1. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – A seguito del giudicato sull’annullamento senza pronunzia risarcitoria – Ammissibilità  – Fattispecie  


2. Risarcimento del danno –  Attività  edilizia privata – Tardivo rilascio del permesso di costruire – Risarcimento del danno non patrimoniale – Onere probatorio


3. Risarcimento del danno – Attività  edilizia privata – Tardivo rilascio del permesso di costruire – Risarcimento del danno da ritardo – Fattispecie

1. Non deve intendersi esteso alla domanda risarcitoria il giudicato nascente dalla sentenza con cui il G.A. si è pronunciato sulla legittimità  della condotta posta in essere dall’Amministrazione successivamente al rilascio di concessione edilizia, non pronunciandosi, viceversa, su tale capo di domanda nè in maniera esplicita nè implicita. 


2. Non è risarcibile il danno non patrimoniale, nelle sue varie componenti (danno esistenziale, biologico, ecc.), quando non risulta allegato e provato (nel caso di specie, il ricorrente si è limitato unicamente ad allegare la sussistenza di un preteso pregiudizio di tipo morale-esistenziale, derivante dall’impossibilità , sua e dei componenti la propria famiglia, di godere pienamente dell’immobile nella sua esatta consistenza. Sennonchè, nessun elemento di prova è stato allegato a tal riguardo – al di là  di due certificati medici attestanti un generico “stato ansioso” del coniuge, stato psicologico del tutto transeunte, e di causa ignota. Sicchè l’affermazione del ricorrente è stata ritenuta dal TAR una mera petizione di principio , e come tale non è stata presa in considerazione ai fini del passaggio alla tutela per equivalente).


3. Non sono risarcibili le voci di danno che si concretino in inammissibili duplicazioni del danno da ritardo (es. danno da mancata ricostruzione, danno da fermo tecnico del cantiere…), ovvero prendano in considerazione “diritti immaginari”, come quelli relativi al preteso “danno da mancato godimento dell’immobile nello stato attuale”.
*
Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 30 ottobre 2013, n. 4703 – 2013 ric. n. 6323 – 2013; sentenza 17 aprile 2015, n. 1770 – 2015

N. 00576/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2011, proposto da: 
Lucio Beniamino Giuseppe Dell’Erba, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Morrone, Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Alberobello, rappresentato e difeso dall’avv. Fabiano Amati, con domicilio eletto presso Fabiano Amati in Bari, via A. Gimma, 147; 

