1. La revoca della concessione del posteggio al mercato comunale non rientra nelle competenze proprie del Sindaco ma, costituendo un atto di natura gestionale, rientra nella competenza generale attribuita ai dirigenti dall’art. 107 del T.U.E.L.
2. L’assegnazione, da parte della p.A., di un termine irragionevolmente breve per la presentazioni di eventuali osservazioni e, soprattutto, l’indicazione non sufficientemente precisa del presupposto per l’avvio del procedimento di revoca di un precedente atto amministrativo favorevole, vanifica la finalità partecipativa propria dell’adempimento imposto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
N. 00644/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2011, proposto da Abdul Alim Chowdhury, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Scepi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Petruzzi in Bari, via Devitofrancesco 21;
contro
Comune di Bisceglie, non costituito;
per l’annullamento
dell’atto a firma del Sindaco di Bisceglie del 24 febbraio 2011, e notificato all’odierno ricorrente in data 8 marzo 2011, che dispone “la revoca dell’assegnazione del posteggio n. 212 al mercato settimanale di viale Calace in Bisceglie” e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nonchè ove occorra della nota di avvio del procedimento del 19 novembre 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Rocco De Franchi, su delega dell’avv. Carlo Scelpi;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Sindaco di Bisceglie ha disposto nei suoi confronti la revoca dell’assegnazione del posteggio n. 212 al mercato settimanale di viale Calace in Bisceglie (di cui era assegnatario con autorizzazione del 28 ottobre 2010), sul presupposto del venir meno dei requisiti di legge per aver riportato una condanna penale per il reato di ricettazione;
Ritenuto di dover accogliere il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli art.. 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e l’incompetenza del Sindaco, poichè la revoca della concessione in presenza dei presupposti di legge costituisce atto di natura gestionale, rientrante nella competenza generale attribuita ai dirigenti dall’art. 107 del T.U.E.L.;
Ritenuto altresì di dover accogliere il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 18 del 2001, poichè nella comunicazione del 19 novembre 2010 il Comune ha assegnato un termine irragionevolmente breve (dieci giorni) per eventuali osservazioni e, soprattutto, non ha indicato con sufficiente precisione il presupposto per l’avvio del procedimento di revoca, così vanificando la finalità partecipativa propria dell’adempimento imposto dalla legge n. 241 del 1990;
Ritenuto in conclusione, assorbita ogni altra censura, di dover accogliere l’impugnativa ed annullare il provvedimento a firma del Sindaco di Bisceglie del 24 febbraio 2011, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Sindaco di Bisceglie del 24 febbraio 2011.
Condanna il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)