1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Ricorso – Avverso ordinanza sospensione lavori – Sopravvenuta ordinanza ingiunzione a demolire – Improcedibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ricorso – Provvedimento diniego sopravvenuto – Improcedibilità  


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istanza per permesso di costruire in sanatoria – Rinunzia – In corso di causa – Attraverso dichiarazione procuratore  alle liti – Effetti


4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso  – Qualificazione dell’atto impugnato – Spetta al G.A.

1. Deve dichiararsi l’improcedibilità  del ricorso avverso un’ordinanza di sospensione dei lavori laddove sopraggiunga un’ordinanza-ingiunzione a demolire, in forza della quale si determina la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori.


2. E’ improcedibile il ricorso giurisdizionale contra silentium nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia successivamente adottato un provvesimento di diniego preliminare, atteso che tale atto interrompe lo stato di inerzia della p.A..


3. E’ inammissibile la dichiarazione di rinuncia all’istanza di sanatoria per abusi edilizi effettuata in corso di causa dal procuratore costituito e non dalla parte, dovendosi pertanto ritenere tale dichiarazione di rinuncia tamquam non esset.


4. La qualificazione della natura del provvedimento impugnato e del potere esercitato dalla p.A. competono esclusivamente al Giudice amministrativo, a prescindere quindi dal nomen juris formalmente attribuito dall’Amministrazione all’atto oggetto di ricorso (nella specie, il provvedimento di diniego impugnato, pur con la formale locuzione di “diniego preliminare” difettava in concreto dei requisiti di natura interlocutoria ex art. 10 bis, L. n. 241/1990).

N. 00726/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Ecospi Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21; 

contro
Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-p.zza Massari 6; 

