1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –   Regolamento di portata generale – Lesività  – A seguito emanazione atti applicativi – Conseguenze 
   
2. Leggi, decreti, regolamenti – Impianti di telefonia mobile – Regolamento comunale – Competenza  – Limiti
 
3. Commercio, industria, turismo – Impianti di telefonia mobile – Regolamento comunale – Limiti alla localizzazione degli impianti – Illegittimità 
   
4. Commercio, industria, turismo –  Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Autorizzazione unica – Sufficienza    
 
5. Commercio, industria, turismo – Impianti di telefonia mobile – Piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti ex L.R. n. 5/2002 – Approvazione – Competenza

1. E’ infondata l’eccezione di irricevibilità  del ricorso proposto avverso un regolamento comunale per tardività  dell’impugnativa: infatti  il regolamento ha carattere generale e le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, i soli idonei a cagionare una lesione connotata da attualità  e concretezza.
 
2. In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, è viziata da incompetenza la norma del regolamento comunale finalizzata a prevenire i danni alla salute, all’ambiente e al paesaggio prodotti da inquinamento elettromagnetico in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 che  attribuisce ai Comuni il potere di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, senza con ciò configurare in capo all’Ente locale una competenza ulteriore rispetto a quella urbanistico-edilizia: secondo la disposizione richiamata, infatti, ai Comuni spetta soltanto il compito di specificare la portata della potestà  urbanistico-edilizia a essi conferita e controllare il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale.
 
3. E’ in contrasto con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 259/2003, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, la previsione del regolamento comunale in base alla quale “gli impianti installati entro i confini comunali devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato (¦)”. L’art. 86, comma 3, del citato decreto assimila le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, pena la lesione dell’interesse di rilievo nazionale alla capillare distribuzione del servizio.
 
4. E’ in contrasto con la normativa statale la disposizione del regolamento comunale che subordina l’installazione di impianti di telefonia mobile al rilascio del permesso di costruire, atteso che l’art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 prevede al riguardo il rilascio dell’autorizzazione e stabilisce in tal modo una disciplina speciale ed esaustiva, comprensiva anche della valutazione della compatibilità  edilizio-urbanistica dell’intervento, precipua del procedimento di rilascio del permesso di costruire.   
 
5. E’ illegittima la sospensione da parte del Comune del procedimento relativo alla presentazione del piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti  di cui alla L.R. n. 5/2002, predisposto dai soggetti gestori dell’impianto, ponendosi tale sospensione in contrasto con le previsioni della legge regionale che assegnano alla Giunta regionale, a seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, la competenza ad esprimersi su detti piani.  

N. 00733/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2006 REG.RIC.
N. 01155/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2006, proposto da: 
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Quero e Luigi Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio legale Mastroviti-Rizzo, via Marchese di Montrone, n. 47; 

contro
Comune di Bitetto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Lovero, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165; 


sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2006, proposto da: 
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Quero e Luigi Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio legale Mastro viti-Rizzo, via Marchese di Montrone, n. 47; 

contro
Comune di Bitetto – non costituito; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 633 del 2006:
previa sospensione dell’efficacia,
“- della nota a firma del Capo del Settore Tecnico del Comune di Bitetto, ing. Giuseppe Sangirardi pervenuta alla ricorrente in forma di telegramma in data 24.1.2006;
– della nota prot. n. 1392 del 20.2.2006, successivamente pervenuta, con la quale il Capo Settore Tecnico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bitetto, ha confermato “il parere contrario espresso con telegramma del 24.1.2006”;
– del “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base)”, approvato dal Consiglio Comunale di Bitetto con delibera n. 72 del 17.12.2004, entro i limiti censurati con il presente ricorso;
– della deliberazione di Consiglio n. 72 del 17.12.2004, ivi richiamata, mai notificata a Vodafone, avente ad oggetto “approvazione del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base)”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.”
 

