1. Edilizia e urbanistica – Edilizia convenzionata – Cooperative edilizie di abitazione – Art. 2544 c.c. – Scioglimento di diritto – Non necessità  provvedimento autorità   

2. Edilizia e urbanistica – Edilizia convenzionata – Cooperative edilizie di abitazione – Ipotesi scioglimento di diritto – Tassatività  – Fattispecie

1. Lo scioglimento di diritto delle cooperative edilizie di abitazione si verifica – in presenza del presupposto di fatto previsto dall’art. 2544 c.c. (mancato deposito del bilancio relativo agli ultimi due anni) – senza la necessità  del preventivo provvedimento dell’autorità  governativa.

2. L’ipotesi dello scioglimento di diritto delle cooperative edilizie di abitazione deve intendersi rigorosamente circoscritto alla fattispecie del mancato deposito del bilancio relativo agli ultimi due anni, differenziandosi in tal modo nettamente dalle altre ipotesi di scioglimento autoritativo della cooperativa a opera di atti autoritativi e a seguito di valutazioni discrezionali; la ratio della disposizione, infatti, va individuata nell’esigenza di individuare uno strumento direttamente sanzionatorio nei confronti delle cooperative “che non operano o che operano senza depositare i bilanci” (nel caso di specie, il Comune, viceversa, ha operato un’illegittimità  e ingiustificata equiparazione tra le ipotesi di omissione di deposito dei bilanci degli ultimi due anni a quella del mero ritardo nel deposito dei bilanci medesimi).
*
Conforme alle sentenze nn. 593 e 594/2013

N. 00592/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2012, proposto da: 
Soc. Coop. Edilizia A R.L. Amici e Conoscenti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Leccisotti, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 
contro
Comune di Vieste; 
nei confronti di
Società  Cooperativa Edilizia Domus 88; 
per l’annullamento
della delibera della Giunta Municipale del Comune di Vieste n. 246 del 28.12.2011 avente ad oggetto: “Bando pubblico di concorso per l’assegnazione di lotti in diritto di proprietà  alle Cooperative. Presa d’atto graduatoria formulata dall’apposita Commissione”;
di ogni altro provvedimento anteriore, conseguente o comunque coordinato e/o connesso a quello sopraindicato;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso in esame la società  ricorrente impugna la delibera G.M. del Comune di Vieste indicata in epigrafe con cui è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per assegnazione in diritto di proprietà  di un lotto, in quanto ritenuta incorsa in scioglimento ex lege per le ragioni ivi indicate.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione art. 2544 c.c. come integrato dall’art. 18 l. 59/1992; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità  ex art. 97 Cost.; violazione dell’obbligo di lealtà  procedimentale.
L’Amministrazione comunale di Vieste non si è costituita in giudizio.
All’Udienza pubblica del 21 marzo 2013, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
àˆ invero fondato l’unico motivo di censura con cui la ricorrente deduce violazione dell’art. 2544 c.c. ed eccesso di potere sotto vari profili.
Lo scioglimento di diritto della cooperativa ricorrente è stato dichiarato sul presupposto che la stessa avrebbe depositato fuori termine i bilanci relativi agli esercizi 2001-2002 e che non avrebbe depositato affatto i bilanci relativi agli esercizi ’92, ’93 e ’94.
Ciò sulla base delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato n. 8066/2010 e n. 8067/2010.
Nelle citate pronunce si afferma che “la mancanza, nella disposizione riguardante le sole cooperative edilizia di abitazione ed i loro consorzi, di qualunque riferimento alla preventiva valutazione discrezionale dell’autorità  governativa e all’emissione da parte di questa di un provvedimento di scioglimento, inducono a ritenere che lo scioglimento di diritto si verifica – in presenza del presupposto di fatto previsto dalla norma (mancato deposito del bilancio relativo agli ultimi due anni) – senza la necessità  del preventivo provvedimento dell’autorità  governativa”.
Tuttavia, così come eccepito dalla ricorrente, secondo una corrente interpretazione della normativa di riferimento, così come peraltro indicato nelle sentenze del Giudice di appello sopra citate l’ipotesi dello scioglimento di diritto delle cooperative edilizie di abitazione deve intendersi rigorosamente circoscritto alle ipotesi del mancato deposito del bilancio relativo agli ultimi due anni, differenziandosi in tal modo nettamente dalle altre ipotesi di scioglimento autoritativo della cooperativa ad opera di atti autoritativi ed a seguito di valutazioni discrezionali.
La ratio della disposizione infatti va individuata nell’esigenza di individuare uno strumento direttamente sanzionatorio nei confronti delle cooperative “che non operano o che operano senza depositare i bilanci” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 8066/2010).
Nel caso in esame, viceversa, il Comune di Vieste, operando una illegittimità  ed ingiustificata equiparazione tra le ipotesi di omissione di deposito dei bilanci degli ultimi due anni a quella del mero ritardo nel deposito dei bilanci medesimi, è pervenuta a ritenere inverata anche nel caso di specie e nei confronti della società  ricorrente la più grave ipotesi sanzionatoria dello scioglimento di diritto.
Ciò illegittimamente, in quanto in violazione della stessa normativa che si intendeva applicare e ad onta della tassatività  della previsione normativa.
In particolare, assume la ricorrente che il ritardo nel deposito del bilancio dell’anno 2001, deposito avvenuto il 9.7.2002, è stato dovuto alla circostanza che l’assemblea del 30.4.2002 è andata deserta e che è stato pertanto necessario procedere ad una nuova convocazione.
Circostanza questa verificatasi anche con riferimento all’esercizio 2002, atteso che l’assemblea del 30.4.2003 è andata parimenti deserta e che il bilancio è stato quindi approvato nella successiva assemblea del 30.5.2003, cui ha fatto seguito il rituale deposito presso la CCAA di Foggia in data 20.6.2003.
Ricorre pertanto il dedotto vizio di violazione e falsa applicazione della normativa richiamata e di eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.
Gli impugnati provvedimenti risultano peraltro illegittimi anche con riferimento all’ulteriore motivo posto a base della determinazione, ovvero quello relativo ad un presunto mancato deposito dei bilanci di esercizio degli anni ’92, ’93 e ’94.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che il Comune non avrebbe – a dire della ricorrente – in alcun modo richiesto specificamente documentazione relativa a tale circostanza (desunta dal Comune d’ufficio dal certificato storico rilascia dalla C.C.A.A. di Foggia e allegato all’istanza), deve evidenziarsi che – condividendo quanto argomentato dalla ricorrente – che il deposito dei bilanci relativi agli esercizi ’92, ’93 e ’94 non poteva certamente risultare dal certificato storico rilasciato dalla C.C.A.A., Registro delle Imprese, atteso che il Registro delle Imprese è stato istituito solo con legge n. 580/’93 ed è divenuto operativo solo in epoca di gran lunga successiva, in esito alla entrata in vigore del Regolamento attuativo, approvato con D.M. 7.12.1995 n. 581.
Prima del 1996, pertanto, i bilanci andavano depositati presso la cancelleria commerciale del Tribunale; la ricorrente in particolare ha puntualmente provato di aver regolarmente depositato i bilanci relativi al ’92, ’93 e ’94 presso la cancelleria del Tribunale di Foggia.
Per quanto sopra risulta evidente, anche sotto tale profilo, la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Vieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna il Comune di Vieste al pagamento in favore delle società  ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 1,500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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