1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Titoli – Pubblicazioni – Valutazione analitica  – D.M. n. 89/2009 – Necessità  


2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Titoli – Non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2 del D.M. 89/2009 – Illegittimità  intera procedura


3. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Titoli – Dottorato di ricerca – Rilevanza

1. Nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato; poi devono formulare la valutazione comparativa di ogni singolo titolo e di ogni singola pubblicazione (in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89/2009). Infine devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
 
2. Nelle procedure di valutazione compartiva per la copertura di posti di ricercatore universitario, la valutazione di un titolo non ricompreso tra quelli valutabili di cui all’elenco contenuto nell’art. 2 del D.M. 89/2009 può condurre all’illegittimità  dell’intera procedura. Si concretizza, infatti, una deviazione dei criteri posti dalla lex specialis in tema di valutazione dei titoli, oltre che dai fondamentali principi di imparzialità  e parità  di trattamento propri di ogni valutazione comparativa. Tutto ciò indipendentemente dalla prova dell’incidenza della errata valutazione dei titoli sul risultato finale (cd. prova di resistenza).
 
3. Il possesso del dottorato di ricerca e le attività  svolte come assegnista, pur non garantendo di per sè un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di analoghi titoli, assumono, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori universitari, particolare pregnanza. La Commissione, dunque, può preferire un candidato privo dei suddetti titoli, ma in tal caso deve fornire una motivazione “rafforzata”.

N. 00670/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2012, proposto da: 
Antonio Mazzocca, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni, 150; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto presso l’avv. Cecilia Antuofermo in Bari, piazza Umberto I, 1; 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Sabino Ciavarella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Berardi, Tommaso Matteo Ferrario e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, 36; 

