1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Condanna p.A. pagamento spese lite  – Esecuzione giudicato – Procedura riequilibrio finanziario pluriennale ente locale – Sospensione esecuzione – Inammissibilità  del ricorso 
 
2. Leggi, decreti, regolamenti – Potestà  legislativa statale – Violazione diritto comunitario – Disapplicazione – Non sussiste – Fattispecie
 
3.  Leggi, decreti, regolamenti – Incidente di costituzionalità  – Violazione diritto comunitario – Non sussiste – Manifesta infondatezza – Fattispecie

1.  àˆ inammissibile la domanda per l’esecuzione del giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite se, al momento della proposizione del ricorso, l’ente abbia già  attivato ìla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che,  ai sensi dell’art. 243 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sospende, per l’appunto, tutte le procedure di esecuzione “fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3”.


2.  Non vi è contrasto con il principio comunitario della tutela giurisdizionale piena ed effettiva nel caso in cui la legislazione statale stabilisca una sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’Amministrazione limitata nel tempo e dettata da ragioni di tutela dell’interesse pubblico al risanamento della finanza pubblica (nel caso di specie è stata esclusa la manifesta incompatibilità  dell’art. 243 bis, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonchè dell’art. 13 della CEDU. La norma statale richiamata, infatti, sospende le procedure esecutive nei confronti della p.A. che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale).


3.  àˆ manifestamente infondata la questione di illegittimità  costituzionale dedotta per violazione dell’art. 24, 111 e 117 Cost. della norma statale, laddove non si ravvisi palese incompatibilità  di questa con le norme e i principi comunitari  – nel caso di specie quelli posti a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva – tanto da legittimarne la disapplicazione. L’incidente di costituzionalità  è altresì infondato alla stregua del principio generale che impone, in caso di insolvenza del debitore, l’applicazione di procedure concorsuali in forza delle quali la normale esecutività  del credito può essere fortemente attenuata. 

N. 00584/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2013, proposto da: 
Gianpaolo Maria Ruotolo, rappresentato e difeso da sè medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Savino in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 143; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’ottemperanza
“della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia n. 831/12 (R.G. 202/2012), passata in giudicato.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giampaolo Ruotolo e Antonio Puzio;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 9 gennaio 2013 e depositato il 17 gennaio 2013, l’avv. Gianpaolo Maria Ruotolo ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Foggia n. 831/12 (R.G. 202/2012), passata in giudicato, nella parte non autoesecutiva con la quale il Comune di Foggia è stato condannato a pagare, in favore di esso ricorrente, il pagamento delle spese del procedimento liquidate “nella complessiva somma di € 493,00 di cui € 38,00 per spese € 265,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre 12% per spese generali su diritti e onorari, IVA e CPA come per legge”, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda, in via sostitutiva, nella ipotesi di ulteriore inadempimento del medesimo Comune;
RILEVATO che parte ricorrente l’8 giugno 2012 ha notificato al Comune resistente la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva apposta in data 31 maggio 2012 e che la medesima sentenza è passato in giudicato per mancata impugnazione, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Cancelliere del Giudice di Pace di Foggia in data 11 settembre 2012, allegata al ricorso stesso;
CONSIDERATO che il Comune di Foggia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la sospensione della domanda proposta, ai sensi dell’art. 243bis del d.lgs. n. 267 del 2000, e, comunque, ha eccepito l’inammissibilità  e/o l’improcedibilià  dell’odierno gravame;
VISTA la memoria depositata in data 1° febbraio 2013 con la quale parte ricorrente
– ha contestato l’applicazione della suddetta disposizione normativa al giudizio di ottemperanza, attesa la sua natura non “puramente esecutiva”,
– ha chiesto, in subordine, la disapplicazione del citato art. 243bis del d.lgs. n. 267 del 2000 per manifesta incompatibilità  con il principio di diritto comunitario e specificatamente con il diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva di cui all’art. 47, par. 2 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea che rievoca l’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
– ed ha chiesto, in via ulteriormente subordinata, la sospensione del presente giudizio al fine di sollevare la questione di legittimità  costituzionale della citata disposizione normativa nella parte in cui non esclude esplicitamente i giudizi di ottemperanza (in quanto giudizi palesemente non esecutivi ma anche di merito) per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost.;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 21 marzo 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità  dell’odierno gravame;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
RITENUTO che il ricorso si appalesa all’attualità  inammissibile in quanto, come condisibilmente eccepito da parte resistente, il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 128 del 21 dicembre 2012, depositata in giudizio, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che al comma 4 dispone: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 362 dell’11 marzo 2013);
RITENUTO che, in disparte la questione se l’azione di ottemperanza, nella parte in cui veicoli una domanda di cognizione e non di mera esecuzione, ricada o meno nell’ambito applicativo della sospensione di giudizi esecutivi, nella fattispecie oggetto di gravame, trattandosi sicuramente di domanda puramente esecutiva legata al pagamento delle spese di lite, non vi è dubbio circa l’applicazione dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000;
RITENUTO inoltre di non ravvisare la manifesta incompatibilità  con il principio di diritto comunitario e specificatamente con il diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva di cui all’art. 47, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che rievoca l’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), prospettata in via gradata da parte ricorrente;
RILEVATO infatti che:
– l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà  garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo ed a termini del secondo comma del medesimo articolo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge;
– il suddetto articolo 47, primo comma, della Carta è fondato sull’articolo 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU) ed il secondo comma dello stesso articolo 47 corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU;
RITENUTO che il termine ragionevole, da valutarsi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tenuto conto delle circostanza concrete delle specifiche fattispecie, non possa ritenersi violato dalla previsione normativa di cui all’art. 243bis del d.lgs. n. 267 del 2000 in quanto, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, la causa non sarebbe rinviata sine die, ma l’azione potrà  essere riproposta “alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.”, e considerata altresì la ratio della norma stessa, dettata dall’interesse pubblico al risanamento della finanza pubblica;
CONSIDERATO che in tutti gli ordinamenti giuridici vige il principio generale che impone, in caso di insolvenza del debitore, l’applicazione di procedure concorsuali in forza delle quali la normale esecutività  del credito può essere fortemente attenuata;
CONSIDERATO che, per le stesse ragioni sopra esposte, la dedotta questione di legittimità  costituzionale deve giudicarsi, per un verso non rilevante nel caso in esame, posto che trattasi di azione puramente esecutiva e non cognitoria e, per altro verso, come già  chiarito, deve ritenersi manifestamente infondata tenuto conto delle priorità  delle esigenze di risanamento della finanza pubblica, nonchè dei già  ricordati limiti intrinseci al soddisfacimento integrale della pretesa creditoria a fronte di una condizione di dissesto finanziario del soggetto debitore;
RITENUTO, conclusivamente, di dover dichiarare il ricorso all’attualità  inammissibile;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria