1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – ATI verticale – Mandante – Requisiti speciali di ammissione – Prestazione di servizi identici nel triennio precedente – Svolgimento  servizi analoghi  – Insufficienza  


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Ricorso incidentale c.d. “paralizzante”- Esame preliminare rispetto al ricorso principale – Necessità 

1. La previsione della lex specialis di richiedere alla mandante di ATI verticale il requisito speciale dello svolgimento di servizi identici nel triennio precedente determina la necessità  da parte della stazione appaltante di verificare, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del codice dei contratti, anche in presenza di una dichiarazione generica, il possesso del requisito speciale dello svolgimento nel triennio precedente di servizi identici, non potendosi considerare sufficiente lo svolgimento di servizi analoghi. 


2. Il ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” della pretesa azionata in via principale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4 – anche in sede di tutela cautelare – deve essere esaminato preliminarmente, essendo diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 31 luglio 2013, n. 2913 – 2013 ric. n. 2885 – 2013


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vedi TAR, ric. n. 250 – 2013
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N. 00184/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00250/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2013, proposto da C.N. Costruzioni Generali s.r.l., Sud Service s.r.l., Caradonna Ing. Paolo s.r.l. e Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;

contro
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Camadue s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Cons.Truens s.c.r.l., Edilparti s.r.l., Costruzioni Europee s.r.l., Nec s.r.l. e N.Edi.Re. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Arzano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 82/A; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 33 del 21 gennaio 2013 di aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. controinteressata dei lavori di monitoraggio e manutenzione ordinaria degli alloggi gestiti dall’ente; delle determinazioni del seggio di gara nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresi l’illegittimo atto di ammissione in gara dell’a.t.i. terza classificata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro, avv. Luigi D’Ambrosio, avv. Antonio Arzano;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il ricorso incidentale (con effetto paralizzante) appare fondato con riguardo al secondo motivo, in quanto:
– l’art. 1 del disciplinare di gara e l’art. 9 del capitolato d’appalto includono nella prestazione complessivamente richiesta all’affidatario la gestione telematica del servizio, mediante apposito software, al fine di automatizzare il processo di monitoraggio e manutenzione degli immobili in ogni fase;
– l’art. 4.d) del disciplinare di gara richiede, tra i requisiti di qualificazione, la “esecuzione di servizi della stessa tipologia, con particolare riferimento alla manutenzione edilizia di patrimoni pubblici” per un fatturato non inferiore ad euro 2.100.000,00 nell’ultimo triennio;
– la mandante Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., nella dichiarazione in data 4 ottobre 2012 allegata all’offerta (punto 29), ha attestato di aver svolto nell’ultimo triennio servizi di importo pari ad euro 247.584,00 per il generico oggetto “gestione del servizio informatico”, senza dimostrare l’attinenza dei servizi svolti con l’attività  di manutenzione di immobili di proprietà  pubblica (dovendo interpretarsi la lex specialis di gara, per tale profilo inoppugnata, nel senso della necessità  di aver svolto servizi “identici” e non semplicemente “analoghi” a quello per cui si concorre);
– la comprova della rispondenza di tale fatturato allo specifico requisito di qualificazione prescritto dal disciplinare di gara non è stata richiesta dalla commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, pur essendo l’a.t.i. ricorrente seconda classificata;
– il tenore della menzionata dichiarazione allegata all’offerta lascia supporre che il fatturato conseguito dalla Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. si riferisca a generici servizi informatici, cosicchè la mandante risulterebbe priva della qualificazione corrispondente alla parte del servizio che ha intenzione di assumere, in violazione del principio generale che regola la partecipazione in a.t.i. verticale (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012 n. 5238);
Ritenuto, pertanto, di dover respingere allo stato degli atti la domanda di sospensiva, anche al fine di consentire alla stazione appaltante, prima della fissazione della pubblica udienza, di esperire la doverosa verifica sull’anzidetto requisito soggettivo di qualificazione nei confronti della mandante Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., ai sensi dell’art. 48 del Codice, esaminando a tal fine le caratteristiche oggettive dei servizi svolti dalla società  nell’ultimo triennio e la loro rispondenza a quanto richiesto dall’art. 4.d) del disciplinare di gara;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanza di sospensiva.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)