Pubblico Impiego – Rapporto di servizio – Indennità integrativa speciale- Decorrenza rivalutazione- – Intervenuto mutamento interpretativo della norma- Criteri -Tempus regit actum – Inapplicabilità
Ai fini dell’esatta individuazione della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210/92, a fronte della sola intervenuta variazione interpretativa della disciplina- di per sè non sottoposta ad un mutamento normativo sopravvenuto-, si deve considerare la decorrenza della stessa a far data dall’iniziale avvenuto riconoscimento dell’indennizzo e non dall’emanazione del decreto di liquidazione, nè può trovare applicazione il principio del “tempus regit actum” che governa le ipotesi di sopravvenuto mutamento della disciplina applicabile, sancendo l’inapplicabilità delle sopravvenienze agli atti (amministrativi o giurisdizionali) compiuti nel vigore della previgente disciplina e non opera in ipotesi di mutata e diversa interpretazione della disciplina vigente sia all’epoca dell’adozione dell’atto sia successivamente.
N. 00534/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2012, proposto da:
P. D. P. rappresentato e difeso dall’avv. Pasqua Sicoli, con domicilio eletto presso Angelo Frabasile in Bari, via De Giosa, n. 6;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, pressoi cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, è domiciliata ex lege;
Azienda Sanitaria Locale Bari, Regione Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5276/11, resa nel procedimento civile “D. P. P. c/ Ministero della Salute” (ricorso avente r.g. n. 30228/04) dal Tribunale di Bari – sezione lavoro in data 5.04.2011, depositata in cancelleria il 5 maggio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Pasqua Sicoli e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Chiede il ricorrente sig. D.P. l’integrale esecuzione della sentenza n.5276/11, resa nel procedimento civile dal Tribunale di Bari, con cui è il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in suo favore, dell’indennità integrativa speciale ex art. 1 l. 210792.
Allega la totale inerzia esecutiva del Ministero.
In corso di causa, l’amministrazione ha liquidato una somma a titolo di ottemperanza.
Il ricorrente ha, tuttavia, contestato il risultato dell’attività di liquidazione, allegando una CTP da cui emergerebbe l’erroneità dei calcoli.
In particolare, con memoria dell’8.10.2012 (depositata fuori termine, ma su cui risulta accettato il contraddittorio), la difesa di parte ricorrente ha contestato la correttezza del computo della rivalutazione sull’indennità corrisposta che, per espressa indicazione del Ministero, nel decreto di liquidazione, viene computata dal. 1°.1.2008 (data di entrata in vigore della l. 244/2007).
La difesa del sig. D. P. ha escluso che esista una disposizione, nella legge de qua, che supporti il termine a quo di decorrenza della rivalutazione (di cui dubitativamente ha individuato la fonte normativa nel co 323 dell’art. 2, l. 244/2007, contestandone l’applicabilità al caso di specie).
Con ordinanza n. 1864/2012 il Collegio ha chiesto al Ministero una relazione esplicativa dei criteri che hanno condotto alla liquidazione dell’indennità ex L. 210/92 in favore del sig. D.P. P. e dei relativi accessori, ed in particolare della rivalutazione concessa, con particolare riguardo alla data di decorrenza.
Con nota del 6.2.2013, a firma del Dirigente responsabile del servizio, il Ministero ha compiutamente risposto alla richiesta di questo Giudice chiarendo che:
– il decreto di liquidazione delle somme dovute è stato adottato nel Giugno 2012;
– in ordine alla data di decorrenza della rivalutazione, l’amministrazione ha ritenuto di seguire le indicazioni inizialmente fornite dall’Avvocatura Generale, subito dopo la sentenza della Corte Cost. n.293/2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co 13 e 14 del d.l. 78/2010 che prevedeva la non rivalutabilità dell’indennità integrativa speciale ex l. 210/92. Tale sentenza, a dire del Ministero, non imponeva, quale effetto conformativo, desumibile dalla sua parte motiva, la decorrenza della rivalutazione sin dalla medesima data da cui l’indennizzo è riconosciuto, ma solo un principio di parità di trattamento tra tutti i soggetti beneficiari di discipline analoghe (danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati, assunzione di farmaco talinomide), per i quali decorre, ex lege 244/2007, dal 1°.1.2008.