per l’annullamento
del decreto Rettorale n. 2952 del 13.6.2012, pubblicato in G.U. n. 51 del 3.7.2012, con cui il Rettore dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia, per il settore scientifico disciplinare MED/06 – Oncologia Medica e contestualmente dichiarato il dott. Sabino Chiavarella vincitore di detta procedura, indetta con D.R. 9660 del 15.12.2010;
nonchè per l’annullamento di tutti gli atti presupposti e comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e di Sabino Ciavarella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Cecilia Antuofermo, Giuseppe Zuccaro, Giacomo Valla e Tommaso Matteo Ferrario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il dott. Antonio Mazzocca ha esposto di aver partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con decreto n. 9660 del 15 dicembre 2010, per un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia, per il settore scientifico disciplinare MED/06 – Oncologia medica.
Con D.R. del I agosto 2011 veniva nominata la commissione giudicatrice, composta dai prof. Pierfranco Conte, Niccolò Gebbia e Francesco Silvestris; questi ultimi si riunivano per via telematica il 10 ottobre 2011 per predeterminare i criteri di valutazione e il 7 novembre 2011 per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; il 9 gennaio 2012 aveva luogo la discussione orale dei tre candidati presentatisi e la formulazione dei giudizi complessivi individuali e collegiali, con individuazione del vincitore, all’unanimità  dei membri della commissione, nel dott. Sabino Ciavarella.
Con le note del 12 gennaio e del 29 marzo 2012 il Rettore aveva richiesto chiarimenti alla commissione rilevando che era stato considerato tra i titoli valutabili il diploma di specializzazione in oncologia, che non avrebbe potuto rientrarvi, e che il dott. Ciavarella risultava aver discusso solo sul titolo “Specializzazione in oncologia: tesi dal titolo¦”.
La commissione aveva replicato, quanto al diploma di specializzazione, che non era stato considerato il titolo in sè, ma l’attività  clinica svolta durante il percorso formativo per il conseguimento della qualifica; quanto all’illustrazione dei titoli, che la discussione del dott. Ciavarella non aveva riguardato il possesso del titolo ma delle tematiche di studio che, inizialmente considerate nella tesi di specializzazione, erano poi state sviluppate dal candidato in successive pubblicazioni e relazioni a convegni.
Con successiva nota del 15 maggio 2012 il Rettore aveva chiesto ulteriori chiarimenti evidenziando che il vincitore appariva prima facie riportare titoli quantitativamente inferiori a quelli degli altri candidati e, in relazione a tale aspetto, la commissione aveva ribadito che il dott. Ciavarella presentava “elementi di giudizio qualitativamente superiori”.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 1, comma 7, L. 1/2009, dell’art. 2 D.M. 89/2009, dell’art. 7 del bando della valutazione comparativa, eccesso di potere per difetto di motivazione e carente istruttoria, non essendo il diploma di specializzazione compreso tra i titoli valutabili nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari, mentre dal verbale della discussione del 9 gennaio 2012 risultava che il dott. Ciavarella aveva riferito su tre pubblicazioni e sull’unico titolo “specializzazione in oncologia”;
2. violazione dell’art. 1, comma 7, L. 230/2005, e dell’art. 2 D.M. 89/2009, violazione dell’art. 4 D.P.R. 117/2000 e dell’art. 7 del bando, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, pur avendo il vincitore presentato solo sei pubblicazioni, di cui tre review (rassegne compilative dello stato della scienza su un particolare argomento), a fronte delle diciassette pubblicazioni presentate dal ricorrente, la commissione aveva ritenuto illogicamente la sua produzione superiore per originalità  e innovatività  nei confronti del dott. Mazzocca;
3. violazione dell’art. 1, comma 7, L. 230/2005, dell’art. 2, comma 2, D.M. 89/2009, e dell’art. 7 del bando, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la commissione non aveva adeguatamente considerato il titolo di dottore di ricerca posseduto dal ricorrente, titolo al quale le disposizioni citate assegnano valore preferenziale nelle valutazioni comparative per i posti di ricercatore universitario; nè poteva sostenersi che il dottorato in Fisiopatologia non fosse attinente alla disciplina oggetto di concorso, in quanto la Fisiopatologia rientrava nella Medicina interna, materia affine all’oncologia secondo il D.M. 30.1.1998;
4. violazione dell’art. 1, comma 7, L. 1/2009, dell’art. 2, comma 1, del D.M. 89/2009 e dell’art. 7 del bando, eccesso di potere sotto molteplici profili, non essendo stata effettuata dalla commissione la valutazione analitica dei titoli.
Si sono costituiti l’Università  di Bari e il controinteressato dott. Sabino Ciavarella, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
La selezione in esame, indetta con decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari del 15 dicembre 2010, è soggetta all’applicazione del d.m. n. 89 del 2009, che detta i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nelle procedure comparative per il reclutamento dei ricercatori che siano bandite successivamente all’entrata in vigore del D.l. n. 180 del 2008.
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.M. n. 89 del 2009, le commissioni giudicatrici “effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati” sulla base degli elementi ivi elencati, dal n. I) al n. X): titolo di dottore di ricerca, attività  didattica a livello universitario, attività  di formazione e ricerca presso istituti pubblici e privati, attività  in campo clinico, attività  progettuale, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca, titolarità  di brevetti, partecipazione in qualità  di relatore a congressi e convegni, conseguimento di premi e riconoscimenti per la ricerca.
