1. Edilizia e urbanistica – Edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione – Piano di Recupero – Sospensione procedimenti sanzionatori – Fattispecie
2. Edilizia e urbanistica – Edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione – Istanza cautelare – Periculum in mora – Sussistenza
1. Il provvedimento dirigenziale di demolizione di opere abusive appare illegittimo qualora in contraddizione con gli strumenti urbanistici e/o atti dirigenziali diretti al recupero delle aree interessate e con i quali si preveda la sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso (nel caso di specie con deliberazione consiliare è stato approvato il documento programmatico per la rigenerazione urbana e con nota dirigenziale si è dato atto della vigenza dell’indirizzo politico amministrativo per l’adozione del piano di recupero di zona, nonchè della sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso).
2. In caso di ordine di demolizione di un manufatto, il periculum in mora è insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla demolizione medesima.
N. 00224/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00009/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2013, proposto da:
Giuseppe Lamanuzzi, Elisabetta Damiani, rappresentati e difesi dall’avv. Mariangela Salerno, con domicilio eletto presso Attilio Francesco Triggiani in Bari, via Andrea Da Bari 103;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Chieffi, con domicilio eletto presso Gianluca Attanasio in Bari, viale della Resistenza n. 108;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della ordinanza dirigenziale 00224 del 03.10.2012 della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata del Comune di Bisceglie a firma del Dirigente, arch. Giacomo Losapio, con cui si ordina la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Mariangela Salerno e Lorenzo Chieffi;
– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare. Invero, l’impugnato provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate dai ricorrenti sembra essere in contraddizione sia con la delibera CC n. 17/11, con la quale è stato definitivamente approvato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, e sia con la nota del 16.5.2012 del Dirigente della Ripartizione Tecnica, nella quale si dà atto della vigenza dell’indirizzo politico amministrativo per l’adozione del piano di recupero della zona, nonchè della sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori in corso;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla demolizione del manufatto in esame;
– ritenuto pertanto di concedere la chiesta cautela;
– ritenuto di fissare udienza pubblica per il 20.2.2014;
– ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.2.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)