Sanità  e farmacie – Accreditamento istituzionale – Autorizzazione all’esercizio -Trasferimento di struttura – Difetto di autorizzazione comunale –    Accreditamento istituzionale –  Sospensione – Legittimità 

In mancanza di autorizzazione comunale ex art. 5, L.R. n. 8/2004 al trasferimento di una struttura sanitaria in altro Comune del medesimo distretto, appare legittimo, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, il provvedimento con cui la regione ha sospeso, ai sensi dell’art. 21 quater, L. n. 241/1990 i provvedimenti autorizzativi e di accreditamento precedentemente rilasciati in favore della ricorrente.
*
Cfr. anche ordinanza TAR Puglia, Bari, sez. I, emanata su motivi aggiunti, 5 maggio 2013, n. 244 – 2013.
*
vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 31 maggio 2013, n. 2045 – 2013; ordinanza 19 aprile 2013, n. 1438 – 2013 decreto 22 marzo 2013, n. 1025 – 2013; ric. n. 2065 – 2013 su ordinanza TAR 171/2013; ordinanza 31 maggio 2013, n. 2042 – 2013; decreto cautelare 7 maggio 2013 n. 1629- 2013, ric. n. 3395 – 2013 su ordinanza Tar Puglia Bari n. 244 – 2013

N. 00171/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00223/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2013, proposto da:

Gestione e Management Sanitario S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Cavour 60;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso l’avv. Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Azienda Sanitaria Locale Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 36 del 13.3.2013, avente ad oggetto: “Presidio di riabilitazione Padre Pio di Adelfia – Trasferimento senza autorizzazione dalla sede in Adelfia, via Fieno, ad altra sede in Capurso, alla via San Carlo 64 – Sospensione per gravi motivi ex art. 21 quater della Legge n. 241/1990 dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui alle Determinazioni Dirigenziali, rispettivamente, n. 254 del 26/6/2003 (rettificata con successiva n. 403 del 21/10/2003) e n. 272 del 19/5/2005, nonchè della Determinazione Dirigenziale n. 235 del 9/8/2012 di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833, con la quale è stata disposta la sospensione in via cautelare di mesi sei degli effetti dei provvedimenti aventi ad oggetto la struttura sita in Adelfia alla via Fieno con decorrenza immediata ed è stato demandato al Direttore Generale della Asl Ba l’individuazione e la attuazione delle misure idonee alla esecuzione del provvedimento di trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti attualmente in carico al Presidio Padre Pio privo di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento sito in Capurso alla via San Carlo 64 presso altra idonea struttura di riabilitazione accreditata sita nelle immediate vicinanze;
nonchè di ogni atto presupposto e/o connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Racanelli e Sabina Ornella Di Lecce;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che il trasferimento della struttura sanitaria in altro Comune del medesimo distretto sanitario è soggetto ad autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 3) sub 3.3. della L.R. 8/2004, pacificamente mancante nel caso di specie;
Considerato che l’art. 1 del regolamento regionale 18/2009, pur prevedendo che “il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni 60”, fa espressamente salvo quanto previsto dalla normativa vigente, di tal che non sembra venuta meno la necessità  della previa autorizzazione, di cui all’art. 5 sopra citato;
Ritenuto che il trasferimento della struttura sanitaria, con lo spostamento di attrezzature e pazienti in altro Comune, in difetto di autorizzazione, possa integrare i presupposti richiesti dall’art. 21 quater L. 241/90 per la sospensione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in favore della società  ricorrente;
Ritenuto, peraltro, che il provvedimento di sospensione impugnato incide sulla struttura di Adelfia, originariamente autorizzata, che attualmente è inattiva;
Che infine, come rilevato nel decreto cautelare, la prossima definizione sul piano formale del procedimento di autorizzazione al trasferimento, potrà  contemperare le diverse esigenze e gli interessi in gioco;
Che la complessità  della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)