Giustizia e processo- Processo amministrativo – Notificazione – Termine – Computo del sabato – Equiparazione ai festivi

Ai fini del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, i termini di notifica degli stessi atti sono prorogati al lunedì, trovando applicazione anche al processo amministrativo il disposto di cui all’art. 155 del c.p.c. in base al quale il sabato è equiparato a giorno festivo.

N. 00210/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00404/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2013, proposto da Centri Clinici Diagnostici S.a.s., mandataria nella A.T.I. con Laboratorio Analisi F. di Tonno S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
S.t.p. Bari Società  Trasporti Provinciale S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota S.T.P. Bari Società  Trasporti Provinciale S.p.A. 28.2.13 prot. n. 703/B, avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico delle funzioni di medico competente e degli accertamenti sanitari del personale dipendente S.T.P. s.p.a., ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, ricevuta con racc. a/r il 4.3.2013;
– del verbale di gara del 22.2.13 di cui sinora S.T.P. Bari ha negato l’accesso e la trasmissione alle società  ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale di contenuto ad oggi sconosciuto e relativo all’esclusione delle ricorrenti dalla gara, ivi compresa l’aggiudicazione ad altra impresa ove nelle more intervenuta;
nonchè
per il risarcimento del danno in forma specifica e solo in subordine per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S.t.p. Bari Società  Trasporti Provinciale S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Francesca Giannelli, su delega dell’avv. Alberto Pepe, e avv. Gabriele Bavaro;
 

Considerato che l’eccezione di tardività  sollevata dalla S.T.P. non appare accoglibile: la seduta della commissione in cui è stata esclusa la società  e alla quale era presente anche il delegato della ricorrente risale al 21 febbraio 2013 e perciò il relativo termine per impugnare scadeva il 23 marzo 2013, di sabato; operano perciò i commi quarto e quinto dell’art. 155 c.p.c., come modificato dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263, dal comma 4 dello stesso articolo 2 – modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – e dal comma 3 dell’art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69, per i quali “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”;
Considerato pertanto che la notificazione del ricorso effettuata lunedì 25 marzo sembra tempestiva;
Considerato che l’art. 11.4 del disciplinare di gara, per la cauzione provvisoria, nella parte in cui impone che la garanzia fideiussoria sia redatta “in conformità  dello schema tipo 1.1. di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004” (il quale ultimo include la formula “Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art. 30, comma 2, della legge” [11 febbraio 1994, n. 109, vigente all’epoca del decreto]), non può evidentemente riferirsi al caso concreto in cui l’istante ha costituito la cauzione in contanti (doc. 5 della S.T.P.);
Considerato pertanto che l’esclusione non sembra aver un preciso riferimento nella lex specialis di gara;
considerato pertanto, che si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie e, per l’effetto,
a) sospende gli atti espulsivi impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013.
Condanna la S.T.P. Bari Società  Trasporti Provinciale S.p.a. al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 600,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)