Giurisdizione – Istruzione pubblica – Università – Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia – Rapporto tra specializzando e Università – Giurisdizione del G.O. – Ragioni
Le controversie afferenti il rapporto tra Università e specializzandi in medicina e chirurgia, non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono affidate al G.O. non specializzato per l’espresso rinvio al D.Lgs n.80/1998 operato dalla normativa di cui al DPR n.368/1999. Quand’anche tale rapporto dovesse essere qualificato come pubblico impiego così interpretando il rinvio alla relativa disciplina (contenuta nel D.Lgs. 80/98 e poi trasposta nel D.Lgs. 165/2001) operato dalla disposizione in esame, sussisterebbe comunque la giurisdizione del giudice ordinario specializzato in materia di lavoro, come stabilito dall’art. 63 D.Lgs. 165/2001.
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Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 23 giugno 2014, n. 3179 – 2014; ordinanza 28 agosto 2013, n. 3258 – 2013, ric. n. 4836 – 2013
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N. 00672/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2012, proposto da:
Sabina Ilaria Tatò, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco e Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Carbonara, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio Legale dell’Università in piazza Umberto I, 1;
Regione Puglia;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 5443 del 15 novembre 2012, con cui è stata decretata la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stipulato in data 20 marzo 2008 tra la ricorrente, l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia, con annullamento della carriera scolastica percorsa e degli esami di profitto sostenuti;
della nota provvedimentale n. 70374 del 13 novembre 2012 e della relazione della Commissione di indagine del 13 novembre 2012;
e per il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo procedimento avviato dall’Università degli Studi di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Domenico Carbonara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Sabina Ilaria Tatò, medico specializzando in Medicina dello Sport, ha impugnato l’atto con il quale il Rettore dell’Università di Bari ha risolto il contratto di formazione specialistica stipulato in data 20 marzo 2008 tra la Tatò, l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia, con annullamento della carriera scolastica percorsa e degli esami di profitto sostenuti.
Il provvedimento è stato motivato sul presupposto dell’avvenuto svolgimento di prestazioni di natura libero-professionale, incompatibili con le disposizioni di cui all’art. 5 del contratto di formazione specialistica, e agli artt. 5, comma 1, D.lgs. 257/1991 e 40, comma 1, D.lgs. 368/1999, e della contemporanea frequenza da parte della ricorrente del Master universitario di I livello in E-government e management della pubblica amministrazione.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90, violazione della L. 300/70, violazione dell’art. 16 D.P.R. 270/2000, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, violazione dell’art. 24 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’Amministrazione comunicato alla ricorrente, prima delle audizioni, le contestazioni alla base del procedimento di risoluzione del contratto;
2. violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, eccesso di potere sotto vari profili, essendo vessatoria la clausola del contratto che impediva lo svolgimento dell’attività professionale;
3. violazione dell’affidamento, del buon andamento, eccesso di potere, difetto di motivazione, in considerazione della sproporzione tra l’annullamento dell’intero percorso di specializzazione e le fattispecie contestate;
4. eccesso di potere per sviamento ed erronea presupposizione di fatto, violazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, violazione dell’art. 12 del Regolamento sul funzionamento delle scuole, non avendo la ricorrente reso alcuna dichiarazione mendace, a differenza di quanto affermato dall’Università nel provvedimento impugnato.
Si è costituita l’Università degli Studi di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto inaudita altera parte del 16 novembre 2012 e successiva ordinanza collegiale all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2012 è stata accolta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, in considerazione del pregiudizio grave ed immediato scaturente dal provvedimento impugnato, disponendo la fissazione a breve dell’udienza pubblica di trattazione del merito.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.
Deve osservarsi, al riguardo, che con il provvedimento impugnato è stata pronunciata la risoluzione del contratto di formazione specialistica stipulato tra l’Università e la ricorrente.
La disciplina del contratto in questione è contenuta nell’art. 37 del D.P.R. 368/1999, secondo il quale “All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato del presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto e’ finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. Il contratto non da’ in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti”.
Dopo aver individuato le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, tra cui la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità , richiamata nel caso di specie, la norma precisa, al comma 7, che “le eventuali controversie sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”.
Anche prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, nell’esaminare la posizione dei medici specializzandi la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, si è espressa concordemente nel ritenere che gli stessi non sono qualificabili come lavoratori subordinati nè come impiegati dipendenti dell’Università o del sistema sanitario, poichè, pur sussistendo gli obblighi di esclusività , di prestare servizio a tempo pieno e di fornire le prestazioni assistenziali previste dalle norme nazionali e comunitarie, l’ammissione alla specializzazione instaura un rapporto con finalità soprattutto didattiche, di tal che nel rapporto con l’Amministrazione prevale l’aspetto formativo.
Ne consegue che le eventuali controversie afferenti il rapporto dell’Università con gli specializzandi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario non specializzato, non essendo inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato nè tra le ipotesi di c.d. parasubordinazione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 18 gennaio 2002, n. 82; T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1527/2000; Cassazione civile, sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6089; 12 giugno 1997, n. 5300; C.d.S., sez. V, 17 marzo 1997 n. 255).
La norma citata si pone quindi in continuità con tale orientamento, affidando espressamente al giudice ordinario la cognizione sul complesso di tali rapporti; al rinvio alle disposizioni del D.lgs. 80/98, oggi abrogato e in parte confluito nel D.lgs. 165/2001, deve essere attribuito, infatti, valore ricognitivo e non costitutivo con riferimento al riparto di giurisdizione, proprio alla luce della espressa disposizione già contenuta nell’art. 37.
In ogni caso, quand’anche il rapporto dovesse essere qualificato come pubblico impiego, così interpretando il rinvio alla relativa disciplina (contenuta nel D.lgs. 80/98 e poi trasposta nel D.lgs. 165/2001) operato dalla disposizione in esame, sussisterebbe comunque la giurisdizione del giudice ordinario specializzato in materia di lavoro, come stabilito dall’art. 63 D.lgs. 165/2001.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, in quanto appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 104/2010.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)