– Il Ministero, dunque, ha fatto applicazione analogica della suddetta disciplina.
– La nota ministeriale chiarisce, tuttavia, che tale interpretazione sulla decorrenza della rivalutazione, inizialmente seguita dall’Avvocatura e dall’Amministrazione, è stata successivamente disattesa dallo stesso Ministero, in quanto contraria alla posizione giurisprudenziale maggioritaria; sicchè dal settembre 2012 (cioè dopo il decreto di liquidazione a favore dell’odierno ricorrente), è stata abbandonata.
– L’amministrazione chiede, a questo punto, a questo Collegio, di chiarire se, nel caso di specie sia invocabile il principio del “tempus regit actum”, atteso che, al momento dell’adozione del decreto, è stata seguita l’interpretazione all’epoca ritenuta corretta.
Così chiarito che i termini fondamentali della controversia, all’esito del parziale adempimento in corso di causa, risiedono nella esatta individuazione della data di decorrenza della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e che le ragioni dell’operato dell’amministrazione sono state compiutamente spiegate, giova chiarire quanto segue.
In primo luogo, a confutazione di un ulteriore dubbio avanzato dall’Amministrazione (v. pag. 2 nota del 6.2.2013) in ordine all’effettiva spettanza della rivalutazione, è necessario precisare che la sentenza per la cui ottemperanza si agisce ha condannato al pagamento dell’indennità ex l. n. 210/1992, oltre accessori.
Nella nozione di accessori, senz’altro rientra la dovuta rivalutazione.
Quanto alla data di decorrenza, altrettanto pacifico – per come ammesso dalla stessa Amministrazione – è che la attuale corretta interpretazione della norma, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla stessa amministrazione, vuole che la rivalutazione decorra dallo stesso momento di decorrenza dell’indennità integrativa speciale.
Non può trovare applicazione l’invocato principio del “tempus regit actum” per le seguenti considerazioni:
– tale principio governa le ipotesi di sopravvenuto mutamento della disciplina applicabile, sancendo l’inapplicabilità delle sopravvenienze agli atti (amministrativi o giurisdizionali) compiuti nel vigore della previgente disciplina.
– Esso è, dunque, il precipitato del principio di irretroattività della legge.
– Nel caso di specie non si è verificato alcun mutamento normativo, ma solo una diversa interpretazione della disciplina vigente sia all’epoca dell’adozione dell’atto sia successivamente.
– Nè può invocarsi una eventuale inoppugnabilità del decreto in questione, che va qualificato come atto paritetico, come tale ascrivibile alla categoria degli atti incidenti su diritti soggettivi non soggetti a termini decadenziali di impugnativa. Senza considerare la assorbente considerazione che il decreto stesso è sub iudice nell’odierno giudizio ed è stato prontamente contestato dal ricorrente.
Dunque, nella presente controversia va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di procedere a rivalutazione dell’indennità dovuta secondo i principi di diritto sopraesposti e cioè con decorrenza
dallo stesso momento di decorrenza dell’indennità integrativa speciale.
Essendo evidente che l’Amministrazione intende seguire le richieste indicazioni di questo Giudice, risulta superflua la nomina di un commissario ad acta.
Conclusivamente per il presente ricorso per l’ottemperanza va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l’intervenuto parziale pagamento, ed in parte va ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esatto adempimento nei termini indicati in motivazione, provvedendo a liquidare la rivalutazione secondo il principio di diritto appena indicato.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore del ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.
Le spese seguono il principio di soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara in parte cessata la materia del contendere, per come precisato in parte motiva;
– per la restante parte lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, secondo il principio di diritto indicato in motivazione.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, Cap e spese generali, nonchè rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)