1. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Approvazione parziale -Natura e finalità 


2. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Approvazione parziale – Effetti


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazioni – Autonomia delle ragioni giustificatrici – Legittimità  dell’atto

1. Alla stregua dell’art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, anche nella sua formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 che ha ampliato i poteri dell’Autorità  competente all’approvazione dei piani regolatori consentendole, entro certi limiti ed a certe condizioni, di introdurre direttamente talune modifiche con lo stesso atto di approvazione, l’approvazione parziale da parte della Regione di uno strumento urbanistico rappresenta un provvedimento alternativo alla non approvazione, giustificato dalla esigenza di economizzare l’attività  amministrativa e di attribuire una disciplina urbanistica definitiva anche ad una parte del territorio oggetto delle previsioni adottate dal Comune. 


2. L’approvazione parziale da parte della Regione di uno strumento urbanistico non è in contrasto con la normativa regionale, ma evita l’alternativa di un rigetto complessivo che provocherebbe l’applicazione di una disciplina del territorio ormai obsoleta ed in parte decaduta (ad. es. con riferimento ai vincoli espropriativi decorso il quinquennio dalla loro approvazione) e determinerebbe inoltre un aggravio procedimentale ed un evidente pregiudizio dell’interesse pubblico all’immediata attuazione delle nuove previsioni urbanistiche su cui le volontà  comunale e regionale invece concordano.


3. Nel caso in cui il provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, la fondatezza anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto.

N. 00585/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2007, proposto da: 
Carbonara Anna e, per essa, l’avente causa, Raffaele Favia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 118; 

contro
Comune di Triggiano, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Ruccia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, n. 75; 

per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“del provvedimento Prot. 22295/23076, emesso in data 10.10.2006 dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, così come comunicato il 17.10.2006, con il quale è stato espresso diniego del permesso di costruire, richiesto con pratica n. 33/2006,
nonchè di ogni altro provvedimento connesso, anche se non conosciuto”
 

