1. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Istanza di permesso di costruire – Azione per accertamento intervenuto silenzio assenso – Inammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Formazione del silenzio assenso ex art. 20, D.P.R. n. 380/2001  – Inammissibilità 
 
3. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Presupposti –  Solo in costanza di inadempimento


4. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Termine – Un anno da scadenza termine concesso alla p.A. per evadere istanza – Irricevibilità 


5. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Rilievi interlocutori di terzi – Inidoneità  a inibire silenzio assenso

1. La richiesta di declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza edilizia risulta inammissibile in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativa dall’ordinamento processuale (dagli artt. 31 commi 1, 2, 3 e 4 e 34 comma 1, 3 e 5, 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede un’azione generale di accertamento, bensì solo ipotesi tipizzate e tassative.


2. La circostanza che la formazione del silenzio assenso ex art. 20, D.P.R. n. 380/2001 sia stata assunta quale presupposto logico giuridico del ricorso introduttivo, esclude qualsivoglia interesse in ordine alla declaratoria di illegittimità  del silenzio sul piano processuale ed esclude in radice l’ipotesi di una illegittima inerzia sul piano sostanziale, proprio in relazione alla previsione del silenzio assenso.


3. L’azione avverso il silenzio della p.A. può essere proposta solo finchè dura l’inadempimento.


4. L’azione avverso il silenzio è tardiva e irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per concludere il procedimento.


5. I rilievi di carattere interlocutorio proposti da terzi non risultano idonei a paralizzare il silenzio assenso, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela riservato alla competenza della p.A., considerato che i terzi possono agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni in tutte le forme consentite dall’ordinamento processuale.

N. 00588/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2012, proposto da: 
Residence Lungomare S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Laura Maria Pia Tota, Antonio Pio Pinto, con domicilio eletto presso Antonio Pinto in Bari, via Manzoni, 93; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce,52; 

nei confronti di
Fausto Donno, Andrea Lovato, Teresa Patruno, Angela Di Gregorio, Condominio Villa Argentina, Condominio La Magistrale, Elisabetta Papagni; 

per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dalla ricorrente con nota del 4.8.2011;
in via subordinata, per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente con la sua istanza del 4.8.2011;
in via ulteriormente subordinata, per la declaratoria di illegittimità  del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata con la medesima nota del 4.8.2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Antonio Pio Pinto e Michele Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la Residence Lungomare s.r.l. propone in via principale un’azione di accertamento della intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza edilizia dell’4.8.2011, nonchè – in via subordinata e gradatamente – per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente con la sua istanza del 4.8.2011 ovvero per la declaratoria di illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza di cui trattasi.
A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di censura:
1) sull’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2011 nel testo modificato dall’art. 5 D.L. 13.5.2011 n. 70, conv. in l. 12.7.2011 n. 106 e vigente ratione temporis;
2) violazione dei termini di cui all’art. 20 D.P.R. 380/2001;
3) condanna al rilascio del titolo edilizio ex art. 34 D.Lgs. 104/2010.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trani, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, a prescindere dal disposto di cui all’art. 32 c.p.a., il ricorso in esame è comunque in parte inammissibile e in parte irricevibile.
Ed invero, la prima domanda proposta dalla ricorrente, relativa alla richiesta declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza edilizia, risulta inammissibile in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativa dall’ordinamento processuale (dall’art. 31 commi 1, 2, 3; 31 comma 4; 34 comma 1 lett. c); 34 commi 3 e 5; 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede un’azione generale di accertamento, bensì solo ipotesi tipizzate e tassative.
Trattasi pertanto di domanda del tutto atipica ed estranea all’ambito delle azioni ammesse nel giudizio amministrativo e, in quanto tale, inammissibile.
La subordinata domanda di declaratoria di illegittimità  del silenzio risulta viceversa improcedibile e irricevibile, in quanto – alla stregua della stessa prospettazione della ricorrente – non ne ricorrono i presupposti.
Ed invero, l’intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20 D.P.R. 380/2001 così come modificato dal d.l. 70/2011 convertito in l. 106/2011, che parte ricorrente pone a presupposto dell’intero ricorso, esclude qualsivoglia interesse in ordine alla declaratoria di illegittimità  del silenzio sul piano processuale ed esclude in radice l’ipotesi di una illegittima inerzia sul piano sostanziale, proprio in relazione alla previsione del silenzio assenso.
Peraltro l’azione avverso il silenzio risulterebbe anche inammissibile sotto altro profilo, atteso che la stessa può essere proposta solo finchè dura l’inadempimento, che nel caso di specie risulterebbe invece non più sussistente per effetto del silenzio assenso previsto dalla norma citata, nonchè tardiva e irricevibile, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per concludere il procedimento.
Nè può ritenersi in tal senso rilevante in senso contrario la circostanza che terzi abbiano proposto rilievi e osservazioni avverso il progetto proposto e che l’Amministrazione abbia richiesto chiarimenti in proposito alla ricorrente, atteso che tali rilievi di carattere interlocutorio non risultano idonei a paralizzare il silenzio assenso, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela riservato alla competenza del Comune di Trani, nonchè considerato che i terzi possono agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni in tutte le forme consentite dall’ordinamento processuale.
Per le medesime ragioni sopra evidenziate risulta altresì inammissibile la domanda di condanna del Comune di Trani al rilascio del titolo edilizio richiesto, difettando tutti i presupposti dell’azione.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono evidenti ragioni che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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