Accesso – Procedimento – Inerzia – Ricorrenza presupposti soggettivi ed oggettivi ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 – Accertamento – Illegittimità 

Nel ricorso volto alla declaratoria di illegittimità  del diniego  avverso un’istanza di accesso ad atti e documenti inerenti eventuali indizioni di gare pubbliche per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l’accertamento della persistente inerzia della resistente, in uno alla dimostrazione della ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., conduce all’accoglimento del ricorso stesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’espletamento del richiesto accesso nella duplice forma della visione e dell’estrazione di copia.

N. 00403/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01788/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2012, proposto da Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia; 

per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accesso agli atti della ricorrente del 5 novembre 2012;
e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia all’esibizione, entro e non oltre trenta giorni, di copia di tutta la documentazione amministrativa richiesta con la predetta nota;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Gabriele Bavaro;
 

Premesso che la società  ricorrente, nella veste di impresa operante nel settore della ristorazione collettiva (come tale interessata a partecipare ad eventuali gara pubbliche per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti), ha richiesto all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia copia delle deliberazioni o determinazioni dirigenziali di eventuali indizioni di gare pubbliche per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva, nonchè copia di eventuali atti o provvedimenti in ordine all’affidamento del predetto servizio, nelle more del doveroso espletamento delle gare pubbliche, ivi inclusi atti di affidamento del servizio a soggetti terzi ed eventuali proroghe del servizio stesso;
Considerato che, nel termine di legge di trenta giorni, l’Azienda non ha comunicato alcunchè;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso, poichè la società  ricorrente ha dimostrato l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 22-ss. della legge n. 241 del 1990, anche ai fini di eventuali azioni giudiziarie;
Ritenuto di dover condannare l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara l’illegittimità  del diniego tacito opposto alla ricorrente dall’Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
– ordina a quest’ultima di consentire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 5 novembre 2012, mediante presa visione ed estrazione di copia;
– condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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