quanto al ricorso n. 1155 del 2006:
“della nota prot. n. 3346 del 3.4.2006 a firma del Capo del Settore Tecnico del Comune di Bitetto, ing. Sangirardi Giuseppe, trasmessa a mezzo posta ordinaria in data 12.4.2006 e recapitata alla ricorrente successivamente, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla stessa ricorrente.”
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitetto nel ricorso n. 633 del 2006;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 326 del 27 aprile 2006, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare, proposta con il ricorso n. 633 del 2006;
Vista l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato, n. 4419 del 29 agosto 2006, di accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per la parte ricorrente i difensori, gli avv.ti Luigi Rizzo e Valentina Quero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la Vodafone Omnitel N.V., azienda del Gruppo Vodafone, che, avendo necessità  di fornire la copertura del segnale GSM, DCS e UMTS nel Comune di Bitetto, aveva individuato quale sito strategicamente idoneo l’impianto di sua proprietà  con tecnologia GSM, già  esistente ed attivo, ubicato in Contrada Pezza Grande, Strada Tursi, sull’area distinta in catasto al fg. 9, p.lla 155; aggiunge che, pertanto, in data 20 gennaio 2006 aveva inviato al suddetto Comune denuncia di inizio di attività , con i relativi allegati, ai sensi degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 259 del 2003, per l’implementazione con tecnologia DCS/UMTS della stazione radio base esistente; che aveva inoltre provveduto a trasmettere la prescritta documentazione all’ARPA Puglia, al fine di ottenere il parere di conformità  del progetto ai limiti di legge, ai sensi del D.P.C.M. dell’8 luglio 2003.
Riferisce altresì che il Comune di Bitetto, con telegramma del 24 gennaio 2006, confermato con la nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006, aveva espresso parere contrario alla citata denuncia di inizio di attività  “in quanto occorre rispettare tutti gli elementi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72/2004” ed aveva diffidato essa ricorrente dall’intraprendere qualsiasi attività .
La Vodafone Omnitel N.V. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 24 marzo 2006 e depositato il 5 aprile 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento del telegramma del 24 gennaio 2006 e della nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006, successivamente pervenuta, con la quale il Comune di Bitetto aveva confermato “il parere contrario espresso con telegramma del 24.1.2006”; ha chiesto altresì l’annullamento del “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base)”, approvato dal Consiglio Comunale del Comune resistente con delibera n. 72 del 17 dicembre 2004, entro i limiti censurati con il presente ricorso, e della citata deliberazione di C.C., ivi richiamata, mai notificata ad essa ricorrente, avente ad oggetto “approvazione del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base)”.
A sostegno del gravame la società  ricorrente ha dedotto sia motivi di censura nei confronti del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base) che nei confronti del telegramma del 24 gennaio 2006 e della nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006.
Quanto al primo gruppo di motivi la Vodafone Omnitel N.V. ha dedotto l’illegittimità  del citato Regolamento per le seguenti censure: 1) violazione della disciplina introdotta dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97 della Costituzione, in quanto il regolamento impugnato non avrebbe tenuto conto delle norme e dei principi di cui al codice delle comunicazioni, come si evincerebbe dall’esame dell’art. 1 e dal contenuto complessivo del regolamento stesso.
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2002, incompetenza, in quanto il regolamento prevederebbe espressamente il perseguimento dell’obiettivo di tutelare la salute pubblica e, agli artt. 4 e 7, avrebbe previsto la possibilità  di inserire limitazioni e divieti generalizzati.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e mancato contemperamento degli interessi in quanto, essendo le infrastrutture delle reti di comunicazione assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, esse sarebbero compatibili con tutte le zone del territorio comunale; parte ricorrente ha prodotto una relazione tecnica nella quale emergerebbe che, applicando le previsioni regolamentari, si determinerebbe l’impossibilità  di garantire il servizio UMTS nella parte centrale del Comune di Bitetto e non sarebbe servito il 45% della popolazione.
3.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 36 del 2001 e degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, eccesso di potere, difetto di istruttoria, in quanto con le previsioni contenute negli artt. 4 e 7 del regolamento il Comune di Bitetto avrebbe imposto limitazioni che di fatto impedirebbero, ostacolerebbero e comprometterebbero l’installazione degli impianti di telefonia mobile all’interno del centro abitato, in totale carenza di istruttoria del territorio comunale e modificando, attraverso la fissazione di parametri fisici diversi, le soglie massime stabilite dal suddetto D.P.C.M.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 4 del d.l. n. 315 del 2003, convertito nella legge n. 5 del 2004; parte ricorrente lamenta il contrasto dell’art. 5 del regolamento con le previsioni normative statali in quanto la disposizione regolamentare prevederebbe il rilascio del permesso di costruire quale titolo edilizio necessario per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare.
5) Violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e del d.lgs. n. 259 del 2003, violazione del procedimento minimo: art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, violazione delle norme in materia di semplificazione: art. 20 della legge n. 59 del 1997, legge n. 50 del 1999, legge n. 340 del 2000 e T.U. n. 445 del 2000, eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento; parte ricorrente lamenta che il comma 1 dell’art. 5 del regolamento richiederebbe anche vari pareri per il rilascio della concessione edilizia, in contrasto con la citata normativa statale.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 e del d.lgs. n. 490 del 1999; ad avviso di parte ricorrente l’art. 5, comma 3, del regolamento, laddove prevederebbe il divieto di installazione su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999, sarebbe illegittimo in quanto tale installazione sarebbe realizzabile solo previo parere dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo stesso.
7) Violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, violazione del procedimento minimo, violazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento in quanto l’art. 6 del regolamento conterrebbe una elencazione dei documenti, da produrre ai fini del rilascio del titolo edilizio, superiore rispetto a quella di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nè gli ulteriori documenti richiesti sarebbero finalizzati a soddisfare straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
8) Retroattività  del regolamento: violazione dell’art. 11 delle preleggi, incompetenza comunale al risanamento di impianti esistenti: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8 e 9 della legge n. 36 del 2001; parte ricorrente lamenta che l’art. 8 del regolamento, nella parte in cui stabilirebbe limiti e prescrizioni per gli impianti esistenti, realizzati in forza di regolari titoli abilitativi, avendo effetto retroattivo, violerebbe la previsione dell’art. 11 delle preleggi.
9) Incompetenza comunale al risanamento di impianti esistenti: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8 e 9 della legge n. 36 del 2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 14 della legge regionale n. 5 del 2002, eccesso di potere, illegittimità  sotto altro profilo della retroattività  del regolamento per violazione dell’art. 11 delle preleggi; ad avviso di parte ricorrente l’art. 9 del regolamento sarebbe illegittimo in quanto l’azione di risanamento degli impianti radioelettrici già  esistenti spetterebbe alle Regioni, ai sensi della normativa sia statale che regionale pugliese; inoltre sia il citato art. 9 che l’art. 13, comma 3, del regolamento contrasterebbero con l’art. 11 delle preleggi in quanto conterrebbero rispettivamente limiti e prescrizioni per gli impianti esistenti e per quelli per i quali sarebbe iniziato l’iter amministrativo, nonche il potere di disattivazione degli stessi impianti già  esistenti ove non conformi al medesimo regolamento.
10) Violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e del d.lgs. n. 259 del 2003, violazione del procedimento minimo: art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, violazione delle norme in materia di semplificazione: art. 20 della legge n. 59 del 1997, legge n. 50 del 1999, legge n. 340 del 2000 e T.U. n. 445 del 2000, eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento in quanto l’art. 10 del regolamento prevederebbe ulteriori adempimento da parte degli istanti che comporterebbero un aggravio del procedimento non giustificato da alcuna motivazione e, di contro, in contrasto con la richiamata normativa.
11) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2002, violazione ed erronea applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, incompetenza, in quanto l’art. 11, comma 3, del regolamento prevederebbe una ulteriore disposizione a tutela della salute dei cittadini, materia che la legge riserverebbe alla competenza statale.
Quanto alle censure nei confronti del telegramma del 24 gennaio 2006 e della nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006, la Vodafone Omnitel N.V., con il motivo n. 12), ha dedotto sia la loro illegittimità  per invalidità  derivata, per i motivi già  dedotti in riferimento al Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base), sia profili di illegittimità  propria, per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bitetto che ha inanzitutto eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività  avverso il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare; nel merito ha eccepito l’inammissibilità  delle censure relative all’art. 7 del regolamento, in quanto quest’ultimo farebbe espresso riferimento al P.R.G. del Comune stesso, non impugnato da parte ricorrente, ha dedotto l’infondatezza degli altri motivi di ricorso e chiesto, pertanto, il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 27 aprile 2006, con ordinanza n. 326, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 4419 del 29 agosto 2006 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R..