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 marzo 2007:
“del provvedimento Prot. 2481, emesso in data 31.1.2007 dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Triggiano, così come comunicato il 2.2.2007, con il quale è stato notificato il diniego del permesso di costruire, richiesto con pratica n. 33/2006 e, poi, con pratica n. 169/2006, in quanto¦.”,
nonchè di ogni altro provvedimento connesso, anche se non conosciuto.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Michele Ranieri e Sandra Putignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 15 dicembre 2006 e depositato l’11 gennaio 2007, la sig.ra Anna Carbonara ha chiesto l’annullamento “del provvedimento Prot. 22295/23076, emesso in data 10.10.2006 dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, così come comunicato il 17.10.2006, con il quale è stato espresso diniego del permesso di costruire, richiesto con pratica n. 33/2006”.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1. violazione dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 291 del 1971, dell’art. 16, commi 10 e 11 della legge regionale n. 56 del 1980. Parte ricorrente rappresenta che il permesso di costruire da essa richiesto sarebbe stato negato in quanto il progetto non risulterebbe conforme alle previsioni del P.R.G., trattandosi di intervento da realizzarsi in una zona in parte inedificabile, tipizzata come “verde privato”, P.R.G. che il Comune di Triggiano riterrebbe efficace con la sola eccezione delle parti per le quali l’Ente Regione aveva disposto modifiche, osservazioni e prescrizioni; ad avviso della sig.ra Carbonara, invece, il P.R.G. costituirebbe nel suo complesso uno strumento urbanistico unico, non suddivisibile in più parti e pertanto, non potrebbe considerarsi efficace posto che il Comune resistente non si sarebbe ancora pronunciato sulle osservazioni.
2. Violazione dell’articolo unico della legge n. 1902 del 1952 e successive modifiche e integrazioni in quanto le misure di salvaguardia da applicarsi a seguito della adozione del P.R.G., con delibera del Commissario Prefettizio n. 1 del 12 gennaio 2001, avrebbero perso efficacia con il decorso del quinquennio successivo alla data della richiamata deliberazione; pertanto il Comune di Triggiano, in riferimento al progetto presentato, avrebbe avuto l’obbligo di applicare il precedente piano di fabbricazione.
3. Eccesso di potere, contraddittorietà  della motivazione, travisamento dei fatti in quanto il provvedimento impugnato enuncerebbe altresì il contrasto del progetto presentato anche con le previsioni del precedente piano di fabbricazione; contrariamente da quanto sostenuto nello stesso provvedimento, parte ricorrente lamenta altresì che spetterebbe al Comune provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche, essendo il Vico Villari una strada di uso pubblico da oltre 50 anni; inoltre il vecchio fabbricato, esistente sulla particella 21 del foglio 23, si troverebbe nella zona Storico Ambientale A-2 ed in minima parte in zona di completamento “B” e la Soprintendenza avrebbe espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione del vecchio fabbricato per il quale non sarebbe prevista alcuna variazione nè della superficie coperta, nè della volumetria esistente; infine i progetti presentati da essa ricorrente non sarebbero in contrasto con l’art. 28 del regolamento del piano di fabbricazione in quanto in essi sarebbero previste opere di bonifica igienica e distributiva del piano terra nel vecchio fabbricato e precisamente la costruzione di un vano bagno previa demolizione di una vetusta scala secondaria, opere per le quali vi sarebbe stato il parere favorevole della Soprintendenza.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 febbraio 2007 e depositato il 2 marzo 2007, la sig.ra Carbonara ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 2481, emesso in data 30 gennaio 2007 dal Comune di Triggiano, comunicato il 2 febbraio 2007, con il quale è stato notificato il diniego del permesso di costruire, in quanto “A seguito della raccomandata 10.10.2006” parte ricorrente non aveva “ottemperato a quanto richiesto nei termini previsti dall’art. 10bis della legge 7.8.1990, n. 241,¦”.
Parte ricorrente espone in fatto di aver impugnato con ricorso introduttivo la nota prot. n. 22295/23076 del 10 ottobre 2006 ritenendo che quest’ultima fosse espressione del definitivo diniego del permesso di costruire da essa richiesto; ciò in quanto già  con nota prot. n. 5135 del 2 marzo 2006 il Comune di Triggiano le aveva inviato il preavviso di rigetto; aggiunge che essa in riscontro a tale nota aveva trasmesso le proprie osservazioni in data 16 marzo 2006; che con nota prot. n. 6762/7736 del 31 marzo 2006, pur ribadendo che l’istanza non sarebbe stata meritevole di approvazione, il suddetto Comune aveva rappresentato di aver richiesto ad un giurista un parere pro veritate in ordine alla vigenza delle norme di salvaguardia del P.R.G.; che essa ricorrente, in data 13 giugno 2006, aveva chiesto all’amministrazione di attendere detto parere prima di adottare un provvedimento definitivo; aggiunge che, a suo avviso, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare due preavvisi di rigetto; riferisce di avere, comunque, impugnato il provvedimento prot. n. 2481 del 30 gennaio 2007 nella ipotesi che quest’ultimo fosse stato ritenuto il provvedimento definitivo.
Avverso tale ultimo provvedimento la ricorrente ha riproposto le stesse censure già  dedotte con il ricorso introduttivo.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Triggiano chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
Con atto depositato in data 5 luglio 2012 si è costituito in giudizio il sig. Raffaele Favia, figlio della sig.ra Anna Carbonara, rappresentando che, con atto di donazione del 6 febbraio 2009, versato in atti, la ricorrente gli aveva donato la piena proprietà  dei beni immobili ubicati in Triggiano, oggetto dei provvedimenti di diniego per cui è causa e che la ricorrente stessa era deceduta in data 29 aprile 2012; ha pertanto dichiarato il suo interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo, facendo proprie le difese svolte in atti e le relative conclusioni.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione; parte ricorrente ha altresì depositato note di replica.
