Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza ritipizzazione aree – Adozione medio tempore di atti finalizzati alla ritipizzazione – Ricorso – Inammissibilità 

àˆ inammissibile il ricorso proposto da privati cittadini volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei terreni di loro proprietà , ove  l’Amministrazione comunale evocata in giudizio abbia medio tempore adottato gli atti amministrativi (comunicazione avvio procedimento per procedura ritipizzazione aree; adozione di variante al PRG) finalizzati alla soddisfazione dell’interesse pretensivo fatto valere in giudizio.

N. 00715/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2012, proposto da: 
Giuseppe Antonio Barbaro, Ciro Barbaro, Luigia Barbaro, Maria Barbaro, Annita Barbaro, Anna Barbaro, Luigi Barbaro, Maria Rosaria Barbaro, Michele Barbaro, Raffaele Emanuela Barbaro, Carmela Trotta, Roberto Barbaro, Giuseppe Barbaro, Carmine De Rosa, Anna De Rosa, Giuseppina Creatura, Ludovico Creatura, Maria Vincenza Creatura, Antonio Barbaro, Lucia Barbaro, Nerina Barbaro, Pasquale Barbaro, Assunta Ragusa, Michela Ragusa, Vincenzo Ragusa, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Carmela D’Aries, con domicilio eletto presso Elena Maria Montagano in Bari, via Andrea Da Bari n.55; 

contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio (ex art. 117 c.p.a.) serbato dalla p.a. sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei terreni di proprietà  dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Carmela Maria D’Aries e Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari pro quota e indiviso di alcuni suoli siti in Lucera, in catasto al fg. 82, p.lle 29, 111, 110, 120, 119, 19, 112, tipizzati ai sensi dell’art. 27 NTA del vigente PRG come aree destinate a parcheggio pubblico, ovvero a servizio di attività  collettive, e come tali soggette ad espropriazione.
L’amministrazione non aveva provveduto, nei cinque anni successivi all’approvazione del PRG, all’adozione di alcun atto implicante inizio della procedura espropriativa, sicchè i suddetti vincoli dovevano ritenersi decaduti.
Con nota 28.5.2012 i ricorrenti hanno conseguentemente diffidato l’amministrazione comunale all’adozione degli atti finalizzati all’attribuzione della nuova destinazione dell’area soggetta a vincolo decaduto.
Tale diffida è stata riscontrata dal Comune con nota 17.7.2012.
Ad avviso dei ricorrenti, tale nota si configura come atto elusivo dell’obbligo di pronuncia esplicita sull’istanza, integrando gli estremi del silenzio rifiuto. Conseguentemente, essi hanno instato per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere in merito alla loro istanza.
Nella camera di consiglio del 18.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Emerge dalla documentazione in atti che: 1) con nota 17.7.2012 il Comune ha comunicato ai ricorrenti che avrebbe provveduto alla ritipizzazione di tutte le aree, ivi incluse quelle di loro proprietà ; 2) con delibera C.C. n. 43 del 26.7.2012 il Comune ha attivato la procedura per la ritipizzazione delle aree; 3) con delibera CC n. 49 del 22.8.2012 il Comune ha adottato la variante al PRG, pubblicata il successivo 27.8.2012 per le eventuali osservazioni degli interessati.
All’evidenza, nessuna inerzia è riscontrabile nel caso di specie, avendo il Comune proceduto all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla ritipizzazione delle aree in esame, ed essendo tuttora in corso il relativo iter procedimentale.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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