Il terzo comma dell’art. 2 precisa che la valutazione di ciascuno dei predetti elementi deve essere effettuata “considerando specificamente la significatività  che esso assume in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca svolta dal singolo candidato”.
L’art. 3, secondo comma, dello stesso decreto stabilisce poi i parametri mediante i quali le commissioni di concorso effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche. Essi sono, nell’ordine (e senza prevalenza dell’uno sull’altro):
– l’originalità , l’innovatività  e l’importanza “di ciascuna pubblicazione scientifica”;
– la congruenza “di ciascuna pubblicazione” con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari correlate;
– la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità  scientifica “di ciascuna pubblicazione”;
– la “determinazione analitica” dell’apporto individuale del candidato ad eventuali lavori in collaborazione.
Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’art. 3, le commissioni giudicatrici devono valutare globalmente “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”.
Nella fattispecie, peraltro, l’art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La commissione giudicatrice ha a sua volta richiamato testualmente, nella prima seduta in data 10 ottobre 2011, le regole ed i parametri di valutazione di cui al D.M. n. 89 del 2009 ed all’art. 7 del bando.
Alla luce di tali disposizioni deve ritenersi dunque superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al D.M. n. 89 del 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
In contrario, il Collegio rileva che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi tuttora prescritta dal terzo comma dell’art. 3 del D.M. n. 89 del 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 391/2012).
Con riferimento alla valutazione dei titoli la commissione ha poi espressamente richiamato, nel verbale citato, il disposto dell’art. 1, comma 7, della L. 230/2005, secondo il quale devono essere valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività  svolte in qualità  di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51, comma 6, L. 449/97, di borsisti post-dottorato ai sensi della L. 398/89 e di contrattisti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della stessa L. 230/2005.
Inoltre, nell’enucleare i criteri valutativi, la commissione ha precisato che avrebbe tenuto conto, tra l’altro, del possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, dello svolgimento di attività  didattica a livello universitario, dello svolgimento di attività  di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati, dello svolgimento di attività  in campo clinico, anche supportato dal possesso della specializzazione relativa, della partecipazione a convegni.
Ciò premesso, e passando all’esame dei motivi di ricorso, deve rilevarsi che, nella fattispecie, dette regole sono state disattese dalla commissione, anche in occasione del riesame sollecitato dal Rettore dell’Università  di Bari.
Passando in rassegna gli atti della procedura emerge, in primo luogo, che, come contestato con il primo motivo, la commissione ha incluso, tra i titoli valutabili in favore del dott. Ciavarella, la specializzazione in oncologia, titolo che, invece, non risulta compreso tra i titoli valutabili nell’elenco contenuto nell’art. 2 del D.m. 89/2009; inoltre nella discussione orale del 9 gennaio 2012 la commissione ha invitato il candidato dott. Ciavarella a discutere sul titolo “Specializzazione in oncologia. Tesi¦.”.
Tale circostanza è stata oggetto della segnalazione del Rettore del 29 marzo 2012, nella quale si evidenzia che il dott. Ciavarella ha illustrato e discusso come titolo solo la specializzazione in oncologia, mentre il possesso del diploma di specializzazione non poteva costituire oggetto di valutazione nella formulazione dei giudizi.
Nel fornire chiarimenti su tale aspetto la commissione ha rilevato che “la discussione non ha riguardato il possesso del titolo, nè è stata discussa la tesi di specializzazione, bensì ha compreso le tematiche di studio che, inizialmente considerate nella tesi di specializzazione, sono state successivamente sviluppate dal candidato in specifici filoni di studio i cui risultati sono stati di seguito pubblicati a stampa e presentati in forma di relazione in un successivo convegno”.
Tale assunto, tuttavia, non elide la portata viziante della circostanza, risultante dal verbale della discussione orale, che il candidato abbia esordito trattando il titolo della specializzazione e riferendo sulla relativa tesi, non rientranti tra gli elementi valutabili secondo il disposto dell’art. 2 D.M. 89/2009.
Nè può sostenersi che la discussione sul diploma di specializzazione si riferisca solo allo svolgimento di attività  in campo clinico, di cui al punto e) del verbale della seduta in cui la commissione ha enucleato gli elementi di valutazione, in quanto dagli atti risulta che la discussione orale non ha riguardato tale aspetto ma l’argomento della tesi di specializzazione.
La Commissione ha perseverato in tale violazione anche nel riesame comparativo dei curricula dei tre candidati sollecitato dal Rettore con la nota del 15 maggio 2012, laddove ha rimarcato la superiorità  qualitativa del vincitore alla luce, tra l’altro, del “percorso post-laurea orientato all’oncologia medica con qualificazione specialistica nel SSD MED/06”, finendo così con l’attribuire rilievo determinante, ai fini del giudizio qualitativamente superiore, al titolo della specializzazione che invece non avrebbe dovuto essere considerato.
