1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Attività edilizia pubblica – Impugnazione variante a progetto esecutivo – Ove manchino rilevanti variazioni a progetto originario – Inammissibilità per carenza di interesse
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia pubblica – Variante – Variazione allocazione strutture prefabbricate – Non rilevante
1. E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso con cui si impugna solo la variante e non anche il provvedimento abilitativo del progetto definitivo e esecutivo dell’opera se la suddetta variante non ha apportato rilevanti modificazioni al progetto originario.
2. La variazione dell’allocazione delle strutture prefabbricate non costituisce una variazione rilevante del progetto edilizio d’interesse pubblico originario (dunque non esonerava il soggetto eventualmente leso che abbia gravato la variante dal dover impugnare anzitutto quest’ultimo).
N. 00560/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2008, proposto da:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Lioce, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Pia Castellaneta in Bari, alla via Abate Gimma n.257;
contro
Comune di Putignano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via N. Putignani n.136;
per l’annullamento
-della deliberazione n. 104 del 29 maggio 2008 della Giunta Comunale, pubblicata in data 19 giugno 2008, avente ad oggetto “Lavori di realizzazione di un canile rifugio, approvazione perizia suppletiva e di variante”;
-di ogni altro atto connesso e conseguente tra i quali, in particolare, la determinazione Dirigenziale n. 37 del 14 maggio 2008 del Dirigente 3° Ripartizione tecnica del Comune di Putignano, recante autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;
-di tutti gli atti ad essi preordinati e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Putignano in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Silvia Lioce e Giovanni D’Innella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 1.9.2008 e depositato il 3 settembre successivo, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata ha inteso contestare la realizzazione di un canile-rifugio su suolo di proprietà dell’Amministrazione comunale resistente, adiacente alla sede di una delle Unità operative dell’Istituto stesso.
All’uopo ha proposto gravame avverso la delibera di G.M. n.104 del 29.5.2008, con la quale è stata dichiaratamente approvata una perizia suppletiva e di variante che, tuttavia, parte ricorrente pretende di qualificare come nuovo progetto di costruzione.
Con atto depositato in data 16.9.2008 si è costituito in giudizio il Comune di Putignano, eccependo l’inammissibilità del gravame oltre che la sua infondatezza.
All’udienza del 6.2.2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- L’eccezione di inammissibilità è fondata.
Assume, invero, l’Amministrazione resistente che l’Istituto ricorrente avrebbe dovuto gravare il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, approvato con precedente deliberazione di G.C. n.217 del 12.12.2006, rimasta invece inoppugnata. Ciò sostiene sul presupposto che la successiva variante, oggetto del presente giudizio, non abbia apportato variazioni rilevanti al progetto originario, rispetto al quale si è dichiaratamente inteso soltanto “variare l’allocazione delle strutture prefabbricate¦con conseguente aumento del lato lungo della recinzione, nonchè del corpo stradale di accesso, della rete esterna di adduzione idrica e delle canalizzazioni delle tubazioni dell’impianto fognante e della rete elettrica”.
In effetti, anche dalla relazione allegata alla predetta delibera, recante la descrizione degli interventi proposti a modifica del progetto originario, si evince che il progetto stesso è rimasto sostanzialmente immutato. Nessuna utilità , pertanto, l’Istituto ricorrente conseguirebbe dall’accoglimento del gravame.
Ne sia riprova che nessuna delle articolate censure appare idonea a garantire il soddisfacimento dell’interesse azionato in giudizio, coincidente con la pretesa ad impedire la realizzazione del canile in questione nell’area limitrofa.
Ciò appare evidente in relazione ad un primo gruppo di motivi diretti a contestare specificamente profili del progetto non interessati dalla successiva variante, quali: l’ubicazione dell’opera pubblica che -nella prospettazione di parte ricorrente- si porrebbe in contrasto con la destinazione del piano regolatore (motivo sub 1); l’assenza di preventivo parere paesaggistico in luogo dell’autorizzazione paesaggistica (motivo sub 3); le modalità di realizzazione dell’opera stessa (motivo sub 4) e la presunta qualificazione quale industria insalubre (motivo sub 7); la vicinanza dell’area di intervento a pozzi di captazione e prelievo di acque sotterranee presenti in zona nonchè a pozzo artesiano ad uso irriguo di proprietà della Regione (motivo sub 6). Profili, questi riportati, inequivocabilmente definiti nel progetto originario.
Discorso analogo per i motivi sub 2 e 5, entrambi diretti a far valere vizi procedimentali (quali la presunta incompetenza della Giunta comunale all’approvazione della variante e la mancata trasmissione dell’autorizzazione paesaggistica all’Assessorato regionale all’Urbanistica ) che, in alcun modo, scalfiscono la prescelta ubicazione dell’opera, risalente all’originaria approvazione del progetto.
Nè, infine, supera il vaglio di ammissibilità il motivo sub 8. Questo è, invero, diretto a censurare la presunta violazione della fascia di rispetto in relazione al bosco limitrofo, liddove la variante -secondo quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente- avrebbe addirittura allontanato i boxes dall’area boscata; in ogni caso, la lesione discenderebbe ancora una volta dalla deliberazione di Giunta più risalente.
In conclusione, non può dubitarsi che il pregiudizio lamentato dall’Istituto ricorrente sia riconducibile alla delibera di approvazione del progetto originario, rimasta inoppugnata; sicchè dall’annullamento della delibera di variante non trarrebbe alcuna utilità .
3.- Il gravame è, dunque, inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Putignano che liquida in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)