Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza  – Giudicato  – Esecuzione della sentenza di ottemperanza  – Discrezionalità  della p.A. – Limiti

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza  con cui il giudice amministrativo aveva indicato all’Amministrazione procedente tutti  gli adempimenti da porre in essere e le fasi del procedimento necessario ad assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento oggetto del giudizio di ottemperanza, risulta preclusa all’Amministrazione ogni ulteriore valutazione discrezionale sui provvedimenti da porre in essere in fase di esecuzione.

N. 00410/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2012, proposto da: 
Claudia De Biase, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 

contro
Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

nei confronti di
So.Gra.Co. S.r.l., Antonio Marinelli; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Mola di Bari e dell’obbligo di provvedere sull’istanza diffida della ricorrente del 24 maggio 2011 a eseguire il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggi E.R.P., rimodulando la graduatoria con individuazione dei nuovi assegnatari,
nonchè
per la condanna del Comune di Mola di Bari a provvedere in merito e nei termini di cui all’istanza del ricorrente anche mediante commissario ad acta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mola di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con sentenza di questo Tribunale Sez. III n. 1124/2012, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente ex artt. 112 e 114 c.p.a., è stato ordinato al Comune di Mola di Bari di riavviare il procedimento e di porre in essere gli adempimenti e le attività  puntualmente indicati nella citata sentenza.
E ciò a seguito dell’annullamento di una serie di provvedimenti di decadenza dal beneficio del contratto agevolato per difetto dei requisiti, taluni dei quali impugnati innanzi al Giudice Amministrativo con ricorsi tuttavia respinti con sentenze confermate in secondo grado.
Il Comune di Mola di Bari e la controinteressata società  So.gra.co hanno impugnato la citata sentenza 1124/2012, ma i ricorsi in appello sono stati respinti dal Consiglio di Stato con sentenza Sezione V n. 6599/2012, la quale ha confermato puntualmente le statuizioni e le modalità  di adempimento stabilite dal Giudice di primo grado.
Nonostante varie istanze della ricorrente e la notifica di formale diffida in data 14.1.2013, il Comune resistente non ha a tutto oggi dato esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1124/2012, divenuta giudicato, omettendo altresì di provvedere al pagamento delle spese di lite.
La ricorrente dunque propone il ricorso in esame, chiedendo la nomina di Commissario ad acta.
Alla Camera di Consiglio del 21 febbraio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, stante l’evidente violazione dei termini imposti con la citata sentenza T.A.R. Bari Sez. III n. 1124/2012 e la mancata esecuzione della pronuncia di che trattasi.
La predetta sentenza ha indicato espressamente tutti gli adempimenti da porre in essere e le fasi del procedimento necessario ad assicurare l’esecuzione della sentenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza di che trattasi esime il Collegio da alcuna ulteriore considerazione, risultando preclusa all’Amministrazione ogni ulteriore valutazione discrezionale sulle modalità  di esecuzione della sentenza.
Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va ordinato al Comune di Mola di Bari di riavviare il procedimento, provvedendo anzitutto senza ulteriore indugio a redigere l’elenco, previsto al punto 7 del bando regionale, approvato con delibera G.M. 16.3.2003 n. 693, individuando gli aspiranti con priorità  al beneficio, trasmettendo l’elenco di che trattasi alla Società  So.gra.co entro il termine di giorni trenta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di mancata sottoposizione del nuovo elenco alla predetta società  nel termine di trenta giorni, come sopra indicato, si dispone fin da ora che a tale adempimento provveda, entro il successivo termine di giorni trenta, il Commissario ad acta, designato sin da ora nella persona del Segretario Generale del Comune di Monopoli.
Le competenze e i rimborsi, che il Collegio si riserva di liquidare successivamente su istanza del Commissario ad acta, qualificabili come danno erariale, saranno posti a carico del Comune di Mola di Bari, fatte salve le valutazioni di competenza della Procura della Corte dei Conti, cui saranno trasmessi gli atti.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre iva e cpa, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Mola di Bari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Mola di Bari di riavviare il procedimento, provvedendo anzitutto senza ulteriore indugio a redigere l’elenco, previsto al punto 7 del bando regionale, approvato con delibera G.M. 16.3.2003 n. 693, individuando gli aspiranti con priorità  al beneficio, trasmettendo l’elenco di che trattasi alla Società  So.gra.co entro il termine di giorni trenta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nomina fin d’ora, per il caso di mancata sottoposizione del nuovo elenco alla predetta società  nel termine di trenta giorni, il Commissario ad acta, designato sin da ora nella persona del Segretario Generale del Comune di Monopoli, che vi provvederà  entro il successivo termine di giorni trenta.
Riserva di provvedere in ordine alla liquidazione delle competenze in favore del Commissario ad acta con successivo procedimento.
Condanna il Comune di Mola di Bari al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 1.500,00 oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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