Procedimento amministrativo – Provvedimento – Diniego – Motivazione  – Generica – Illegittimità 

La genericità  della motivazione espressa a fondamento del provvedimento di diniego non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla P.A. (art. 3 L. n. 241/1990), anche ai fini dell’esperimento di un’efficace tutela giurisdizionale.         Laddove il motivo fondante il diniego consista nella violazione di disposizioni regolamentari richiamate, devono essere enunciati, sia pur sommariamente, i profili di difformità  in concreto riscontrati.

N. 00469/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2013, proposto da: 
Comune di Melendugno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Assunta Rita Serafini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.; 

contro
Regione Puglia; 

nei confronti di
Ambito Territoriale Sociale di Martano, Comune di Martano, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Sternatia, Comune di Zollino, Comune di Vernole;
Comune di Martignano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, alla via Melo n.114; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. AOO_146/30-11-2012/4946 del 30.11.2012 del Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria (Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità ) della Regione Puglia con il quale, in esito alla 1^ fase istruttoria, è stato dichiarato “non ammissibile” a finanziamento sul P.O. FESR 2007/2013 – Asse III – Linea 3.2. – Azione 3.2.1. (D.G.R. n. 269/2012) il progetto relativo alla realizzazione di una “Piscina riabilitativa di comunità “, presentato dal Comune di Melendugno, all’interno del Piano di Investimento dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano – Gestione Associata dei Servizi Socio – Assistenziali”;
– di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, consequenziale o presupposto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Martignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Assunta Rita Serafini e Alessandro Distante, per delega dell’avv. Federico Massa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il Comune di Melendugno ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione regionale alla richiesta di finanziamento del progetto per la realizzazione di una “piscina riabilitativa di comunità “, presentato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Comune di Martignano e, alla camera di consiglio del 6.2.2013, la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il gravame merita invero accoglimento sulla scorta del primo motivo, con cui parte ricorrente lamenta l’assoluta insufficienza della motivazione espressa a fondamento del diniego.
Così si legge nell’atto gravato: “..il Progetto¦non è ammissibile a finanziamento poichè non si rinviene uno dei principali criteri di ammissibilità  di cui alle Del. G.R. 2409/2009 e n.269/2012 ovvero la presentazione di progetti in conformità  al Reg. Reg. 04/2007”.
La genericità  della riportata motivazione indubbiamente impedisce che la stessa possa svolgere la funzione di rendere percepibili – secondo le previsioni testuali dell’art. 3 della l. n. 241/90 – “..i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; in ultima analisi, non consente di cogliere il percorso logico-giuridico seguito nell’adozione del provvedimento, ai fini dell’esperimento di un’efficace tutela giurisdizionale.
Non è dato invero in alcun modo comprendere, nella fattispecie che ci occupa, quale criterio di ammissibilità  sia apparso violato dall’Amministrazione comunale istante, sì da indurre a ritenere e dichiarare la non conformità  del progetto in questione alla richiamata regolamentazione regionale. Ed anche quando si voglia intendere che il criterio di ammissibilità  applicato consista nella necessità  che il progetto proposto rispetti le disposizioni del citato regolamento regionale n. 4 del 2007, manca l’enunciazione, sia pur sommaria, dei profili di difformità  in concreto riscontrati.
3.- In sintesi, il ricorso va accolto. Il Collegio ritiene, tuttavia, tenuto conto della qualità  delle parti, che sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di non ammissione gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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