Con un ulteriore ricorso, ritualmente notificato il 10 e 12 giugno 2006 e depositato il 26 giugno 2006, la Vodafone Omnitel N.V. ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Bitetto prot. n. 3346 del 3 aprile 2006, trasmessa a mezzo posta ordinaria in data 12 aprile 2006 e successivamente recapitata.
Espone in fatto la Vodafone Omnitel N.V. che, avendo necessità  di fornire la copertura del segnale GSM, DCS e UMTS nel Comune di Bitetto, con nota prot. VZ/PUG/13/2006 del 28 marzo 2006 aveva trasmesso al suddetto Comune stralcio del “Piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti”, in adempimento a quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 5 del 2002 recante “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz.”.
Riferisce che il Comune di Bitetto, in riscontro alla suddetta nota, aveva inviato la nota prot. n. 3346 del 3 aprile 2006, successivamente recapitata, con la quale aveva rappresentato: “Con riferimento alla Vostra nota prot. n. VZ/PUG/13/2006, inerente il deposito del Piano annuale di Installazione, pervenuta al nostro comune il 03.04.2006 prot. 3346, si comunica che il Piano annuale di Installazione deve essere, in ogni caso, uniformato al Regolamento Antenne approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 72 del 17.12.2004. Pertanto nelle more, la pratica resta sospesa.”.
La Vodafone Omnitel N.V. ha, quindi, proposto il ricorso, assunto al numero di registro generale 1155 del 2006, a sostegno del quale ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge regionale n. 5 del 2002, carenza di potere e incompetenza.
Parte ricorrente ha altresì riproposto, in via derivata, le censure già  dedotte con il ricorso numero di registro generale 633 del 2006, proposto avverso il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 17 dicembre 2004, richiamato nel provvedimento impugnato.
Il Comune di Bitetto non si è costituito.
Con decreto presidenziale n. 48 del 22 febbraio 2012 e con decreto presidenziale n. 222 del 16 maggio 2012 sono stati dichiarati perenti, rispettivamente, i ricorsi n. 633 del 2006 e n. 1155 del 2006.
Con ordinanze n. 1577 e n. 1578 del 7 agosto 2012 sono state, rispettivamente, accolte le opposizioni ai suddetti decreti ed è stata conseguentemente disposta la revoca degli stessi decreti presidenziali, con reiscrizione delle cause nel ruolo di merito.
Parte ricorrente ha depositato un’unica memoria per l’udienza di discussione per ambedue le cause proposte.
All’udienza pubblica del 21 marzo 2013 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Iniziando dal ricorso n. 633 del 2006, il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di irricevibilità  per tardività  avverso il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, sollevata dal Comune di Bitetto.
L’eccezione è infondata.
Il Collegio aderisce, infatti, alla giurisprudenza prevalente la quale ha precisato che, trattandosi di un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità  a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perchè è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell’attualità  e della concretezza (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione I, n. 1866 del 28 novembre 2012, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 898 del 17 febbraio 2010 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4159 del 2005, e n. 5258 del 2009).
Al riguardo il Supremo Consesso amministrativo ha evidenziato che : “Ove si accedesse all’opposta tesi di dover impugnare le prescrizioni comunali sull’installazione dei sistemi di telecomunicazione entro il termine decadenziale dalla data della loro pubblicazione, si imporrebbe per il titolare della licenza di telefonia mobile di dover monitorare su tutto il territorio nazionale le scelte regolamentari di oltre novemila comuni, il che configura un impegno del tutto irragionevole e non esigibile, per di più in contrasto, sul piano dell’effettività , con il principio di piena tutela dei diritti e degli interessi avanti agli organi di giurisdizione amministrativa sancito dall’art. 113 della Costituzione”.
Ritenuta ammissibile la domanda di annullamento proposta avverso il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, essa deve ritenersi altresì fondata.
Colgono nel segno le seguenti censure dedotte dalla Vodafone Omnitel N.V. con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso: 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2002, incompetenza, in quanto il regolamento prevederebbe espressamente il perseguimento dell’obiettivo di tutelare la salute pubblica; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e mancato contemperamento degli interessi in quanto, essendo le infrastrutture delle reti di comunicazione assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, esse sarebbero compatibili con tutte le zone del territorio comunale; parte ricorrente ha prodotto una relazione tecnica nella quale emergerebbe che, applicando le previsioni regolamentari, si determinerebbe l’impossibilità  di garantire il servizio UMTS nella parte centrale del Comune di Bitetto e non sarebbe servito il 45% della popolazione; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 4 del d.l. n. 315 del 2003, convertito nella legge n. 5 del 2004; parte ricorrente lamenta il contrasto dell’art. 5 del regolamento con le previsioni normative statali in quanto la disposizione regolamentare prevederebbe il rilascio del permesso di costruire quale titolo edilizio necessario per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare.
In riferimento al secondo motivo di ricorso il Collegio deve rilevare che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il quale non attribuisce all’Ente locale una competenza aggiuntiva e distinta da quella urbanistica al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, i Comuni possono dettare norme regolamentari in materia per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai detti campi elettromagnetici, con ciò non intendendo indicare una potestà  ulteriore dei Comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico-edilizia; pertanto, non spetta ai detti Enti locali disciplinare nei regolamenti edilizi l’installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare allorchè tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità  dei detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anzichè a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (cfr. ex multis T.A.R. Lecce, Sez. II, n. 3441 del 5 ottobre 2007).
Alla luce di quanto sopra, il Regolamento del Comune di Bitetto, oggetto di impugnazione, deve ritenersi in palese contrasto con la suddetta normativa, tenuto conto che all’art. 2 – Finalità  prevede: “Il presente Regolamento Comunale detta misure atte a prevenire i danni alla salute, all’ambiente e al paesaggio prodotti da inquinamento elettromagnetico generato da fonti artificiali e quindi intende perseguire l’obiettivo di tutelare la salute pubblica¦.”.
In ordine al terzo motivo di ricorso, l’art. 7 del Regolamento impugnato, al comma 1, dispone, in linea generale, che : “Gli impianti installati entro i confini comunali devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato – così come perimetrato ai sensi del D.l.g.s. 235/92, D.P.R. 495/92 e succ. mod. – ¦”.
Tale previsione appare in contrasto con la disciplina prevista dal legislatore per tali impianti, in quanto l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza (cfr TAR Bari, Sezione III 25 febbraio 2010, n. 865 e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata: Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332, T.A.R. Emilia – Romagna, Parma, sez. I, 18/11/2008, n. 436, 15/4/2008 n. 217); la potestà  regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Corte Cost. sentenze n. 307 e n. 324 del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005), come in questo caso, non essendovi alcuna giustificazione espressa nè nel regolamento, nè nella delibera di approvazione, nè in altri atti comunali prodotti in giudizio.
Deve ritenersi onere del Comune attivarsi per individuare i siti idonei alla installazione degli impianti di telecomunicazione, tenendo anche presente che essi sono stati assimilati dalla legge (come detto art. 86, comma 3, del d. lgs. n. 259 del 2003) alle opere di urbanizzazione primaria proprio per tutelare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 898 del 17-02-2010).
Infine il Collegio, concordando con quanto sostenuto da parte ricorrente e dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, dalla quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che dall’assimilazione degli interventi volti all’installazione delle infrastrutture delle reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, disposta dal legislatore, ne consegue che detti interventi si devono considerare come normalmente e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, n. 914 del 15 giugno 2011, Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5343 del 11-10-2007).
In relazione al quarto motivo di ricorso il Regolamento di cui trattasi all’art. 5 – Regime autorizzatorio – al comma 1 prevede: “Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di concessione edilizia,¦.”.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, già  condivisa da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è pacifica nel ritenere che la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d. l.gs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità  edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, n. 915 del 15 giugno 2011, Consiglio di Stato Sezione VI, n. 2436 del 28-04-2010 e n. 4557 del 15 luglio 2010).
Il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, non occorrendo, pertanto, pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione, tenuto conto in particolare del profilo di illegittimità  per carenza di motivazione del provvedimento di diniego relativo alla denuncia di inizio di attività  presentata da parte ricorrente, come di seguito riscontrato.
Passando al merito della domanda demolitoria proposta avverso il telegramma del 24 gennaio 2006 e la nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006, il Collegio, condividendo quanto sostenuto dalla VI Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4419 del 29 agosto 2006, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della ordinanza di questo T.A.R., ritiene fondati i profili di illegittimità  propria, dedotti dalla Vodafone Omnitel N.V., per carenza di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Il Comune di Bitetto con il telegramma del 24 gennaio 2006, confermato dalla nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006, aveva espresso parere contrario alla denuncia di inizio di attività  prot. n. 1392 del 9 febbraio 2006 “in quanto occorre rispettare tutti gli elementi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72/2004” ed aveva diffidato essa ricorrente dall’intraprendere qualsiasi attività .
