Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Associazioni di promozione sociale – Mutamento destinazione d’uso – Fattispecie

Poichè, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 383 del 2000, la sede in cui si svolgono le attività  proprie delle associazioni di promozione sociale sono compatibili con tutte le destinazioni omogenee previste dal decreto del Ministro del lavori pubblici del 2.4.1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare della sospensione del provvedimento rivolto a censurare il mancato cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

N. 00227/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00391/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2013, proposto da:
A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Domenico Torre e Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
Comune di Barletta; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 00381 INT. 004 del 4.1.2013, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali del Comnune di Barletta, notificata in data 9.1.2013, con cui si <<ordina all’Associazione Sportiva “ASD Polisportiva Arcieri del Sud” (…) di rimuovere gli effetti prodotti, ovvero di intendere non avvenuto il previsto cambio di destinazione d’uso dell’immobile, con l’avvertenza che, in caso di inadempienza, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente>>;
– della nota prot. n. 3773 del 21.1.2013, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali del Comune di Barletta, notificata in data 24.1.2013, con cui si conferma l’ordinanza n. 00381 INT. 004 del 4.1.2013 …>>;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse della ricorrente, ivi compreso il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Barletta.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri e Domenico Giuiseppe Torre;
 
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, trattandosi di associazione sportiva dilettantistica e, quindi, associazioni di promozione sociale, deve ritenersi applicabile l’art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che al comma 4 prevede: “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività  sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 6 febbraio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)