Istruzione pubblica  – Studente disabile – Diagnosi funzionale – Profilo dinamico funzionale – Natura vincolata – Effetti

L’assistenza scolastica si correla ad un incomprimibile diritto fondamentale della persona che non può subire limitazioni in considerazione delle esigenze di bilancio della P.A., anche in conformità  con quanto statuito dalla Corte costituzionale sul punto: la Provincia, pertanto, è tenuta a garantire allo studente affetto da grave disabilità  l’assistenza educativa individualizzata nella misura e secondo le modalità  determinate dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale elaborati ai sensi della l. 104/1992.
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In senso contrario Tra Puglia Bari, sez. II, sentenza 2 aprile 2012, n.655 

N. 00169/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00273/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2013, proposto da:

V. (…) + 1, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Quarticelli, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Panariti in Bari, via Argiro n. 7;

contro
Istituto tecnico commerciale Dante Alighieri – Cerignola, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Provincia di Foggia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Quintino Sella n.40; 

per l’accertamento
del diritto del minore S.(…)e della minore D.(…), entrambi studenti disabili, frequentanti l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Dante Alighieri” in Cerignola, affetti da handicap in situazione di gravità , di ottenere un assistente all’autonomia ed alla comunicazione ad personam per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e nel profilo dinamico funzionale elaborati ai sensi della legge n. 104 del 1992 e per l’accertamento del connesso obbligo della Provincia di Foggia di garantire l’assistenza specialistica per i disabili mediante assegnazione di un assistente all’autonomia ed alla comunicazione personale;
e per la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dai genitori in proprio e per i minori a causa dell’inesatto adempimento della Provincia di Foggia nell’erogazione della prestazione assistenziale, con ogni conseguente pronuncia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale Dante Alighieri – Cerignola, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e della Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Paola Quarticelli; Giuseppe Zuccaro; Nicola Martino;
 

Ritenuto che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’assistenza scolastica si correla ad un incomprimibile diritto fondamentale della persona che non può subire limitazioni in considerazione delle esigenze di bilancio;
Considerata la vincolatività  del piano educativo individualizzato, risultato della sintesi tra le diverse professionalità  , all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora, considerato che i minori in questione necessitano di adeguata assistenza onde consentirne l’auspicata integrazione scolastica;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’integrazione delle ore di sostegno secondo le indicazioni del P.E.I., come richiesto dai ricorrenti. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)