Il Collegio ritiene che provvedimenti negativi impugnati non indichino in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dovendosi ritenere insufficiente il generico riferimento agli elementi del regolamento.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso n. 633 del 2006 deve essere accolto e per l’effetto devono essere annullati il telegramma del 24 gennaio 2006, la nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006 ed il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base) del Comune di Bitetto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 17 dicembre 2004, nelle parti incompatibili con quanto disposto nella presente sentenza.
Passando quindi ad analizzare il ricorso n. 1155 del 2006, esso è fondato e va, come tale, accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale la Vodafone Omnitel N.V. ha dedotto l’illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge regionale n. 5 del 2002 e per incompetenza; parte ricorrente lamenta che, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 7, sarebbe la Giunta Regionale ad avere la competenza ad esprimersi su detti Piani o a suggerirne modifiche, mentre il Comune non avrebbe alcun potere autonomo finalizzato alla valutazione del piano presentato, nè tantomeno il potere di sospenderlo, ma avrebbe solo il potere di partecipare ad apposite conferenze di servizi su base provinciale.
La legge regionale n. 5 del 2002, recante Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz., all’art. 7 che reca la disciplina del Programma annuale di installazione, nella versione applicabile alla data di emanazione del provvedimento oggetto di gravame, dispone: “1. I soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi dell’articolo 8, comma 4, predispongono un “Piano annuale di installazione c/o modifica degli impianti” da presentare alla Regione – Assessorato all’ambiente – entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente “Piani stralcio comunali” da presentare ai Comuni interessati e alle Province. 2. Contestualmente alla presentazione dei piani di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull’Albo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell’inoltro alla Regione e agli enti locali del “Piano annuale di installazione – e dei relativi “Piani stralcio comunali”. 3. La Giunta regionale, a seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, alle quali partecipano i Comuni, le Province, i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, i concessionari del servizio pubblico di telecomunicazione e di radiotelevisione e i settori tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 o, in assenza, del Presidio multizonale di prevenzione (PMP) territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dei “Piani annuali di installazione”, si esprime su detti Piani o ne suggerisce modifiche, finalizzate a minimizzare l’eventuale esposizione della popolazione, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già  esistenti oltrechè all’insieme degli impianti da installare, compatibilmente con la qualità  del servizio svolto dal sistema.”.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, risulta in atti che la società  ricorrente con nota prot. VZ/PUG/13/2006 del 28 marzo 2006 aveva trasmesso al Comune di Bitetto il Piano Stralcio e chiesto contestualmente “la pubblicazione sull’Albo Pretorio del seguente avviso: “Vodafone – Omnitel N.V. avvisa di avere inviato alla Regione Puglia il Piano annuale di installazione/modifica degli impianti, alle Province e al Comune di Bitetto i Piani stralcio”, in adempimento a quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 5 del 2002.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che, alla luce della sopra richiamata normativa e del contenuto della suddetta nota, il Comune di Bitetto abbia illegittimamente disposto la sospensione del procedimento relativo alla presentazione del Piano annuale di installazione e/o modifica degli impianti della Vodafone Omnitel N.V..
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso n. 1155 del 2006 e, conseguentemente, l’annullamento della nota prot. n. 3346 del 3 aprile 2006 del Comune di Bitetto, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione; quanto al ricorso n. 633 del 2006 lo accoglie e per l’effetto annulla il telegramma del 24 gennaio 2006, la nota prot. n. 1392 del 20 febbraio 2006 e il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base) del Comune di Bitetto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 17 dicembre 2004, nei termini precisati in motivazione; quanto al ricorso n. 1155 del 2006 lo accoglie e per l’effetto annulla la nota prot. n. 3346 del 3 aprile 2006 del Comune di Bitetto.
Condanna il Comune di Bitetto al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore della Vodafone Omnitel N.V., a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del giorno 21 marzo 2013 e 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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