per il risarcimento danno (ex art. 30 c.p.a.): permesso di costruire
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Alberobello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha ottenuto in data 26.8.1999 dal Comune di Alberobello concessione edilizia n. 39/99, con la quale sono stati assentiti i lavori di sopraelevazione del proprio fabbricato sito alla Via Cesare Battisti n. 127 del medesimo comune.
Con successiva ordinanza n. 98/99, e previo sopralluogo di tecnici dell’UTC, i quali hanno riscontrato incongruenze tra gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi, il Comune ha sospeso a tempo indeterminato i lavori oggetto di concessione.
Al fine di riprendere al più presto i lavori programmati, il ricorrente ha presentato in data 13.9.1999 istanza di variante al progetto già  approvato con C.E. n. 39/99, aprendo in tal modo un procedimento parallelo a quello conclusosi con il rilascio dell’iniziale concessione. Tale istanza non è stata mai evasa dall’ente civico.
Precedentemente a tale istanza, e vigente il divieto di sospensione dei lavori, il ricorrente ha instato altresì per l’esecuzione di lavori urgenti e improcrastinabili di abbattimento e ricostruzione della copertura pericolante del primo piano. Tale istanza è stata assentita positivamente e con prescrizioni dal Comune con atto n. 11213/99.
Durante l’esecuzione di tali lavori si è verificato il crollo accidentale del corpo torrino-scala. Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto istanza per la ricostruzione di tale torrino.
Con nota prot. n. 13628/99 il Comune ha rigettato tale domanda, per mancato rispetto delle distanze dagli edifici limitrofi.
Avverso tale diniego, nonchè avverso la successiva nota n. 1468/2000, di negazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso formatosi sul progetto di variante del 13.9.1999, il ricorrente ha proposto ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti avverso la nota n. 753/03, con cui il Comune lo ha diffidato dal riprendere qualsiasi attività  relativa alla C.E. n. 39/99, essendo la stessa, a suo dire, ormai scaduta.
Con sentenza n. 1872 del 18.5.2006 questo TAR ha respinto tale ricorso.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2175 del 16.4.2010, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha accolto il gravame proposto dal ricorrente, limitatamente al rigetto dell’amministrazione sull’istanza di ricostruzione del torrino-scala.
A seguito di detta sentenza del giudice di appello, il ricorrente ha proposto odierno ricorso, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui subiti in conseguenza della complessiva condotta posta in essere dall’amministrazione successivamente al rilascio della C.E. n. 39/99.
All’udienza del 21.3.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità  del ricorso proposta dall’amministrazione comunale, per essere sulla domanda risarcitoria asseritamente sceso il giudicato nascente dalla sentenza C.d.S. n. 2175/10.
L’eccezione è infondata.
2.1. Sul punto, è sufficiente osservare che il Consiglio di Stato non si è in alcun modo pronunciato su tale capo di domanda, in maniera nè esplicita nè implicita, avendo esso statuito unicamente in merito alle istanze proposte dall’odierno ricorrente “¦ successivamente all’intervenuto crollo, con le quali l’attuale appellante ha chiesto all’amministrazione di procedere alla ricostruzione del manufatto venuto meno” (cfr. sent. n. 2175/10 cit, punto n. 3 delle considerazioni in diritto).
Pertanto, è soltanto con riferimento alla legittimità  del diniego opposto dall’amministrazione comunale alla ricostruzione del torrino vano scala che deve intendersi sceso il detto giudicato, sicchè del tutto legittimamente la domanda risarcitoria deve ritenersi introdotta nel presente giudizio.
3. Nel merito, il ricorso è fondato nei soli termini appresso specificati.
3.1. Rileva il Collegio che, nelle more della descritta vicenda giudiziale, il Comune di Alberobello ha rilasciato in favore del ricorrente nuovo permesso di costruire n. 14/13. Per tali ragioni, è evidente che compete al ricorrente il risarcimento del danno conseguente al tardivo ottenimento del bene della vita.
3.1.1. Per quel che attiene alla sua quantificazione, va senza dubbio esclusa in toto la risarcibilità  del danno non patrimoniale, nelle sue vari componenti (danno esistenziale, biologico, ecc.) azionate dal ricorrente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , “il danno non patrimoniale “¦ costituisce danno conseguenza ¦, che deve essere allegato e provato” (Cass, SS.UU. n. 26972/08).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato unicamente ad allegare la sussistenza di un preteso pregiudizio di tipo morale-esistenziale, derivante dall’impossibilità , sua e dei componenti la propria famiglia, di godere pienamente dell’immobile nella sua esatta consistenza. Senonchè, nessun elemento di prova è stato allegato a tal riguardo – al di là  di due meri certificati medici attestanti un generico “stato ansioso” del coniuge del ricorrente, stato psicologico del tutto transeunte, e di causa ignota – sicchè l’affermazione del ricorrente è rimasta sul punto al rango di mera petizione di principio, e come tale non può in alcun modo essere presa in considerazione ai fini del passaggio alla tutela per equivalente.
3.1.2. Venendo ora ai danni di ordine patrimoniale, va sicuramente accolto il danno da ritardo nel rilascio del permesso di costruire. Senonchè, tale voce di danno è costituita unicamente nella differenza tra il costo globale dei lavori (per materiali, manodopera, ecc.) occorrenti per l’edificazione nel 1999 (data di rilascio della C.E. n. 39/99), e il costo che il ricorrente andrà  a sostenere in epoca attuale.
A tal fine, dovrà  essere presa in considerazione la scrittura privata del 22.6.2001, con cui la ricorrente e l’impresa appaltatrice hanno pattuito la risoluzione stragiudiziale del contratto di appalto, quantificando le rispettive pretese.
3.1.3. A tale importo andrà  poi aggiunta, in termini di danno emergente, una somma pari alla differenza tra il saggio degli interessi passivi corrisposti dal ricorrente all’istituto di credito mutuante (la locale filiale del Banco di Credito Cooperativo di Alberobello) nel 1999, e quello medio attuale.
3.1.4. Infine, andranno risarciti al ricorrente i danni subiti dall’immobile e dai suoi arredi in conseguenza non già  del crollo del torrino-vano scala (evento che non è eziologicamente imputabile all’amministrazione comunale), ma del ritardo occorrente nel ripristino della sua completa funzionalità .
3.2. Vanno invece escluse tutte le ulteriori voci di danno patrimoniale indicate dal ricorrente, trattandosi di voci che o si concretano in inammissibili duplicazioni del danno da ritardo (es. danno da mancata ricostruzione del torrino e del secondo piano; danno da fermo tecnico del cantiere, ecc.), nel senso sopra chiarito, ovvero prendono in considerazioni “diritti immaginari” (Cass, SS.UU. n. 26972 cit.), come quelli relativi al preteso “danno da mancato godimento dell’immobile nello stato attuale” (cfr. punto n. 8 delle richieste risarcitorie), danno che è palesemente inesistente, posto che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha continuato a vivere nell’immobile, evitando di prendere in locazione altri immobili (sopportandone il relativo canone).
4. Venendo ora alla concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio, ai sensi dell’art. 34 co. 4 .p.a, di fornire di seguito i criteri cui l’amministrazione dovrà  attenersi nel proporre al ricorrente il risarcimento dei danni in esame. Precisamente, dovranno essere considerati, a tal fine:
a) la differenza tra il costo globale dei lavori (per materiali, manodopera, ecc.) occorrenti nel 1999 per l’edificazione, e il costo che il ricorrente andrà  a sostenere in epoca attuale. A tal riguardo, dovrà  essere presa in considerazione la scrittura privata di risoluzione del contratto di appalto sottoscritta dal ricorrente e dall’impresa appaltatrice in data 22.6.2001;
b) la differenza tra il saggio degli interessi passivi corrisposti dal ricorrente all’istituto di credito mutuante (la locale filiale del Banco di Credito Cooperativo di Alberobello) nel 1999, e quello medio attuale;
c) i danni subiti dall’immobile e dai suoi arredi in conseguenza del ritardo occorrente nel ripristino della copertura dell’immobile.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri ora descritti, dovrà  essere presentata dal Comune di Alberobello al ricorrente entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, ordina al Comune di Alberobello di presentare al ricorrente, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, una proposta di risarcimento dei danni per cui è causa, sulla base dei criteri descritti in motivazione.
Condanna il Comune di Alberobello al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.500 per diritti e onorari, oltre contributo unificato, CAP e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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