Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia privata – Titolo edilizio – Contributo di urbanizzazione – Provvedimento di recupero – Impugnazione – Sospensione cautelare
Non può essere accolta la domanda cautelare di sospensione proposta dalla Compagnia assicuratrice destinataria, in qualità di fideiussore, unitamente all’impresa richiedente il titolo edilizio, del provvedimento comunale di recupero di oneri concessori qualora, a seguito della riduzione della pretesa da parte del Comune creditore, residuino unicamente gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione, rispetto ai quali, tuttavia, non vi sia prova dell’avvenuto pagamento da parte del debitore principale.
N. 00172/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00281/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2013, proposto da:
Coface S.A., rappresentato e difeso dagli avv. Gianmaria Scofone, Maria Pia Castellaneta, con domicilio eletto presso Maria Pia Castellaneta in Bari, via A. M. Calefati N. 316;
contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33;
nei confronti di
Costruzioni L. & S. S.r.l., Michele Scardigno, Nicolangelo Libertino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza-ingiunzione n. S/C emessa in data 27.11.2012 dalla Città di Cerignola ai sensi del R.D. n. 639/1910, denominata “Recupero oneri concessori relativi alla pratica edilizia n. 019/10 – Ditta Costruzioni L. & S. S.r.l., e notificata in data 5.12.2012, contenente l’ordine di pagamento per € 121.188,34 nei confronti della Costruzioni L. & S. S.r.l. nonchè in via solidale nei confronti della Coface Assicurazioni S.p.A. in qualità di fideiussore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Giovanni Vittorio Nardelli e Angela Paradiso;
– ritenuto che, in disparte il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la doglianza della ricorrente non sembra assistita dal necessario fumus di fondatezza. Ciò in quanto, a seguito della riduzione della pretesa creditoria da parte del Comune resistente, residuano, allo stato, unicamente gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione, rispetto ai quali non vi è prova di avvenuto pagamento da parte del debitore principale;
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– ritenuta infine la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
Respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)