Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo inoppugnato – Ammissibilità rito ex art. 112 co.2 lett. c) c.p.a. – Accoglimento e nomina Commissario ad acta
àˆ fondata ex art. 112 co. 2 lett. c) c.p.a. la domanda volta ad ottenere l’ottemperanza al giudicato rinveniente dalla mancata impugnazione nei termini di legge di un decreto ingiuntivo a titolo di pagamento di onorari professionali, ad eccezione delle somme dovute a titolo di rifusione per pareri di congruità e per eventuali azioni esecutive intraprese dinanzi al G.O..
N. 00539/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2013, proposto da:
Antonio Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Comune di Candela;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 793/10 emesso, in data 17 settembre 2010, dal Giudice di Pace di Foggia in favore dell’avv. Antonio Mescia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Sabato Guadagno e udito per la parte ricorrente l’avv. Giuseppe Mescia, su delega dell’avv. Giacomo Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 793/2010, del Giudice di Pace di Foggia, che ha condannato il Comune di Candela al pagamento delle competenze professionali in suo favore per la complessiva somma di € 3.908,58, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè la somma complessiva di € 422,50 per spese, diritti ed onorari, nonchè maggiorazione ex T.F., IVA e CPA del procedimento monitorio.
Parte ricorrente ha anche chiesto – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 14.3.2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Roma Lazio sez. II n. 1198/2013, Cons. St. sez. V n. 5045/2011, C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840)
La domanda è fondata e va pertanto ordinato al Comune di Candela, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente esclusivamente delle somme dovute per tutte le voci espressamente indicate nel suindicato decreto già quantificate o da quantificare in base alla vigente normativa. A tal fine si rileva che le spese generali sono pari al 12,50% dei diritti ed onorari liquidati nel D.I., l’IVA e il CAP sono dovute relativamente sia alla sorte capitale che alle spese quantificate in decreto. Non sono invece dovute somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità in mancanza di espressa pronuncia, contenuta nel D.I., per la cui ottemperanza si agisce e così pure spese sostenute per eventuali azioni esecutive instaurate avanti al Giudice Ordinario.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni 30 (trenta) ed a cui favore sarà liquidata la somma complessiva di € 200,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico della Comune di Candela. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Candela, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Foggia n. 793/2010, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somme già quantificate in decreto o da quantificare con le modalità indicate in motivazione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 200,00, tenuto conto del carattere seriale del presente giudizio, ponendo detto importo a carico della Comune di Candela.
Condanna il Comune di Candela al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, tenuto conto del suo carattere seriale, in complessivi € 250,00, oltre iva, cpa, contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)