La valutazione di tale titolo costituisce di per sè indice sintomatico dell’eccesso di potere in cui è incorsa la commissione, indipendentemente da qualsiasi prova di resistenza ai fini della verifica dell’interesse al ricorso. Infatti, diversamente dalla generalità  delle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, laddove la parte ricorrente ha l’onere di provare l’incidenza della errata valutazione di titoli sul risultato finale (ex multis T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 8 luglio 2010, n. 2913; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 dicembre 2010, n. 26512), nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, tale circostanza può condurre all’illegittimità  dell’intera procedura, costituendo una concreta deviazione dai criteri posti dalla lex specialisin tema di valutazione dei titoli, oltre che dagli stessi fondamentali principi di imparzialità  e parità  di trattamento propri di ogni valutazione comparativa; inoltre, nella specie, essa rappresenta indice, secondo l’id quod plerumque accidit, di un possibile diverso esito della valutazione “globale e complessiva” del profilo scientifico del candidato, in quanto riguarda l’unico titolo oggetto della discussione orale (TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 gennaio 2012, n. 595).
Del pari risulta fondato il terzo motivo, con il quale si è lamentato che la commissione non abbia attribuito valore preferenziale al dottorato di ricerca, come espressamente imposto dall’art. 2, comma 2, del D.M. 89/2009 e dall’art. 1, comma 7, della L. 230/2005.
Con riferimento a tale disposizione la giurisprudenza si è espressa costantemente nel senso che il possesso del dottorato di ricerca e le attività  svolte come assegnista, pur non garantendo di per sè un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di analoghi titoli, assumono, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori universitari, una particolare pregnanza, che impone all’organo valutativo di prenderli espressamente in considerazione.
Ne consegue che ciò non preclude che, in linea di principio, la Commissione possa preferire un candidato privo dei titoli suddetti, ma una consimile soluzione necessita di una motivazione “rafforzata” che renda compiutamente conto delle ragioni sottese alla scelta (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 22).
Nel caso di specie la commissione ha evidenziato la limitata attinenza del dottorato con il contesto della materia concorsuale; il Mazzocca, infatti, ha conseguito il dottorato in Fisiopatologia clinica, con tesi dal titolo “Espressione e funzioni delle tetraspannine con particolare riferimento a CD81 in linee cellulari umane di epatocarcinoma”.
Risulta evidente, tuttavia, dall’esame del titolo che lo studio condotto dal ricorrente avesse ad oggetto proprio una patologia oncologica e, come tale, potenzialmente rientrante nella materia messa a concorso; di conseguenza il giudizio di non attinenza, così apoditticamente formulato, non si sottrae alle censure di illogicità  formulate con il ricorso, in quanto il riferimento dello studio a tematiche di natura oncologica avrebbe richiesto una motivazione più specifica e dettagliata nell’evidenziare l’asserita non congruenza del titolo in questione con il settore disciplinare di concorso.
Come più volte affermato dalle pronunce giurisprudenziali in materia, infatti, l’onere motivazionale a carico della commissione giudicatrice risulta viepiù stringente, quando questa intenda far prevalere un candidato che presenti esperienze didattiche e di ricerca quantitativamente inferiori ad altro candidato.
Senza che ciò configuri indebita invasione della sfera di discrezionalità  riservata all’Amministrazione, il Collegio deve constatare che, nella fattispecie, l’immediato confronto dei curricula del ricorrente dott. Mazzocca e del controinteressato dott. Ciavarella rivela ictu oculi, in favore del primo:
– un numero di pubblicazioni sensibilmente superiore;
– il possesso del dottorato di ricerca in fisiopatologia clinica;
– lo svolgimento di un’attività  didattica universitaria e seminariale ben più intensa (elementi, questi, tutti espressamente contemplati dall’art. 2, primo comma, del d.m. n. 89 del 2009 e, come tali, suscettibili di valutazione nei concorsi per ricercatore universitario).
A fronte di tali elementi il giudizio globale formulato dalla commissione risulta affetto dai vizi denunciati, avendo fondato la prevalenza del controinteressato essenzialmente, da un lato, sulla qualificazione specialistica in oncologia vantata dallo stesso, con ciò appuntandosi su un elemento che non avrebbe dovuto assumere rilievo nella comparazione, e, dall’altro, sulla “connotazione culturale internistica piuttosto che oncologica” del ricorrente, che però trova parziale smentita dalla costante direzione degli studi del ricorrente nelle materie della cancerogenesi e della progressione tumorale, in particolare del cancro al fegato, come evidenziato dalla stessa commissione nel giudizio collegiale.
Per quanto detto, il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. n. 89 del 2009 e dall’art. 7 del bando di concorso.
Il riesame sarà  limitato ai candidati dott. Mazzocca e dott. Ciavarella.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3882; Id., sez. IV, 18 ottobre 2006 n. 6196).
Appare, invero, inopportuno demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è già  stato investito del riesame dall’Università  di Bari in pendenza del presente giudizio ed è reiteratamente incorso nei vizi denunciati dal ricorrente.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolare complessità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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