Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Dichiarazioni – Integrazione – Principio del “soccorso” – Applicazione – Conseguenze

Il mancato rispetto delle modalità  prescritte per la dichiarazione dei requisiti soggettivi da parte del concorrente, salvo espressa previsione di segno contrario contenuta nella lex specialis, non può condurre all’esclusione dalla procedura, sia in forza del principio del “soccorso istruttorio” recato dall’art.46 del Codice dei contratti, peraltro richiamato nella specie dalla disciplina di gara, sia in virtù del principio del  favor partecipationis.

N. 00212/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00380/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2013, proposto da:

Ge Medical Systems Italia S.p.A. (“Ge”), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv.Luigi Paccione in Bari, alla via Q.Sella n.120;

contro
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma n. 231; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione di GE, comunicato dall’Azienda con nota prot. n. 0019365-13 del 20.02.2013;
– degli artt. 25 e 30 del “Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di Gara” (“il Disciplinare”);
ed ove occorra:
– del verbale della seduta pubblica del 19.02.2013, di contenuto ignoto, nella parte in cui la Commissione ha disposto l’esclusione di GE;
– della nota dell’Azienda prot. n. 0025388-13 del 7.03.2013 con cui è stata disattesa l’istanza di autotutela proposta da GE ai sensi dell’art. 243-bis del D.lgs. n. 163/06;
nonchè di ogni altro atto ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle more adottato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e avv. Raffaele Daloiso;
 

Considerato che, come da ultimo statuito dal Consiglio di Stato (Sez.VI, n.311/2013), la mancata osservanza delle modalità  prescritte per le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi può rilevare solo in presenza di un’espressa previsione in tal senso della lex specialis;
Rilevato che, nella specie, è invece espresso nella disciplina speciale di gara il richiamo agli ampi poteri di regolarizzazione di cui all’art.46, comma 1 bis, cod. contr. il quale, invero, ha inteso ridurre le ipotesi di esclusione dalla gara e parallelamente estendere il campo di operatività  del “soccorso”;
Considerato il principio del favor partecipationis che impone l’apertura della competizione a quanti più soggetti effettivamente in possesso dei richiesti requisiti;
Rilevato altresì sussistere il periculum in mora poichè la società  ricorrente è stata esclusa dalla competizione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto, dispone la riammissione della società  ricorrente alla gara. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)