Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Concorso pubblico – Annullamento – Effetti
 

Il ricorrente che in sede di ottemperanza chieda l’esecuzione di una sentenza di annullamento di concorso pubblico fondato sulla violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di verificare la possibilità  di trasformazione di rapporti di lavoro già  in essere prima di procedere alla formale indizione di un concorso pubblico e di avviare  le procedure per l’assunzione di una nuova unità , non può far  valere il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro (nella specie a  tempo parziale), qualora l’Amministrazione, successivamente all’annullamento del concorso, non abbia proceduto ad alcuna assunzione.

N. 00446/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2012, proposto da: 
Ottorino Stella, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Alfieri Luigi Maria Zullino, con domicilio eletto presso Alfieri L.M. Zullino in Bari, corso Italia N.191; 

nei confronti di
Angela Fortunato; 

per l’ottemperanza
della sentenza del t.a.r. puglia, bari, seconda Sezione, n. 1645/2011 del 27.10.2011, resa inter partes e notificata il 7.11.2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Santeramo in Colle;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio L. Deramo e avv. Alfieri L. M. Zullino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’ing. Stella Ottorino ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, seconda Sezione, n. 1645/2011 del 27.10.2011, che ha accolto il ricorso del ricorrente, che aveva impugnato il provvedimento del Responsabile del Settore Personale del Comune di Santeramo in Colle di rigetto della sua domanda di trasformazione del rapporto di lavoro già  in essere da tempo parziale in tempo pieno, la deliberazione della G.C. n.107 del 09.7.2010 avente ad oggetto la modifica del Programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2012, il bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 1 specialista tecnico – categoria D1 giuridica del Dirigente del Settore V in data 24.8.2010, l’avviso di mobilità  volontaria per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1 giuridica del Responsabile del Servizio Personale in data 22.7.2010; ed aveva altresì chiesto l’accertamento del suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
In tale decisione, il TAR, dopo aver rilevato che l’ordinanza n. 818/2010 di accoglimento dell’istanza cautelare era stata confermata dal Consiglio di Stato -Sez. V con ordinanza n. 5690/2010, ha richiamato l’art. 3, comma 101, della L. 23.12.2007 n. 244, secondo cui “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”. La trasformazione del rapporto di lavoro si inserisce, pertanto, nel procedimento che deve condurre alla nuova assunzione: l’Amministrazione, infatti, qualora abbia attivato le procedure per l’assunzione di una nuova unità , prima di procedere alla formale indizione del concorso pubblico, è tenuta a verificare la possibilità  di trasformazione di rapporti di lavoro già  in essere.
Nel caso di specie, il mutamento del posto da coprire da D3 a D1, è stato effettuato dal Comune di Santeramo, soltanto quando l’ing. Stella ha presentato l’istanza di trasformazione e tale circostanza dimostra il carattere elusivo dell’operato dell’Amministrazione comunale. La trasformazione riguarda non il posto, ma il rapporto di lavoro ed a tal fine va evidenziato la sussistenza in capo all’aspirante dei requisiti per la copertura del posto resosi disponibile, in quanto l’ing. Stella, in base al suo inquadramento, ha titolo per ricoprire un posto riconducibile alla della medesima area. Orbene, in base alla suddetta pronuncia, il ricorrente non può vantare un diritto all’assunzione a tempo indeterminato, perchè l’intimato Comune di Santeramo in Colle ben avrebbe potuto determinarsi nel non procedere ad alcuna assunzione ed in tal caso il ricorrente non potrebbe conseguire quanto richiesto con il presente giudizio di ottemperanza.
Con decisione istruttoria n. 1517/2012 il Collegio ha disposto adempimenti istruttori al fine di accertare se l’Amministrazione comunale, eludendo la statuizione della sentenza n. 1645/2011 di questo Tribunale, non impugnata, ha provveduto alla copertura del suindicato posto resosi disponibile, assumendo ex novo altro soggetto e non l’ing. Stella, ed a tal fine ha ordinato di procedere al deposito della relativa documentazione all’intimato Comune, che ha adempiuto in data 11 settembre 2012.
Orbene dalla suddetta documentazione risulta che “non si è proceduto alla copertura ricorrendo ad assunzione tramite altra tipologia contrattuale, nè è stata prevista alcuna copertura nel piano triennale delle assunzioni giusta deliberazione n. 17 del 27.7.2012”.
Orbene, tali circostanze, che le pur pregevoli argomentazioni del difensore di parte ricorrente non hanno potuto vanificare, in quanto l’assunzione di 4 istruttori di categoria C ha carattere diverso dall’assunzione di uno specialista tecnico – categoria D, cui era interessato l’odierno ricorrente, che -come indicato nella precedente decisione n. 1517 non può vantare un diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella suddetta categoria, non avendo l’intimato Comune proceduto ad alcuna assunzione in categoria D.
Il ricorso d’ottemperanza va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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