Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Accertamento di conformità  – Diniego – Qualificazione manufatto – Conseguenze

Deve essere concessa la sospensione cautelare del diniego dell’accertamento di conformità  fondato sulla qualificazione del manufatto come nuova costruzione, laddove  anche il parametro del rispetto delle distanze minime con le costruzioni vicine esclude la riconducubilità  dell’immobile ad una nuova costruzione.

N. 00174/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00228/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2013, proposto da:

Maria Teresa Zara, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso Antonio Vinci in Bari, via De Rossi N. 203;

contro
Comune di Corato; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota di diniego di permesso di costruire in sanatoria adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato – Ing. Giovanni Colaianni – prot. n. 40197 del 20.12.2012, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali rispetto a quello impugnato con particolare riferimento alla nota ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni prot. n. 37351 del 29.11.2012
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Antonio Guantario;
 

Considerato che – sia pur nei limiti della sommaria cognizione cautelare – l’istanza di sospensione incidentale dell’impugnato provvedimento appare suscettibile di favorevole valutazione nei soli limiti del’obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione, in relazione ai profili di censura dedotti da parte ricorrente, in particolare con riferimento alla qualificabilità  del manufatto come nuova costruzione anche ai fini dell’applicabilità  o meno dei limiti minimi di distanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – accoglie l’istanza cautelare di che trattasi nei soli limiti dell’obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)