Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Concessione demaniale  – Immobile in area portuale  –  Mancato rinnovo –  Danno grave e irreparabile – Fattispecie

Non sussiste il danno grave e irreparabile e la misura cautelare non può essere concessa  ove, a seguito dell’impugnativa del mancato rinnovo di una  concessione demaniale per l’utilizzo di un immobile all’interno dell’area portuale, non sia stato dimostrato l’attuale svolgimento dell’attività  oggetto della concessione all’interno del medesimo immobile.

N. 00251/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00465/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2013, proposto da:

Mistral Associazione Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;

contro
Autorita’ Portuale del Levante di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, Piazzale C. Colombo 1 – Autorit. Port.; Guardia Costiera , Direzione Marittima di Bari – Capitaneria di Porto; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota dell’Autorità  Portuale del Levante 2145/2013 del 19/02/2013 con la quale, revocando la precedente nota di cui al foglio 839/2013 del 21/01/2013 della medesima Autorità  Portuale del Levante e la presupposta deliberazione del Comitato Portuale del 19.12.2012 n. 10, si perveniva alla decisione di non procedere al rilascio della licenza di rinnovo della licenza 35/07, come modificata dalla licenza suppletiva 41/09, unificata con la licenza 11/08 come modificata dalla licenza suppletiva 68/09, ove occorra della coeva nota 2146/2013 con la quale per effetto di quanto disposto con la nota 2145/2013 si richiedeva il pagamento dei canoni 2012 e 2013, della successiva nota prot. 1299/2013 del 29/01/2013 dell’Autorità  portuale del Levante con la quale era respinta la richiesta di proroga delle licenze 35/07- 11/08 e 21/2008 sino al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 1 comma 18 del d.l. 30.12.2009 n. 194 convertito con la 1. 25/2010 e successive modificazioni, della nota del 11/03/2013 prot. 3003/2013 della A.P. con la quale si ribadiva l’intenzione di non rilasciare la licenza di cui al foglio 839/2013 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della associazione ricorrente ad ottenere il rilascio della licenza di rinnovo di cui al foglio 839/2013, della validità  sino al 31.12.2020 delle licenze 35/07 e 11/08 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque in via gradata del diritto dell’Associazione ricorrente ad ottenere un equo indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990 e dell’art. 42 del Codice della Navigazione, o in via del tutto gradata un corrispettivo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per l’indebito arricchimento determinatosi a favore della P.A, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi dagli atti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità  Portuale del Levante di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Salvatore Basso e Fulvio Ignazio Mezzina;
 

– ritenuta l’insussistenza di pregiudizio grave e irreparabile, non avendo la ricorrente fornito la prova di attuale svolgimento di attività  all’interno dell’immobile in esame;
– ritenuto, per tali ragioni, di rigettare l’istanza di tutela cautelare;
– ritenuto infine di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)