Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Procedura negoziata – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Non sussiste
Non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare qualora il vizio contestato attenga alla stessa decisione della p.A., assunta con atto non gravato dal ricorrente, di effettuare la procedura negoziata.
N. 00181/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00286/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2013, proposto dalla Ecologica Pugliese S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Lesina, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
nei confronti di
Teknoservice S.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Dirigente del Settore IV del Comune di Lesina n. 68 del 18.2.2013 (mai notificata) che ha disposto la “aggiudicazione definitiva” nei confronti della società Teknoservice S.r.l. dell’appalto (procedura negoziata “senza bando”) per l’espletamento del servizio di “igiene urbana” per la durata di 6 mesi;
– d’ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a detta determinazione tra cui segnatamente:
– la decisione di “escludere” dalla gara la ricorrente Società Ecologica Pugliese S.r.l.;
– la decisione di “ammettere” alla gara la contro interessata Società Teknoservice S.r.l.;
– l’ordinanza del Sindaco di Lesina n. 1 del 29.1.2013 nella parte in cui ha “limitato a soli 30 giorni, ed in ogni caso fino alla conclusione delle procedure di aggiudicazione” l’affidamento del servizio di igiene urbana alla Società Ecologica Pugliese S.r.l.;
– per la declaratoria di nullità sia del contratto eventualmente medio tempore stipulato inter partes, sia di tutti gli atti della “procedura negoziata senza bando” da cui è scaturita la disposta aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lesina;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Franco Gagliardi La Gala e avv. Giuseppe Mescia;
Considerato che i motivi con cui la ricorrente contesta la propria esclusione ed invoca quella della controinteressata non appaiono prima facie fondate;
considerato che, anche a voler superare i dubbi sull’interesse e sulla legittimazione ad impugnare gli atti della procedura, il vizio dedotto, relativo all’articolo 24 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24, in effetti riguarda la stessa decisione di effettuare la procedura negoziale (determinazione del 24 dicembre 2012 n. 764, conosciuta sicuramente alla data del 7 gennaio 2013), con un atto non esplicitamente gravato;
considerato pertanto, di conseguenza, che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)