Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Sopravvenienze al giudicato – Improcedibilità – Fattispecie
Le sopravvenienze al giudicato determinano l’improcedibilità del procedimento di ottemperanza (nel caso di specie, a seguito della richiesta di istruzioni depositata dal commissario ad acta, il Collegio – preso atto della sopravvenuta modifica dei requisiti del progetto valutati dal TAR in sede di accoglimento dell’impugnativa avverso il rigetto della domanda di contributo finanziario – ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio di ottemperanza).
N. 00622/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2011, proposto da Viangio s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Laforgia in Bari, via Garruba 3;
contro
Ministero delle Attività Produttive;
nei confronti di
Banca Italease s.p.a.;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 971/2009 di questo Tribunale;
Vista la richiesta di chiarimenti del commissario ad acta, depositata il 27 novembre 2012
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Enrico Pellegrino;
Considerato quanto esposto dal commissario ad acta nella nota depositata in cancelleria il 27 novembre 2012;
Preso atto delle sopravvenienze al giudicato e di quanto affermato dal difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio (ossia il fatto che la Viangio s.r.l. ha dapprima manifestato l’intenzione di modificare il progetto da finanziare, con lettera trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico il 18 gennaio 2012, e quindi ha omesso di produrre la relativa documentazione, nonostante la sollecitazione espressa dal Ministero);
Preso atto di quanto affermato dal commissario ad acta con la richiamata nota (nel senso che il progetto della società ricorrente non ha più i requisiti a suo tempo valutati dal Tribunale in sede di accoglimento dell’impugnativa proposta avverso il rigetto della domanda di contributo finanziario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dà istruzioni al commissario ad acta, nell’ambito del procedimento in epigrafe, perchè ne venga dichiarata l’improcedibilità .
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)