Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Illegittimità derivata – Atto presupposto dichiarato legittimo – Conseguenze
Devono ritenersi infondati (se non addirittura inammissibili) i motivi che censurino provvedimenti amministrativi deducendo esclusivamente illegittimità derivate da atti presupposti, qualora questi ultimi siano stati riconosciuti legittimi in altro giudizio. (Nel caso di specie, poichè con sentenza definitiva è stata sancita la legittimità della delibera regionale n. 1500/2010 – con cui sono stati stabiliti i criteri generali per la determinazione della spesa sanitaria e la ripartizione della stessa tra le varie ASL e, all’interno di queste, fra le varie branche in cui operano le strutture accreditate-, il Collegio ha respinto le censure sollevate in via derivata avverso gli atti successivi, e cioè la delibera della ASL di ripartizione del fondo unico aziendale, sulla scorta del quale sono stati stabiliti i cd. “tetti di spesa” per ciascuna struttura, poi recepiti negli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92).
N. 00447/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01504/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2011, proposto da:
Laboratorio Analisi Pennetti Barberini-Tempio Snc, Centro Analisi Chimico-Prof.I.Leondeff di L.Saya & C. Sas, Vitantonio Tarantini, Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Marco Papagni & C.Sas, Pagliarulo S.a.s.Di Grazia Stefanachi & C., Sanitas S.a.s. del Dott.G.Di Terlizzi, rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, n.83/B;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma n.231;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33; Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
nei confronti di
Studio Radiologico Francesco Morella Srl, Studio Medico Dermatologico della Dott.Ssa Maria Prascina;
per l’annullamento
a – della deliberazione aziendale n. 559 del 20.04.2011, avente ad oggetto “determinazione e ripartizione per il 2011 del fondo unico per la remunerazione delle prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate insistenti nella ASL Bat”, successivamente conosciuta dai ricorrenti;
b – della delibera di giunta della regione Puglia n. 1500 del 25.06.2010, avente ad oggetto “accordi contrattuali anno 2010 – dgrp n. 2671/2009”, e di tutti i suoi allegati, in particolare delle griglie di valutazione, richiamata nella deliberazione aziendale indicata sub a);
c – dei contratti per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali/domiciliari da parte di professionisti e strutture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio per l’intero anno 2011, stipulati in esecuzione della deliberazione aziendale di cui al punto a), e formulati in applicazione della dgrp 1500/2010;
d – di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, con particolare riguardo agli atti istruttori tutti in base ai quali la ASL Bat ha determinato il fondo unico di remunerazione per l’anno 2011, e ha distribuito lo stesso tra le diverse branche, e all’interno di ognuna di queste, ha determinato il budget spettante ad ogni erogatore provvisoriamente accreditato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Deramo, su delega dell’avv. Arturo U. Meo, avv. Francesco Bello, su delega dell’avv. Alessandro Delle Donne e avv. Sabina O. Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le strutture ricorrenti operano, in regime di accreditamento, quali laboratori di analisi nella provincia Bat.
Contestano, con il presente ricorso, la delibera regionale n.1500/2010 con cui sono stati stabiliti criteri generali per la determinazione della spesa sanitaria e la ripartizione della stessa tra le varie ASL e, all’interno di queste, tra varie branche in cui operano le strutture accreditate, nonchè tra i singoli operatori.
Impugnano, inoltre, la delibera dell’ASL n.559/2011 con cui è stato determinato e contestualmente ripartito il F.U. (fondo unico aziendale) per l’anno 2011, sulla scorta del quale sono stati stabiliti i c.d. “tetti spesa” per ciascuna struttura, recepiti negli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, stipulati il 20.5.2011 da ciascuna struttura ricorrente.
Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza il 28.2.2013 e trattenuto in decisione.
Esso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
La difesa aziendale ha rilevato, senza alcuna contestazione sul punto, che la delibera n. 1500 del 25.6.2010 è stata pubblicata sul BURP n. 1 del 4.1.2011.
Il ricorso risulta, invece, portato per la notifica il 19.7.2011, ben oltre cioè la scadenza del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.
Analoghe considerazioni valgono per la delibera dell’ASL n. 559. Essa è stata adottata il 20.4.2011.
In ossequio a quanto disposto dalla L.R. 40/2007, art. 3 co 26, è stata pubblicata nell’albo pretorio e sul sito web dell’azienda dal 26.4.2011 al 10.5.2011.
Di tale adempimento vi è prova documentale, in quanto la copia della delibera prodotta dall’ASL in allegato al controricorso, reca la certificazione dell’adempimento di entrambi gli oneri di pubblicazione prescritte per legge.
Il ricorso, anche in relazione a tale atto, dunque, è stato portato per la notifica oltre il termine decadenziale.
Deve precisarsi, infine che, anche a voler ritenere non immediatamente lesiva la DGR n. 1500/2010, la statuizione di inammissibilità per tardività non potrebbe essere evitata, in quanto l’efficacia lesiva andrebbe, comunque, ricollegata all’adozione della delibera ASL n. 559, sulla tardività della cui impugnazione si è già detto.
Ma ove le suesposte considerazioni, già di per sè insuperabilmente dirimenti in ordine all’esito della controversia, non dovessero ritenersi sufficienti, soccorrono quelle ulteriori di seguito esposte, inerenti il merito delle censure.
L’impianto del ricorso poggia, in estrema e doverosa sintesi imposta dalle precedenti considerazioni in ordine all’ammissibilità del gravame, sull’illegittimità della delibera regionale n. 1500/2010 sancita dalla sentenza della sezione III di questo Tar n. 908/2011.
A cascata, stante la illegittimità dei criteri di determinazione dei Fondi unici aziendali per ciascuna ASL, se ne desume l’illegittimità della delibera aziendale impugnata.
Senonchè la citata sentenza n. 908/2011 è stata riformata con sentenza n. 921/2012 del CdS che, accogliendo l’appello, ha respinto il ricorso di I grado avverso la suddetta delibera regionale.
Venuto meno il presupposto logico delle censure proposte (ovverosia l’illegittimità della delibera regionale sancita dalla sentenza n. 908/2011), non può che concludersi per l’infondatezza delle doglianze proposte in questa sede.
Analoga sorte merita anche la censura di incompetenza dell’ASL rispetto all’elaborazione della delibera di individuazione e ripartizione delle risorse finanziarie, fondata sull’assenza di una effettiva programmazione regionale sul punto.
E’, infatti, documentalmente provato che, con la delibera regionale n. 1500 già cit., la Regione abbia indicato puntualmente i criteri per la fissazione e la ripartizione del fondo aziendale.
Il tutto in ossequio all’accordo Stato Regione siglato il 29.11.2010 e poi recepito nella L.R. 2/2011.
Poichè gli accordi stipulati ex art. 8 quinquies cit. vengono censurati in via derivata rispetto alle delibere la cui legittimità è stata già esaminata, ne consegue che la reiezione delle doglianze avverso gli atti presupposti determina la reiezione delle censure avverso gli accordi in questione
Conclusivamente, dunque, il ricorso si appalesa infondato anche nel merito.
Le spese possono essere parzialmente compensate in misura della metà e vengono liquidate per la restante parte in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per metà le spese del giudizio e condanna per la restante parte i ricorrenti in solido al pagamento delle stesse in favore delle amministrazioni costituite (ASL Bat e Regione Puglia) che liquida in Euro 2500,00 ciascuna, omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)