1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione –  Per costruzione non conforme al permesso di costruire – Fattispecie


2. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Rigetto istanza di accertamento di conformità  – – Ordinanza di demolizione – Omesse comunicazioni preavviso di rigetto e avvio del procedimento –  Natura vincolata del provvedimento di demolizione – Conseguenze

1. Dev’essere rigettata l’istanza cautelare avverso un provvedimento di demolizione motivato sul punto della non conformità  del manufatto a quanto assentito con permesso di costruire, ove tale difformità  emerga in modo evidente anche alla luce dell’assenza di pregnanti contestazioni da parte del  ricorrente (nella specie era stata riscontrata la violazione del progetto assentito per la morfologia, la posizione e la superficie degli edifici realizzati). 


2. àˆ sfornita del fumus bon iris l’istanza cautelare legata a censure di ordine formale quali la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione (e l’omesso preavviso di rigetto per l’istanza di accertamento di conformità  edilizia del manufatto realizzato dal ricorrente), dovendosi considerare che è in questione un provvedimento di natura vincolata.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 19 giugno 2013, n. 2288 – 2013 decreto 16 maggio 2013, n. 1788 – 2013; ric. n. 3683 – 2013
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N. 00250/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00503/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2013, proposto da:

Tommaso Lorusso, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Lavermicocca, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione in Bari, via F. Crispi n. 6;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Ordinanza n. 39 del 19.2.2013 del Comune di Altamura, avente ad oggetto “Lorusso Tommaso- Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi all’immobile sito in Altamura alta contrada “Lama Cotegno” su area ricadente in zona agricola E1 del vigente P.R.G., identificata in catasto al foglio di mappa 128 Particelle 86 -88 -89″, con la quale viene ordinato al sig. Lorusso Tommaso, “la demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio’: nella stesso atto identificati, ed il ripristino della stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica ;
– del provvedimento prot. n. 0000183 in data 2.1.2012, richiamato nell’ordinanza di demolizione, non comunicato al sig. Tommaso Lorusso, di diniego definitivo della domanda di accertamento di conformità  presentato dal sig. Tommaso Lorusso in data 12.7.2007 (pratica registrata presso il Comune di Altamura, SUE/PdiC/140-2007 del 12.7.2007 prot. nr. 35440), avente ad oggetto “Progetto in sanatoria (Accertamento di conformità ) per opere realizzate in Altamura alla contrada “Lama Cotegno”, su area ricadente in Zona Agricola E1 del vigente P.R.G., identificata in catasto a/ foglio di mappa 128 particelle 86-88-89″.
– di ogni altro provvedimento, connesso, presupposto, preordinato o conseguente (anche se ignoto nei contenuti), in specie se menzionato nel presente ricorso, se e in quanto intervenuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Domenico Lavermicocca e Emilio Bonelli;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, atteso che:
a) non sembrano decisive le censure di ordine formale (mancata comunicazione di avvio del procedimento; mancata emanazione del preavviso di rigetto), avuto riguardo alla natura vincolata del provvedimento in esame, e tenuto conto altresì della natura non invalidante dei supposti vizi, ai sensi dell’art. 21 octies 2° co. l. n. 241/90;
b) non sembrano cogliere nel segno le censure di ordine sostanziale, avuto riguardo alla creazione, da parte del ricorrente, di corpi di fabbrica diversi di quelli originariamente assentiti. In particolare, i fabbricati B e C sono ora separati, mentre nell’originario p.d.c. erano uniti; inoltre, essi risultano posizionati in maniera del tutto diversa da quanto previsto nel titolo originario. Infine, vi è un aumento di superficie di mq 570 circa rispetto al progetto originario (cfr, sul punto, tavola allegata all’atto impugnato);
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– spese della presente fase secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
respinge la domanda di tutela cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Altamura, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000 per onorario, oltre IVA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)