Processo amministrativo – Giudizio di condanna –  Domanda  restituzione aree e indennizzo – Acquisizione sanante ex art.42-bisD.P.R. n. 327/2001 – Attivazione da parte della p.A. – Sopravvenuto difetto d’interesse – Sussiste

L’attivazione della procedura di “acquisizione sananate” ex art. 42-bis del T.U. espropriazioni, comportando l’acquisto della proprietà  del bene in capo alla p.A. espropriante e la corresponsione dell’indennizzo per la perdita del bene, per il pregiudizio non patrimoniale e per l’occupazione senza titolo, pur essendo comunque contestabile davanti al GA e al GO, determina l’improcedibilità  del ricorso proposto dal privato per ottenere la restituzione del bene e l’indennizzo dovuto in ragione del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.

N. 00526/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2010, proposto da Mariarosaria Miccio, anche in qualità  di genitore di Camilla Giannotti, Roberta Giannotti e Giovanni Giannotti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Militerni e Lucio Militerni, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Roselli in Bari, via Dante, 25; 

contro
Comune di Toritto, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Macchia, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5; 
Enel Distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Grandolfo, Roberto Tanzariello e Raffaele Nicolì, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Loiacono in Bari, via S. Matarrese n. 2/13; 

per la condanna
al pagamento dell’indennizzo, per il periodo di occupazione legittima, nonchè del risarcimento dei danni tutti derivanti dall’occupazione divenuta sine titulo per decorrenza dei termini finali dell’occupazione legittima senza che sia intervenuto il provvedimento di esproprio, del terreno di proprietà  dei ricorrenti – eredi del Sig. Giannotti Vincenzo, giusta successione aperta in Napoli il 13 marzo 2005 – sito in Toritto (Ba) ed individuato in Catasto alla Partita 15131, f.lio 38, p.lla 40, per la costruzione della linea elettrica 20KV per l’alimentazione di Quasano e fornitura nuova zona P.I.P.; nonchè al risarcimento in forma specifica, mediante la restituzione dell’immobile di che trattasi in favore dei legittimi proprietari, Sig. Giannotti Giovanni, Sig.ra Giannotti Roberta e Sig.ra Miccio Mariarosaria, in proprio e nella qualità  di genitrice della figlia, Giannotti Camilla, oltre al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, nonchè IVA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione ai procuratori antistanti, onorari a liquidarsi con le maggiorazioni di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni giuridiche trattate, e rimborso spese generali in ragione del 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti ex art. 14 del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Toritto e di Enel Distribuzione S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. A. Roselli, in sostituzione degli avv.ti Militerni, avv. Lorenzo Macchia e avv. Raffaele Nicolì;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I signori Mariarosaria Miccio, anche in qualità  di genitore di Camilla Giannotti, Roberta Giannotti e Giovanni Giannotti, premettono di essere eredi di Vincenzo Giannotti, proprietario dell’immobile sito in agro di Toritto (BA) e riportato in catasto alla partita 15131, foglio 38, p.lla 40, coltivato a mandorleto, di superficie totale di mq 1435.
Agiscono dinanzi a questo Tribunale per la condanna del Comune di Toritto e della società  per azioni Enel Distribuzione “al pagamento dell’indennizzo, per il periodo di occupazione legittima, nonchè del risarcimento dei danni tutti derivanti dall’occupazione divenuta sine titulo per decorrenza dei termini finali dell’occupazione legittima senza che sia intervenuto il provvedimento di esproprio, del terreno di proprietà  dei ricorrenti ¦, per la costruzione della linea elettrica 20KV per l’alimentazione di Quasano e fornitura nuova zona P.I.P.; nonchè al risarcimento in forma specifica, mediante la restituzione dell’immobile di che trattasi in favore del legittimi proprietari¦”.
L’Amministrazione municipale e l’ENEL, costituitisi, non contestano la ricostruzione dei procedimenti offerta il ricorso, bensì il legame tra tali fatti e le richieste attorie.
Innanzi tutto, essi evidenziano che i lavori e la dichiarazione di pubblica utilità  riguardano la costruzione e l’impianto di 3 pali (per la complessiva superficie convenzionale d’impegno calcolata in mq 30), l’attraversamento della linea elettrica con cavo interrato per la percorrenza di ml 14, nonchè l’attraversamento per via aerea della stessa linea per la percorrenza di ml. 195, sicchè l’area complessiva d’asservire (sulla quale determinare, attraverso la “superficie convenzionale”, l’indennità ) era delimitata dalla larghezza (ml 5) e dalla lunghezza (ml 14) della fascia di terreno attraversata dal cavo interrato, nonchè dalla larghezza (ml 7) e dalla lunghezza (ml 195) della fascia di terreno attraversata dal cavo aereo, per una complessiva estensione di mq 1435. Negano altresì che tali lavori abbiano prodotto nocumento alla coltivazione del fondo (se non nei limiti del terreno sul quale sono infissi i tre pali di sostegno della linea elettrica) e che essi abbiano inciso sul valore degli stessi.
Di conseguenza, ritengono esorbitante la richiesta degli eredi Giannotti (formulata sulla base di una consulenza di parte) in quanto affetta da vari errori (stima dell’intero fondo e non solo della sua limitata parte incisa dalla servitù di elettrodotto; ipervalutazione per mq del detto fondo, interamente a vocazione agricola; valutazione, pure sovrastimata, dei manufatti rurali non interessati dalla procedura ablatoria; errato calcolo della misura dell’indennizzo e del risarcimento dei danni), emendati i quali le somme da riconoscere loro non supererebbero l’importo di € 1.000,00.
Viene altresì eccepito che sulla domanda intesa a conseguire “¦. il pagamento della indennità  dovuta e calcolata ex lege per il periodo relativo all’occupazione legittima ..” il Giudice adito difetta di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 133, lett. g), del codice del processo amministrativo, invece riservata al giudice ordinario.
A ciò deve aggiungersi che il Comune ha attivato la procedura, di cui all’articolo 42 bis del T.U. espropriazioni (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) – introdotto dall’articolo 34, comma primo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 -, dando avvio al relativo procedimento con la notifica dello stesso ai ricorrenti, oltre che alla Provincia di Bari ed ad Enel Distribuzione S.p.A., per cui in questo ambito sarebbero soddisfatte (sulla base dei criteri di calcolo individuati dalla stessa disposizione) le pretese indennitarie e risarcitorie avanzate dai proprietari del fondo.
In effetti il decreto è stato emesso in data 13 febbraio 2013 (n. 3/2013). Esso, pur potendo essere contestato in sede civile e amministrativa, determina dunque il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso in esame, in quanto l’acquisizione coattiva permette l’acquisto della proprietà  ex nunc in capo alla P.A. che già  detenga il bene e lo utilizzi per ragioni di pubblico interesse, con correlativa corresponsione al privato di un indennizzo che copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell’acquisizione), oltre che di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonchè, per il periodo di occupazione senza titolo, di un importo a titolo risarcitorio, pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità  del danno.
Il ricorso dev’essere quindi dichiarato improcedibile.
Il complesso della vicenda e il susseguirsi delle disposizioni normative giustificano peraltro l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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