Processo amministrativo – Tutela cautelare – Sanità  e farmacie -Bando di concorso per assegnazione sedi farmaceutiche – Periculum in mora – Non sussiste 

Il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione non appare autonomamente e immediatamente produttivo di danni gravi ed irreparabili, derivanti dalla possibile riduzione del bacino di utenza, qualora l’elenco delle sedi delle farmacie allegato al bando stesso venga condizionato alla definizione delle controversie vertenti sulle nuove piante organiche e qualora non sia contestato il bando in sè ma per la presupposta individuazione di una seconda sede di farmacia.

N. 00232/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01254/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Farmacia Eredi Dr. Sbarro Giancarlo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Petruzzi ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura regionale, lungomare N. Sauro n. 31-33; 
Comune di Acquarica del Capo;
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della Giunta regionale pugliese n. 1261 del 19.6.2012 e dei relativi allegati che la compongono, avente ad oggetto: “Adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, nella parte in cui individua ed istituisce una seconda sede farmaceutica nell’ambito del Comune di Acquarica del Capo;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, sempre nelle parti riguardanti l’illegittima istituzione di una seconda sede farmaceutica nel Comune di Acquarica del Capo, e, in particolare:
dell’atto dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  della Regione Puglia prot. n. 152/DIR/2012/00206 (n. 206 del Registro delle determinazioni) del 22.6.2012 (e dei relativi allegati che lo compongono tra cui il bando del concorso straordinario), recante: “Indizione concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.R.G. n. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”;
dell’atto dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità  della Regione Puglia prot. n. 152/DIR/2012/00207 (n. 207 del Registro delle determinazioni) del 26.6.2012, con cui è stato corretto l’errore materiale contenuto in più punti del suddetto atto dirigenziale prot. n. 152/DIR/2012/00206 del 22.6.2012, il quale riporta la dicitura “concorso per soli titoli ed esami”, anzichè “concorso per soli titoli”;
nonchè, tuzioristicamente e solo ove occorra:
della delibera di G.C. n. 24 del 23.4.2012 e dei relativi allegati che la compongono (giammai comunicata e solo informalmente conosciuta successivamente alla pubblicazione on line sull’Albo pretorio dell’Ente), con cui il Comune di Acquarica del Capo ha in prima battuta autonomamente individuato la zona per la collocazione della nuova sede farmaceutica (poi modificata dalla Regione) disponibile nel proprio territorio, in asserita applicazione delle disposizioni racchiuse nell’art. 11, D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni nella L. n. 27/12;
della nota prot. AOO/152/4821 del 30.3.2012 (allegata alla prefata delibera dell’Esecutivo del Comune di Acquarica del Capo) del Servizio Programmazione Assistenza territorio e Prevenzione della Regione Puglia dell’Area politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità , avente ad oggetto: “Legge 24 marzo 2012, n. 27. Adempimenti relativi all’art. 11”;
del parere reso dall’ASL LE riguardo la sede farmaceutica in questione con nota prot. n. 86382 del 06.06.2012 (richiamata nell’impugnata D.G.R. n. 1261/2012), nonchè di ogni altro parere ove mai adottato dalla medesima Amministrazione sanitaria;
sui motivi aggiunti
per l’annullamento
– dell’atto dirigenziale (conosciuto dalla ricorrente solo a seguito della relativa pubblicazione sull’Albo telematico della Regione Puglia avvenuta per dieci giorni consecutivi decorrenti dal I.2.2013) del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità , della Regione Puglia n. 39 del I.2.2013 (e dei relativi allegati che lo compongono), avente ad oggetto: “¦bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. n. 1261/2012, D.G.R. n. 2154/2012, D.G.R. n. 36/2013) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”, nella parte in cui bandisce il concorso pubblico per l’assegnazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di Acquarica del Capo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi i provvedimenti già  impugnati con il ricorso introduttivo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giulio Petruzzi e avv. Mariangela Rosato;
 

Considerato che l’atto impugnato con motivi aggiunti è costituito dal bando di concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione (in particolare in riferimento alla seconda sede farmaceutica del Comune di Acquarica del Capo);
considerato che l’allegato elenco delle sedi viene condizionato alla definizione delle controversie vertenti sulle nuove piante organiche;
considerato che il bando viene contestato non tanto in sè quanto per la presupposta individuazione della seconda sede di Acquarica del Capo e che, anche sotto profilo, non appare autonomamente ed immediatamente produttivo di danni gravi ed irreparabili di carattere economico, come lamentati, derivanti da una possibile riduzione del bacino di utenza;
considerato che le peculiarità  del procedimento giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese di lite della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)