Processo amministrativo – Misure cautelari monocratiche – Esigenze cautelari specifiche  – Mancato accertamento della notificazione del ricorso – Effetti
 

 
Il ricongiungimento familiare della madre ai minori (nella specie di età  inferiore ai tre anni) integra un’ipotesi di “esigenza cautelare” che, ai sensi dell’art. 56 comma 2 del c.p.a., non consente al  Presidente investito dell’istanza, per cause non imputabili al ricorrente, l’accertamento del perfezionamento dell’avvenuta notificazione del ricorso all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati: di conseguenza il Presidente può disporre comunque il decreto inaudita altera parte.
 

N. 00167/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00346/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2013, proposto da: 
P.(…), rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Francesco Racanelli, in Bari, corso Cavour n. 60; 

contro
Ministero della Difesa, Comandante 9° Reggimento Bari di Trani; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del Provvedimento Prot. 16656/290/5.3.10. in data 28.02.2013 comunicato in data 02.03.2013, avente ad oggetto 1° Caporale Maggiore P.(…) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso ordine di impiego presso 7 Alpini Belluno parere 3677/2012 Consiglio di Stato Riferimento”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, sebbene non risulti in atti che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari, l’esigenza cautelare prospettata (tutela dell’unità  del nucleo famigliare e cura materna di due minori inferiori ai tre anni) non consente l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, nè tanto è dovuto a cause imputabili alla ricorrente (art. 56, c. 2, cod. proc. amm.);
Ritenuto che l’esigenza cautelare prospettata è suscettibile di grave pregiudizio anche nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio presumibilmente utile (3 aprile 2013) per la trattazione collegiale della domanda cautelare avanzata in ricorso;
 

P.Q.M.
Accoglie la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa la camera di consiglio del 3 aprile 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 15 marzo 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)