per l’annullamento
1.- dell’ordinanza dirigenziale n. 176 del 3 giugno 2008, notificata il 4 giugno 2008, avente ad oggetto: “società  Ecospi srl – ordinanza di demolizione lavori per opere di trasformazione urbanistica a via Santeramo in località  “Pontrelli” in area naturale protetta ricadente nel sito archeologico denominato “cava dei dinosauri”, catastalmente individuata al foglio di mappa 189 p.lla 37 di proprietà  della società  Ecospi s.r.l.”;’
2.- del provvedimento a firma del dirigente del settore sviluppo e governo del territorio, datato 3.6.2008, relativo alla pratica n. 2031/3C R.S., comunicato a mezzo posta il 6 giugno 2008, avente ad oggetto: “provvedimento di diniego preliminare” sulla domanda di rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per le opere abusive realizzate sull’immobile sito in Altamura alla contrada Pontrelli in catasto al foglio 186 particella 37, consistenti nel cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile da locali tecnici (riserva idrica, autoclave, locale installazione unità  trattamento aria, disimpegno) a zona preparazione cibi (cucina), con aumento di volumetria (contabile);
3. – della presupposta ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n.64 del 16.5.2008;
nonchè con motivi aggiunti depositati il 27.12.2008 per l’annullamento:
4.- del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità  presentata in data 14.8.2008 prot. 40808;
5.- del diniego preliminare datato 2.12.2008 con protocollo 0063770 del 3.12.2008 espresso sull’istanza di cui sopra.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Giuseppe Mariani e Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, la Ecospi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui il Comune di Altamura ha ingiunto la demolizione di opere edilizie, nonchè espresso diniego preliminare sulla istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, nonchè infine dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
La ricorrente dichiara anzitutto, a mezzo del procuratore costituito, di rinunciare all’istanza di sanatoria presentata in data 9.12.2004, non ritenendo qualificabili le opere realizzate come abusive, in quanto conformi alle concessioni edilizie 508/2000 e 586/2002.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) Illegittimità  dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 16.5.2007 per erronea applicazione dell’art. 21 punto 4 delle n.t.a. del P.R.G.; illegittimità  della stessa ordinanza di sospensione dei lavori e del provvedimento di diniego preliminare del 3.6.2008 per carente motivazione ed erronea applicazione dell’art. 32 del D.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 2 lett. d) della l.r. 26/1985 ed all’art. 31 della l. 457/1978, oltre che all’art. 3 d.p.r. 380/2001;
2) illegittimità  dell’ordinanza dirigenziale n. 176 del 3.8.2008 per violazione dell’art. 7 l. 241/1990. insufficienza dell’avvertenza contenuta nell’ordinanza di sospensione dei lavori;
3) illegittimità  dell’ordinanza dirigenziale n. 176 del 3.6.2008 per violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001; erronea applicazione dell’art. 8 comma 3 l. 47/1985; erronea applicazione dell’art. 32 d.p.r. 380/2001 e art. 8 comma 1 lett. d) della l. 47/1985 e art. 2 lett. d) l.r. 26/1985; erronea applicazione dell’art. 44 lett. c) d.p.r. 380/2001 e dell’art. 20 lett. c) della l. 47/1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione ed illogicità  manifesta;
4) violazione ed erronea applicazione dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99 attuale art. 146 D.Lgs. 42/04 nonchè dell’art. 20 l. 47/1985 e dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 490/99; eccesso di potere per erronea presupposizione circa la sussistenza del vincolo paesaggistico.
5) erronea applicazione e violazione delle norme di cui al capo II “componenti geo-morfo-idrogeologiche delle n.t.a. del p.u.t.t.p. della Regione Puglia. Eccesso di potere per erronea presupposizione;
6) violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 D.P.R. 357/1997, come modificato dal d.p.r. 120/2003, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.
7) violazione ed erronea applicazione degli artt. 6, 11 e 30 della l. 394/1991 e dell’art. 3 comma 1 lett. o) dell’All. A al d.p.r. 10.3.2004.
Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, in persona del Sindaco p.t., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 14.8.2008 la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità , cui ha fatto seguito il diniego preliminare del 3.12.2008.
Con motivi aggiunti depositati il 27.12.2008, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità  del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità  depositata il 14.8. 2008 prot. 40808, nonchè l’annullamento del diniego preliminare sull’istanza medesima espresso dal Comune di Altamura con provvedimento prot. 0063770 del 3.12.2008, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
8) violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
9) violazione ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001.
All’Udienza del 18 aprile 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è in parte improcedibile e in parte necessita di ulteriore acquisizione in via istruttoria.
Risulta anzitutto improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 64 del 16.5.2007, in quanto provvedimento ormai privo di efficacia e superato dagli ulteriori provvedimenti del procedimento sanzionatorio e, in particolare, dall’ordinanza ingiunzione a demolire n. 176 del 3.6.2008.
Il ricorso risulta altresì improcedibile nella parte relativa all’impugnazione del silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità  presentata dal ricorrente in data 14.8.2008, atteso che l’inerzia è stata superata dal successivo provvedimento di diniego preliminare prot. 0063770 del 3.12.2008.
Con riferimento all’impugnazione del diniego preliminare sull’istanza di sanatoria del 2004, rileva anzitutto il Collegio che risulta singolare e inammissibile, oltre che intrinsecamente contraddittoria, la dichiarazione di rinuncia all’istanza di sanatoria di che trattasi.
Tale rinuncia risulta anzitutto contraddittoria rispetto all’impugnazione dei provvedimenti con cui è stata negativamente definita l’istanza medesima, risultando inoltre inammissibile una rinuncia all’istanza di sanatoria operata solo in sede di ricorso e non già  dalla parte, bensì dal procuratore costituito, solo dopo che il relativo procedimento è stato già  definito, come di seguito precisato.
Senza peraltro considerare che detta rinuncia risulterebbe in realtà  subordinata ad una ipotetica favorevole valutazione da parte del Collegio della prospettazione operata dal ricorrente e relativa ad una presunta conformità  delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi a suo tempo rilasciate.
Per tutto quanto sopra, tale dichiarazione di rinuncia deve ritenersi anzitutto inammissibile e quindi tamquam non esset.
