1. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Ritipizzazione urbanistica – Destinazione penalizzante – In presenza di aspettativa qualificata – Motivazione – Mancanza – Illegittimità
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità di mora – Art.114, c. 4, lett. e), c.p.a. – Tutela in forma specifica – Esclusione
1. Va accolta la domanda di riqualificazione di un’area tenendo conto dell’affidamento maturato dal proprietario all’assegnazione di una specifica destinazione urbanistica – con nomina del commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva in caso di inerzia ancora persistente – allorchè la p.A., a seguito di precedente sentenza che aveva ordinato di procedere ad una nuova pianificazione in variante dell’area medesima, abbia impresso una destinazione penalizzante per il ricorrente, senza giustificare l’impossibilità di aderire alla ritipizzazione indicata dal TAR (nella specie, la p.A., dopo una prima sentenza che disponeva di procedere alla riqualificazione dell’area del ricorrente, ove possibile, in zona B, era rimasta inerte a seguito della seconda sentenza che a sua volta aveva annullato per difetto di motivazione la riqualificazione adottata con una destinazione diversa -zona omogenea speciale Bs/ad- da quella invocata dal proprietario).
2. Non sussistono i presupposti per l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art.114, c. 4, lett. e), c.p.a. qualora il G.A. abbia accolto la domanda del ricorrente in forma specifica, disponendo l’obbligo della p.A. di provvedere alla ritipizzazione di un’area anche mediante eventuale nomina del commissario ad acta.
N. 00716/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2012, proposto da:
Innino Nicola Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Arzano, Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Antonio Arzano in Bari, via Principe Amedeo n. 82/A;
contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;
per l’esecuzione
della sent. 977/2011 TAR Puglia Bari sez. III (adozione variante urbanistica);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Massimo Ingravalle, Antonio Arzano e Franco Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2640/09, questo TAR ha ordinato al Comune di Trani di “provvedere a nuova pianificazione in variante dell’area di attuale proprietà dell’odierno ricorrente, dando particolare rilievo all’affidamento del privato, con riconoscimento, ove possibile, all’area in questione, quale zona B di completamento in base all’approvato PUG”.
Con delibera n. 37/10 il Comune di Trani ha confermato la destinazione a zona omogenea speciale Bs/ad.
Con sentenza n. 997/11 questo TAR, in accoglimento del successivo ricorso, ha annullato gli atti impugnati per difetto di motivazione in ordine alle previsioni inerenti la tipizzazione dell’area dell’odierno ricorrente.
Persistendo l’inerzia, con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto ordinarsi all’amministrazione di dare attuazione al dictum consacrato nelle predette statuizioni giudiziali, nominando altresì un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza dell’amministrazione, fissando altresì una somma di denaro per ogni giorno da versarsi al ricorrente per ogni giorno di ritardo dell’amministrazione.
Nella camera di consiglio del 18.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato nei soli termini che seguono.
Con la prima pronuncia giudiziale (n. 2640/09), questo TAR ha ordinato al Comune di Trani di provvedere a nuova pianificazione urbanistica tenendo conto dell’affidamento sorto nel privato, “¦con riconoscimento, ove possibile, all’area in questione, quale zona B di completamento in base all’approvato PUG”.
Con successiva sentenza n. 997/11 questo TAR ha poi riconosciuto la sussistenza di un “margine piuttosto definito di discrezionalità in ordine alla qualificazione del suolo in esame, in quanto la stessa ben poteva rifiutare la qualificazione come zona B, previa adeguata motivazione sull’impossibilità di tale provvedimento”, annullando conseguentemente gli atti impugnati non in quanto elusivi del precedente giudicato, ma per difetto di motivazione.
Pertanto, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, va dato ordine all’amministrazione comunale di provvedere alla riqualificazione dell’area di proprietà del ricorrente tenendo conto del ragionevole affidamento da quest’ultimo maturato in ordine alla sua qualificazione quale zona B di completamento, entro gg. 90 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
Qualora il Comune di Trani non provveda nel termine indicato, si nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione, ovvero un suo delegato, affinchè provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
Venendo ora all’ulteriore domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a, che codifica anche nel processo amministrativo l’istituto, di origine francese, della c.d. astreinte, reputa il Collegio che la pretesa del ricorrente all’emanazione di un provvedimento di nuova tipizzazione dell’area di sua proprietà verrà soddisfatto o mediante spontaneo adempimento da parte dell’amministrazione, ovvero, in caso di inerzia, attraverso l’attività sostitutiva del commissario adacta. Pertanto, reputa il Collegio che, trovando la pretesa del ricorrente soddisfazione in forma specifica, non vi è spazio per la previsione di una penalità di mora, la quale, ove concessa, assumerebbe contorni di chiara iniquità .
Conseguentemente, tale capo di domanda deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il resistente va infine condannato al pagamento dell’eventuale compenso al commissario ad acta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, e ordina per l’effetto al Comune di Trani di provvedere alla riqualificazione dell’area di proprietà del ricorrente tenendo conto del ragionevole affidamento da quest’ultimo maturato in ordine alla sua qualificazione quale zona B di completamento, entro gg. 90 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale, ovvero un suo delegato, affinchè provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano equitativamente in € 1.500 per diritti e onorari, oltre contributo unificato, CAP e IVA.
Condanna il resistente al pagamento dell’eventuale compenso in favore del commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)