1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Decorrenza – Atti generali – Pubblicazione – Sufficienza
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – Documenti acquisiti in diverso giudizio – Utilizzabilità – Condizioni e limiti
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Illegittimità derivata – Atto presupposto dichiarato legittimo – Conseguenze
1. àˆ principio generale ed oramai consolidato che il termine per l’impugnazione degli atti a contenuto generale decorre dalla loro pubblicazione, ove questa avvenga con le modalità normativamente previste.
2. Nel processo amministrativo, per esigenze di economia processuale, il giudice può utilizzare atti versati in diverso giudizio, qualora gli elementi da trarre dagli stessi siano oggettivi ed incontrovertibili.
3. Devono ritenersi infondati (se non addirittura inammissibili) i motivi che censurino provvedimenti amministrativi deducendo esclusivamente illegittimità derivate da atti presupposti, qualora questi ultimi siano stati riconosciuti legittimi in altro giudizio.
N. 00448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2011, proposto da:
Laboratorio Analisi Pennetti Barberi-Tempio Snc di Cristallo Raffaella & C., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, n.83/B;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’annullamento
a -della deliberazione aziendale n. 559 del 20.04.2011, avente ad oggetto “determinazione e ripartizione per il 2011 del fondo unico per la remunerazione delle prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate insistenti nella ASL Bat”, successivamente conosciuta dal ricorrente, all’atto della sottoscrizione del contratto indicato sub c);
b -della delibera di giunta della regione Puglia n. 1500 del 25.06.2010 avente ad oggetto “accordi contrattuali anno 2010 – dgrp n. 2671/2009”, e di tutti i suoi allegati, in particolare delle griglie di valutazione, richiamata nella deliberazione aziendale indicata sub a);
c -del contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni specialistiche di patologia clinica in regime di accreditamento provvisorio per l’intero anno 2011, stipulato in data 20.05.2011, in esecuzione della deliberazione aziendale di cui al punto a), e formulato in applicazione della dgrp 1500/2010;
d -di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, con particolare riguardo agli atti istruttori tutti in base ai quali la asbat ha determinato il fondo unico di remunerazione per l’anno 2011, e ha distribuito lo stesso tra le diverse branche, e all’interno di ognuna di queste, ha determinato il budget spettante al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Deramo, su delega dell’avv. Arturo U. Meo, avv. Francesco Bello, su delega dell’avv. Alessandro Delle Donne e avv. Sabina O. Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La struttura ricorrente opera, in regime di accreditamento, quale laboratorio di analisi nella provincia Bat.
Contesta, con il presente ricorso, la delibera regionale n.1500/2010 con cui sono stati stabiliti criteri generali per la determinazione della spesa sanitaria e la ripartizione della stessa tra le varie ASL e, all’interno di queste, tra varie branche in cui operano le strutture accreditate, nonchè tra i singoli operatori.
Impugna, inoltre, la delibera dell’ASL n.559/2011 con cui è stato determinato e contestualmente ripartito il F.U. (fondo unico aziendale) per l’anno 2011, sulla scorta del quale sono stati stabiliti i c.d. “tetti spesa” per ciascuna struttura, recepiti negli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, stipulati il 20.5.2011 dalla struttura ricorrente.
Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza il 28.2.2013 e trattenuto in decisione.
Esso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
E’ emerso dalla documentazione versata in atti dalla ASL Bat in altro analogo ricorso, trattato alla medesima udienza pubblica del 28.2.2013, che :
1) la delibera n. 1500 del 25.6.2010 è stata pubblicata sul BURP n. 1 del 4.1.2011.
Il ricorso risulta, invece, portato per la notifica il 19.7.2011, ben oltre cioè la scadenza del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.
2) Analoghe considerazioni valgono per la delibera dell’ASL n. 559. Essa è stata adottata il 20.4.2011.
In ossequio a quanto disposto dalla L.R. 40/2007, art. 3 co 26, è stata pubblicata nell’albo pretorio e sul sito web dell’azienda dal 26.4.2011 al 10.5.2011.
Di tale adempimento vi è prova documentale, in quanto la copia della delibera prodotta dall’ASL in allegato al controricorso depositato nell’analogo giudizio recante RG n. 1504/2011, reca la certificazione dell’adempimento di entrambi gli oneri di pubblicazione prescritti per legge.
Il ricorso, anche in relazione a tale atto, dunque, è stato portato per la notifica oltre il termine decadenziale.
Benchè si tratti di atti versati in altro giudizio, ritiene il Collegio che esigenze di economia processuale impongano di ritenerne la utilizzabilità anche in quello odierno, evitando qualunque adempimento istruttorio sul punto, il cui esito sarebbe scontato, determinando solo un aggravio dei costi e dei tempi del processo, in palese contraddizione con il principio del giusto processo.
Deve precisarsi, infine che, anche a voler ritenere non immediatamente lesiva la DGR n. 1500/2010, la statuizione di inammissibilità per tardività non potrebbe essere evitata, in quanto l’efficacia lesiva andrebbe comunque ricollegata all’adozione della delibera ASL n. 559, sulla tardività della cui impugnazione si è già detto.
Ma ove le suesposte considerazioni, già di per sè insuperabilmente dirimenti in ordine all’esito della controversia, non dovessero ritenersi sufficienti, soccorrono quelle ulteriori di seguito esposte, inerenti il merito delle censure.
L’impianto del ricorso poggia, in estrema e doverosa sintesi imposta dalle precedenti considerazioni in ordine all’ammissibilità del gravame, sull’illegittimità della delibera regionale n. 1500/2010 sancita dalla sentenza della sezione III di questo Tar n. 908/2011.
A cascata, stante la illegittimità dei criteri di determinazione dei Fondi unici aziendali per ciascuna ASL, se ne desume l’illegittimità della delibera aziendale impugnata.
Senonchè la citata sentenza n. 908/2011 è stata riformata con sentenza n. 921/2012 del CdS che, accogliendo l’appello, ha respinto il ricorso di I grado avverso la suddetta delibera regionale.
Venuto meno il presupposto logico delle censure proposte (ovverosia l’illegittimità della delibera regionale sancita dalla sentenza n. 908/2011), non può che concludersi per l’infondatezza delle doglianze proposte in questa sede.
Analoga sorte merita anche la censura di incompetenza dell’ASL rispetto all’elaborazione della delibera di individuazione e ripartizione delle risorse finanziarie, fondata sull’assenza di una effettiva programmazione regionale sul punto.
E’, infatti, documentalmente provato che, con la delibera regionale n. 1500 già cit., la Regione abbia indicato puntualmente i criteri per la fissazione e la ripartizione del fondo aziendale.
Il tutto in ossequio all’accordo Stato Regione siglato il 29.11.2010 e poi recepito nella L.R. 2/2011.
Poichè gli accordi stipulati ex art. 8 quinquies cit. vengono censurati in via derivata rispetto alle delibere la cui legittimità è stata già esaminata, ne consegue che la reiezione delle doglianze avverso gli atti presupposti determina la reiezione delle censure avverso gli accordi in questione.
Conclusivamente, dunque, il ricorso si appalesa infondato anche nel merito.
Le spese possono essere parzialmente compensate in misura della metà e vengono liquidate per la restante parte in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per metà le spese del giudizio e condanna per la restante parte la ricorrente al pagamento delle stesse in favore della Regione Puglia che liquida in Euro 2500,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)