Procedimento amministrativo – Provvedimento – Violazione di norme regolamentari oggetto di annullamento da parte del G.A. – Illegittimità  in via derivata

All’annullamento giurisdizionale degli atti regolamentari presupposti consegue necessariamente l’illegittimità  del provvedimento presupponente (nella fattispecie è stato annullato il provvedimento con cui era stata disposta la rimozione di un impianto di telefonia mobile, siccome fondato su previsioni regolamentari già  oggetto di annullamento per effetto dell’accoglimento di un precedente ricorso).

N. 00703/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2007, proposto da: 
H3g Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Bari, c/o Avv. F.Lofoco via P.Fiore 14; 

contro
Comune di Troia, rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Donnini, con domicilio eletto presso Fernando Donnini in Bari, c/o C.Pucillo via De Rossi,66; 

per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Troia n. 8667 del 7.5.2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Troia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la H3g s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui il Comune di Troia ha diffidato la ricorrente di astenersi dal mettere in funzione l’impianto o riprendere i lavori relativi alla d.i.a. del 27.10.2004, nonchè a rimuovere l’impianto realizzato sul lastrico solare del seminario vescovile di Troia.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 87 D.Lgs. 259/03. Violazione dell’art. 181, commi 1 ter e 1 quater D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto. Difetto di motivazione. Difetto del principio di ragionevolezza. Violazione del D.P.R. 380/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune di Troia contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 543/2007 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente fino alla pubblicazione della sentenza relativa al ricorso connesso n. 1335/05.
All’Udienza del 18 aprile 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere in fatto che la ricorrente con d.i.a. del 27.10.2004 ha comunicato l’inizio dei lavori di realizzazione di un impianto per telefonia mobile umts sul lastrico solare dell’edificio sito alla Piazza Episcopio n. 2/5.
Con nota 11656 del 6.6.2005, il Comune di Troia ha contestato la legittimità  delle opere di che trattasi, assumendo peraltro la necessità  di rilascio di concessione edilizia e, comunque, la non compatibilità  dell’intervento.
Ha fatto seguito provvedimento 12238 del 29.6.2005 con cui il Dirigente del III Settore ha diffidato la ricorrente dall’esecuzione delle opere di cui alla d.i.a. del 27.10.2004, risultando ammissibile lo strumento della d.i.a. solo per impianti previsti nel regolamento comunale o nel piano annuale delle installazioni.
Dopo la nota 11656 del 6.6.2005 a firma del Sindaco del Comune di Troia, è intervenuto il verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale di Troia del 26.7.2005.
Tutti i sucitati provvedimenti, prodromici e presupposti rispetto a quello impugnato con il ricorso in esame, sono stati impugnati dalla ricorrente con separato ricorso n. 1335/05.
A seguito della nota a firma della ricorrente prot. 7065 dell’11.4.07, con cui ha comunicato all’Amministrazione comunale il favorevole parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici in ordine all’installazione di che trattasi, in una con il conseguente dichiarato intendimento di procedere alla realizzazione dell’impianto medesimo, ha fatto seguito l’impugnata diffida 8667 del 7.5.2007, oggetto appunto del ricorso in esame.
Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che con sentenza di questo Tribunale Sez. III, n. 640/09 è stato accolto il ricorso 1335/05, con cui la stessa ricorrente ha impugnato tutti gli atti presupposti e antecedenti rispetto a quello impugnato con il ricorso in esame, nonchè – tra l’altro – la delibera del Comune di Troia C.c. n. 18/99, relativa alla integrazione del regolamento edilizio del Comune di Troia n. 29 del 16.4.1975, che prevede – con il nuovo comma 4.9 dell’art. 4 – un limite generalizzato di distanza minima di 500 m. degli impianti dal centro abitato.
In conseguenza di quanto sopra la citata modifica regolamentare, che costituisce una delle principali ragioni del diniego opposto dal Comune di Troia, nonchè gli atti presupposti di quello qui impugnato sono stati annullati definitivamente, con conseguente venir meno dei presupposti normativi e procedimentali dell’impugnato provvedimento, che risulta pertanto illegittimo anche in considerazione dell’effetto ex tunc dell’annullamento degli atti presupposti operato con la citata sentenza T.A.R. Bari Sez. III n. 640/09.
Alla stregua delle argomentazioni evidenziate nella predetta sentenza, condivise dal Collegio, deve ritenersi pertanto la illegittimità  dell’impugnato provvedimento in via derivata, in relazione al difetto dei presupposti, atteso l’intervenuto annullamento della norma regolamentare richiamata.
Ed invero il motivo del diniego opposto dal Comune è individuabile esclusivamente nella asserita violazione del limite minimo di distanza di 500 m. dal centro abitato, prescritto dalla disposizione regolamentare annullata dal Giudice Amministrativo con la sentenza 640/2009, atteso che la questione relativa alla utilizzabilità  o meno dello strumento della d.i.a. per realizzare l’intervento di che trattasi è stata posta solo in via incidentale e che – per quanto attiene alla compatibilità  dell’impianto con la specifica destinazione (centro storico) – risulta superata dal favorevole parere espresso dalla competente Soprintendenza.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento di cui in epigrafe.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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