetto d’istruttoria, il Politecnico avrebbe applicato l’articolo 70, comma 12º, del decreto legislativo n. 165/2001 ad un’ipotesi estranea alla fattispecie ivi contemplata, in quanto i professori universitari collocati obbligatoriamente in aspettativa, ai sensi dell’articolo 13 del d.p.r. n. 382/1980, si trovano in una situazione particolare perchè essi “conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità  previste dall’art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l’elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità  di svolgere, nel quadro dell’attività  didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività  seminariali anche nell’ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità . àˆ garantita loro, altresì, la possibilità  di svolgere attività  di ricerca anche applicativa, con modalità  da determinare d’intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà  e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica” (art. 13, sesto comma).
Di conseguenza, secondo la tesi attorea, il Politecnico non avrebbe tenuto conto del fatto che le indennità  relative all’incarico di Segretario generale dell’Autorità  di Bacino sono, in tale contesto, aggiuntive ed integrative rispetto a quanto spettante al medesimo quale professore universitario, poichè le funzioni svolte nell’interesse dell’Autorità  coesistono con la retribuzione dovuta dall’Università  per il mantenimento del rapporto di servizio e per il parziale mantenimento della funzione docente.
Si è costituito il Politecnico contestando le tesi attoree, cui ha invece aderito la Regione Puglia.
L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza della Sezione seconda 16 marzo 2011 n. 238 (“Considerato che il ricorso non appare fornito di fumus dovendosi ritenere che l’Amministrazione di appartenenza abbia diritto al rimborso (cfr. CDS n. 407/2010) da parte dell’amministrazione che abbia usufruito dell’attività  dell’interessato”), confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, la quale ha “Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da profili evidenti di fumus boni juris alla luce della normativa in materia” (ordinanza 21 giugno 2011 n. 2659).
La questione è stata già  affrontata in giurisprudenza. In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, con sentenza I febbraio 2010 n. 407, dalle cui conclusioni e argomentazioni non vi è motivo di discostarsi (poichè al contrario di quanto sostenuto dall’Autorità  la fattispecie in esame non presenta alcuna particolarità  rilevante che la differenzi dal caso su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato), ha ricostruito il quadro normativo nei termini che seguono:
“L’art. 13 l. n. 253/1990 prevede che il Segretario Generale dell’Autorità  di bacino, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e 59 d.P..R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per i professori universitari, invece, lo stesso articolo ne prevede il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall’art. 11 d.P.R. n. 382/1980.
Come questo Consiglio ha già  rilevato in sede consultiva (parere 18 settembre 2001, n. 98), in base a tale disposizione, l’onere economico per il pagamento degli assegni inerenti allo status di professore universitario, grava sugli atenei di appartenenza, attesa l’intima correlazione tra l’aspettativa – che al pari di congedo, distacco e fuori ruolo, non interrompe il rapporto di servizio (ma solo quello d’ufficio) – e gli assegni a questo correlato.
Tale interpretazione è stata poi accolta dall’art. 45, comma 23, d.lgs. n. 80/1998, ai sensi del quale l’Amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’Amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, sancendo così, per tabulas, il principio secondo cui è l’Amministrazione di appartenenza a dover corrispondere l’onere economico relativo a tutti i compensi dovuti al pubblico dipendente, salvo il diritto della stessa ad ottenere il rimborso, a carico dell’Amministrazione che utilizza il personale”.
Tale ragionamento non può essere smentito dalla circostanza che il professore in aspettativa conservi alcune prerogative del proprio status e possa essere parzialmente utilizzato dall’università  in attività  non incompatibili, visti la residualità  di tali funzioni e, dal punto di vista della rilevanza ai fini della retribuzione, il correlativo scarso significato economico dei compiti didattici espletabili nel regime dell’aspettativa, dati questi che rendono non giustificato il mantenimento dell’onere dello stipendio in capo al Politecnico, come pretenderebbe l’Autorità  di Bacino. Neppure emergono effettive differenze tra il ruolo del Segretario generale dell’Autorità  di Bacino per la Puglia e quello dell’analoga figura presso l’Autorità  di Bacino del fiume Arno, oggetto della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato.
Di conseguenza, deve ritenersi che l’atto del Rettore si limiti a richiamare la normativa di legge e a darne esatta e stretta applicazione.
Il ricorso dunque è da respingere.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Autorità  emanante, mentre per il resto il complesso della vicenda giustifica la compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Autorità  di Bacino al pagamento delle spese processuali nei confronti del Politecnico, nella misura di € 1.500,00, oltre CPI e IVA. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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