Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Interesse – Pazienti ricoverati presso unità  ospedaliera  – Istituzione di unità  complessa – Impugnazione  – Difetto d’interesse 

Non possono dolersi i pazienti ricoverati in una data unità  ospedaliera dell’istituzione di un’unità  ospedaliera complessa del medesimo settore medico, considerato che l’intervento consiste, in sostanza,  nell’ampliamento della struttura originaria con riferimento alla branca d’interesse.

N. 00197/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00341/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2013, proposto da:

M. R., M. M., G. G., F. T., rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Dionigi e Stefano Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari 15/A;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via M. Celentano, 27; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Alfredo Tarantino; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Martino Chiarelli, Marco Cacciatore, Fabio Donadei, Gianluca Decrescenzo, Giammarco Spedicato, Dionigia Traversa, rappresentati e difesi dall’avv. Celeste Siena, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Piccinni 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della A.S.L. BA n. 1350 del 31.10.2012 recante l’istituzione dell’Unità  Operativa Complessa di Neuroradiologia ed interventistica;
di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
nonchè per la condanna
della A.S.L. BA al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dagli odierni ricorrenti anche in virtù dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, anche in sostituzione dell’avv. Celeste Siena, e Giovanna Corrente;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che il provvedimento impugnato, di istituzione dell’Unità  operativa complessa di “Neuroradiologia ed interventistica” presso il presidio ospedaliero “Di Venere”, non appare idoneo ad arrecare danno alla posizione dei ricorrenti, pazienti in cura presso l’unità  di neuroradiologia, non comportando, allo stato, alcuna riduzione delle dotazioni organiche e funzionali di tale unità , ma realizzandone semplicemente un ampliamento con riferimento alla branca interventistica;
Ritenuto che la natura della questione controversa giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)