Con riferimento all’impugnato diniego preliminare sull’istanza di sanatoria del 3.6.2008, rileva il Collegio che – contrariamente agli assunti difensivi del Comune di Altamura – che chiede dichiararsi l’improcedibilità  della relativa impugnazione in quanto si tratterebbe di un atto di mero preavviso di diniego e, quindi, di carattere endoprocedimentale, tale provvedimento va senz’altro qualificato come provvedimento di definitivo diniego di sanatoria, per due ordini di motivi.
Anzitutto perchè mancano i requisiti di natura interlocutoria ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 necessari per la qualificabilità  dell’atto come mero preavviso di diniego e quindi come atto endoprocedimentale, atteso che non risulta attivato alcun contraddittorio nè assegnato alcun termine per la produzione di osservazioni.
In secondo luogo, appare esaustivo considerare che in effetti a tale provvedimento – nè nei termini di legge, nè a tutt’oggi – ha fatto seguito alcun provvedimento di diniego definitivo.
Appare infatti evidente che non può essere la mera aggiunta formale della locuzione “preliminare” sufficiente ai fini della qualificazione dell’atto come preavviso di diniego, atteso che la qualificazione della natura del provvedimento e la natura del potere esercitato competono alla valutazione del Giudice Amministrativo e che risulta incontrovertibile, per quanto sopra evidenziato, la natura di definitivo diniego.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al diniego preliminare espresso dal Dirigente del III Settore con riferimento alla domanda di accertamento di conformità  ex art. 36 d.p.r. 380/2001 presentata dalla ricorrente in data 14.8.2008 prot. n. 40808.
Anche per tale provvedimento infatti valgono esattamente le medesime considerazioni svolte con riferimento al diniego preliminare di sanatoria.
Ed invero, anche in tal caso difettano tutti i presupposti per la qualificabilità  di tale diniego come atto interlocutorio ed endoprocedimentale di preavviso di diniego, non essendo peraltro intervenuto – a definizione del procedimento – alcun ulteriore e definitivo atto di diniego.
Quanto ai restanti profili, occorre muovere da alcune prmesse in punto di fatto.
La società  ricorrente è proprietaria dell’area (Fg. 189 p.lla 37), sulla quale erano ubicati due immobili realizzati in epoca anteriore al 1967 e destinati uno al ricovero degli attrezzi (corpo A) e l’altro a spogliatoi e servizi per gli operai addetti alla cava (corpo B).
L’area in questione, un tempo destinata ad attività  estrattive, a seguito del rinvenimento di centinaia di orme di dinosauri risalenti al cretacico superiore, è stata assoggettata a vincolo archeologico con decreto ministeriale del 24.11.2000.
La ricorrente ha presentato istanza di concessione edilizia, al fine di procedere alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei due corpi di fabbrica, prevedendo la realizzazione di una sala meeting con servizi igienici nel corpo di fabbrica A e ulteriori locali a disposizione dei ricercatori nel corpo di fabbrica B, atteso che il sito in questione – per il notevole interesse archeologico – è divenuto meta di interesse turistico e oggetto di ricerca.
àˆ intervenuto favorevole nulla-osta da parte della Soprintendenza archeologica della Puglia, prot. 120076 del 7.6.2000.
àˆ stata quindi rilasciata la concessione edilizia 508/2000, successivamente reiterata (per intervenuta scadenza del termine per inizio dei lavori) con concessione edilizia n. 586 del 15.5.2002, nella quale si prevedeva anche la creazione di un volume tecnico aggiuntivo per l’allocazione delle cisterne per riserva idrica autoclave ed unità  di trattamento dell’area; decorsi i termini di inizio lavori è intervenuta l’ulteriore concessione edilizia n. 90 del 23.6.2003, cui ha fatto seguito l’inizio dei lavori e la realizzazione della struttura al rustico.
La ricorrente ha richiesto istanza di sanatoria per cambio di destinazione d’uso del volume tecnico aggiuntivo, al fine di allocarvi locali idonei per la preparazione e somministrazione di cibi.
A seguito del rapporto del Corpo forestale dello Stato del 28.4.2007, è intervenuta l’ordinanza di sospensione dei lavori del 16.5.2007, in relazione ad opere abusivamente realizzate in difformità  dai titoli edilizi e aventi natura di variazioni essenziali.
àˆ intervenuto intanto il diniego di sanatoria sul cambio di destinazione d’uso, oggetto di impugnazione.
La ricorrente, ritenendo le opere realizzate conformi al titolo edilizio rilasciato, ha presentato istanza di accertamento di conformità  ex art. 36, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego, anch’esso oggetto di impugnazione.
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che – ai fini del decidere in ordine all’impugnazione del diniego “preliminare” di sanatoria e del diniego “preliminare” sull’istanza di accertamento di conformità , nonchè in ordine all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione – è necessario acquisire ulteriore documentazione e, segnatamente:
1) una dettagliata relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Altamura, corredata di rilievi planimetrici, da cui possa evincersi l’ubicazione esatta e l’entità  dei manufatti edilizi preesistenti, nonchè l’ubicazione degli immobili realizzati dalla società  ricorrente, con specifica indicazione della qualificazione urbanistica delle aree di sedime, nonchè l’esatta superficie dei manufatti realizzati;
2) copia delle n.t.a. relative alle singole e specifiche zonizzazioni delle aree interessate dall’edificazione, in considerazione del fatto che l’area complessivamente di proprietà  della ricorrente sembrerebbe pari a mq 109.000 e che la stessa non risulta avere unica ed omogenea destinazione urbanistica;
3) una planimetria dell’area interessata con indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche, evidenziate con differenti colorazioni;
4) indicazione di tutti i vincoli gravanti sulle diverse zonizzazioni e, in particolare, su quella interessata dalla realizzazione dei manufatti edilizi;
5) copia integrale e autentica del progetto presentato dalla società  ricorrente e delle successive integrazioni.
Il Collegio, pertanto, ordina al Comune di Altamura, in persona del Sindaco p.t., nonchè al Dirigente del III Settore Urbanistica ed Edilizia di depositare la suindicata documentazione in triplice copia presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile nei termini di cui in motivazione ed in parte, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente del III Settore Urbanistica ed Edilizia di depositare la suindicata documentazione in triplice copia presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Rinvia in prosieguo all’Udienza pubblica del 21 novembre 2013.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 e nella camera di Consiglio del 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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