Nella memoria depositata in data 19 gennaio 2013 il Comune di Triggiano ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in quanto parte ricorrente non avrebbe impugnato le deliberazioni di approvazione dello strumento urbanistico; conseguentemente, ad avviso di parte resistente, l’eventuale accoglimento del gravame non arrecherebbe alcun vantaggio alla medesima parte ricorrente posto che a seguito dell’accoglimento dell’odierno gravame esso Comune dovrebbe riesaminare l’istanza di rilascio del titolo edilizio alla luce della disciplina urbanistica vigente che escluderebbe l’edificabilità  dell’area destinata a “verde privato”.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Comune di Triggiano, essendo il ricorso infondato nel merito.
Si ritiene altresì di dover preliminarmente evidenziare che non rilevano le questioni relative alla qualificazione giuridica dei provvedimenti adottati dal Comune di Triggiano, avendo parte ricorrente impugnato anche l’atto definitivo prot. n. 2481 emesso in data 30 gennaio 2007, sul quale deve quindi accentrarsi l’odierna controversia.
Con il primo motivo di ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1. violazione dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 291 del 1971, dell’art. 16, commi 10 e 11 della legge regionale n. 56 del 1980. Parte ricorrente rappresenta che il permesso di costruire da essa richiesto sarebbe stato negato in quanto il progetto non risulterebbe conforme alle previsioni del P.R.G., trattandosi di intervento da realizzarsi in una zona in parte inedificabile, tipizzata come “verde privato”, P.R.G. che il Comune di Triggiano riterrebbe efficace con la sola eccezione delle parti per le quali l’Ente Regione aveva disposto modifiche, osservazioni e prescrizioni; ad avviso della sig.ra Carbonara, invece, il P.R.G. costituirebbe nel suo complesso uno strumento urbanistico unico, non suddivisibile in più parti e pertanto, non potrebbe considerarsi efficace posto che il Comune resistente non si sarebbe ancora pronunciato sulle osservazioni.
Il motivo è privo di pregio.
Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti risulta che il P.R.G. del Comune di Triggiano è stato adottato dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2001 ed approvato parzialmente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2020 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12 gennaio 2005 con prescrizioni e modifiche negli atti e grafici; che conseguentemente il suddetto Comune, con deliberazione consiliare n. 12 del 9 gennaio 2006, ha adottato le proprie determinazioni in merito alle suddette prescrizioni e modifiche e che con deliberazione n. 480 del 13 aprile 2007 la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il medesimo P.R.G..
Il Collegio concordando con la prospettazione del Comune di Triggiano e con il parere pro veritate richiamato nella nota prot. n. 22295/23076 del 10 ottobre 2006, impugnata con il ricorso introduttivo e qualificata dal citato Comune quale preavviso di rigetto, ritiene che il Piano Regolatore Generale del Comune resistente sia stato approvato parzialmente con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2020 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 12 gennaio 2005, e, pertanto, alla data di adozione del provvedimento di diniego prot. n. 2481 del 30 gennaio 2007 erano in vigore le previsioni parzialmente approvate, tra le quali quella concernente la destinazione a “verde privato” dell’area di proprietà  di parte ricorrente.
Al riguardo si ritiene che nella fattispecie oggetto di gravame la Regione Puglia, nell’approvare il P.R.G. del Comune resistente, abbia fatto ricorso allo strumento dell’approvazione parziale del P.R.G. stesso, come si evince inequivocabilmente dalla delibera della Giunta Regionale n. 2020 del 23 dicembre 2004 che usa il verbo approvare, nonchè dal contenuto delle successive determinazioni; ad avviso del Collegio tale approvazione, seppure non espressamente prevista dall’art. 16 della legge regionale n. 56 del 1980, come condivisibilmente sostenuto nel citato parere pro veritate depositato in giudizio, non può ritenersi in contrasto con la suddetta disposizione.
Il Collegio aderisce infatti alla giurisprudenza amministrativa, anche risalente, formatasi in riferimento all’art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, anche nella sua formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 che ha ampliato i poteri dell’Autorità  competente all’approvazione dei piani regolatori consentendole, entro certi limiti ed a certe condizioni, di introdurre direttamente talune modifiche con lo stesso atto di approvazione, alla luce della quale l’approvazione parziale da parte della Regione di uno strumento urbanistico rappresenta un provvedimento alternativo alla non approvazione giustificato dalla esigenza di economizzare l’attività  amministrativa e di attribuire una disciplina urbanistica definitiva anche ad una parte del territorio oggetto delle previsioni adottate dal Comune.
Tale soluzione non solo ad avviso del Collegio non è in contrasto con la normativa regionale, ma evita l’alternativa di un rigetto complessivo che provocherebbe l’applicazione di una disciplina del territorio ormai obsoleta ed in parte decaduta (si pensi, ad esempio, ai vincoli espropriativi decorso il quinquennio dalla loro approvazione) e determinerebbe inoltre un aggravio procedimentale ed un evidente pregiudizio dell’interesse pubblico all’immediata attuazione delle nuove previsioni urbanistiche su cui le volontà  comunale e regionale invece concordano (cfr. TAR Marche, Sezione I, n. 874 del 23 novembre 2011).
Quanto sopra esposto è sicuramente dirimente per dichiarare la legittimità  del provvedimento di diniego impugnato, tenuto conto altresì che la destinazione impressa dal P.R.G. approvato non è stata contestata da parte ricorrente, nè quest’ultima ha impugnato le relative delibere di approvazione dello stesso P.R.G..
Premesso infatti che nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse, considerato che il provvedimento definitivo di diniego oggetto dell’odierno gravame si fonda su più autonome ragioni ostative, ognuna delle quali è sufficiente a sorreggerne il dispositivo, deve ritenersi sufficiente, ai fini della legittimità  del medesimo provvedimento impugnato, il motivo di rigetto concernente la non conformità  del progetto presentato da parte ricorrente alle previsioni del P.R.G. in quanto “si intende intervenire in una zona in parte inedificabile, tipizzata come “verde privato”;”.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
Quanto alle spese si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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