Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Concorso universitario – Ordinanza cautelare che dispone il riesame della prova del candidato escluso – Assunzione con riserva – Esatto adempimento del dictum cautelare – Sussiste 

 
Qualora in un giudizio proposto da un soggetto avverso il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico sia stata emessa un’ordinanza cautelare che abbia ordinato alla Commissione di effettuare una”valutazione della prova pratica del ricorrente con adozione delle conseguenti determinazioni”, costituisce esatto adempimento del dictum cautelare – e non esercizio del potere di autotutela -il comportamento della p.A. che, a seguito di un nuovo esame della prova del ricorrente, abbia disposto la sua utile collocazione in graduatoria e l’assunzione dello stesso “con riserva”, con conseguente esclusione dell’ultimo classificato. 
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Vedi Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2007 – 2014; ordinanza 5 febbraio 2014, n. 531 – 2014; udienza pubblica 4 giugno 2015; ric. n. 54 – 2014; sentenza 15 giugno 2015, n. 2917 – 2015
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N. 00673/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2013, proposto da: 
Annarita Ferrara, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Dante, 25; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Carbonara e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Umberto I 1; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Luigi Visciglio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Umberto I 62; 

per l’annullamento
del decreto Rettorale n. 370 del 30.1.2013 (notificato con nota del 5.2.2013) con il quale sono stati annullati a tutti gli effetti di legge sia l’immatricolazione della ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per l’a.a. 2011/2012, sia il contratto di formazione specialistica stipulato in data 5.7.2012 tra l’Università  degli Studi di Bari, la Regione Puglia e la ricorrente stessa, e contestualmente è stata disposta l’immatricolazione con riserva del Dott. Luigi Visciglio;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Luigi Visciglio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonella Roselli, per delega dell’avv. Alberto Bagnoli, Bianca Massarelli e Giovanni Vittorio Nardelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in epigrafe Annarita Ferrara ha impugnato il provvedimento con il quale l’Università  degli Studi di Bari ha annullato la sua immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per l’a.a. 2011/2012 e il contratto di formazione specialistica stipulato il 5 luglio 2012 con l’Università  degli Studi di Bari e la Regione Puglia, disponendo l’immatricolazione con riserva del dott. Luigi Visciglio.
La ricorrente ha esposto che i provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’Università  in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale che, su ricorso del dott. Visciglio avverso la sua esclusione dal concorso, ha ordinato alla commissione giudicatrice di procedere alla valutazione della prova pratica del ricorrente, adottando le conseguenti determinazioni.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto che l’Università  non si è limitata a dare esecuzione all’ordinanza cautelare, valutando la prova del controinteressato e riformulando la graduatoria, ma ha assunto un autonomo provvedimento di approvazione della nuova graduatoria ed annullamento della sua immatricolazione e del relativo contratto di formazione, senza attendere il giudicato di merito sull’annullamento dell’esclusione del Visciglio.
In tal modo l’Amministrazione resistente avrebbe violato i principi che impongono, in caso di ammissione con riserva di un candidato al concorso, di procedere alla sua nomina, nell’ipotesi di superamento delle prove concorsuali e utile collocamento in graduatoria, solo all’esito della decisione di merito dichiarativa dell’illegittimità  dell’esclusione.
àˆ stata dedotta, altresì, la violazione degli artt. 21 octies e nonies della L. 241/90, in quanto l’annullamento discrezionale d’ufficio dell’immatricolazione della ricorrente sarebbe privo di motivazione in ordine all’interesse pubblico, sarebbe intervenuto oltre il tempo ragionevole (7 mesi dall’esecuzione del contratto) e non avrebbe adeguatamente considerato la posizione della ricorrente e i diritti dalla stessa vantati sulla base del contratto stipulato.
Infine l’immatricolazione del dott. Visciglio sarebbe illegittima avendo lo stesso utilizzato per la redazione della prova pratica il foglio contenente la traccia, violando le disposizioni dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 487/1994, che impone la redazione degli elaborati unicamente sui fogli recanti il timbro della commissione.
Si sono costituiti l’Università  degli Studi di Bari e il controinteressato dott. Visciglio resistendo al ricorso ed eccependone l’inammissibilità .
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2013, previo rituale avviso alle parti della possibilità  della decisione in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
I provvedimenti impugnati, infatti, sono stati adottati dall’Università  di Bari in esecuzione dell’ordinanza n. 842/2012 di questo Tribunale, che ha disposto che la commissione procedesse alla “valutazione della prova pratica del ricorrente con adozione delle conseguenti determinazioni”.
Poichè, a seguito della valutazione della prova, il dott. Visciglio ha conseguito un voto che ne ha comportato l’utile collocazione in graduatoria, al suo inserimento è conseguito il venir meno del posto per la ricorrente, che aveva ottenuto l’ultimo posto disponibile in conseguenza dell’esclusione del controinteressato.
I provvedimenti emessi hanno pertanto dato corretta esecuzione al dictum cautelare, che non era limitato alla valutazione della prova pratica del Visciglio ma ricomprendeva espressamente anche “le conseguenti determinazioni”.
Vanno quindi disattese tanto le doglianze relative al superamento di quanto disposto dalla citata ordinanza, quanto quelle di violazione degli artt. 21 octies e nonies della L. 241/90, non avendo l’Amministrazione fatto esercizio del potere di autotutela, come comprovato dal fatto che l’immatricolazione del dott. Visciglio è stata disposta “con riserva” in attuazione dell’ordinanza cautelare, in attesa della decisione definitiva.
Non possono poi trovare ingresso in questa sede le censure relative alla legittimità  o meno dell’esclusione del controinteressato dalla valutazione, oggetto del ricorso proposto da quest’ultimo, in quanto le relative contestazioni dovevano essere, semmai, oggetto di appello avverso l’ordinanza cautelare e potranno, comunque, essere fatte valere dalla dott.ssa Ferrara, controinteressata intimata in quel giudizio, nella fase della decisione nel merito.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
La peculiarità  della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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