1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Violazione distanze minime – Violazione diritto di proprietà  – Giurisdizione del G.o.
2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Presupposti – Ultimazione dell’opera – Assenza
3. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Presupposti – Risarcibilità  del danno a fondamento dell’istanza   – Esclusione

1. Le censure opposte dal terzo, avverso il permesso di costruire rilasciato al vicino-proprietario, afferenti a presunte violazioni della normativa in tema di distanze tra vicini, attengono alla violazione del diritto soggettivo della tutela della proprietà  con conseguente deferimento della giurisdizione al Giudice ordinario. 

2. Ai fini della domanda cautelare diretta alla sospensione dell’efficacia del permesso di costruire rilasciato al vicino-proprietario, la pressocchè ultimazione dell’opera esclude la sussistenza di un pericolo attuale.
3. Non può essere concessa tutela cautelare quando il danno lamentato e posto a fondamento dell’istanza sia suscettibile, all’esito del giudizio di cognizione, di risarcimento in forma  specifica o per equivalente.

N. 00173/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01818/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2012, proposto da:

Biagio Pellegrini, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caruso, Alberto Lucchese, con domicilio eletto presso Alberto Lucchese in Bari, via M. di Montrone n. 5;

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St. Trevi via T. Fiore, 62; 

nei confronti di
Domenico Scarongella, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St. Trevi via T. Fiore, 62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del permesso di costruire prot. n. 15307 rif. n. 3844/12 rilasciato dal Comune di Ruvo di Puglia (ufficio competente) il 30/07/2012 e relativo alla pratica edilizia n. 106/12 UTC del 29/02/2012, conosciuto dal ricorrente a seguito di richiesta ex L. 241/90 e successive modificazioni con accesso autorizzato in due differenti momenti, 05/11/2012 e 16/11/2012, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia e di Domenico Scarongella;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Luigi Carusa, Alberto Lucchese, Vito Petrarota e Daniela Lovicario;
 

– ritenuta, prima facie, l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda in esame. In particolare, per quel che attiene alle censure afferenti l’asserita violazione della normativa antisismica, vi è in atti attestazione di compatibilità  da parte dell’Ufficio del Genio Civile. Alla stessa stregua, non sembrano fondate le censure di tipo urbanistico, atteso che le vigenti NTA sembrano consentire l’edificazione sul confine.
Infine, le censure afferenti a presunte violazioni della normativa in tema di distanze tra costruzioni sembrano del tutto inconferenti ai fini di causa, attenendo a questioni da affrontare innanzi al g.o;
– ritenuta altresì, e ad abundantiam, la totale insussistenza del periculum. Invero, sotto un primo profilo, la pressochè ultimazione dell’opera esclude la sussistenza di un pericolo attuale, suscettibile di essere tutelato in sede cautelare. Inoltre, il peculiare pregiudizio viene individuato dal ricorrente in presunte vessazioni e coartazioni nella sua proprietà , e quindi in danni normalmente risarcibili in forma specifica o per equivalente, all’esito di un ordinario giudizio di cognizione;
– ritenuto infine di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
Respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)