1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Provvedimento di rigetto – Motivazione
 
2. Pubblico impiego – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.a. – Limiti
 
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – C.T.U. – Presupposti

1. Nell’ambito del procedimento volto al riconoscimento della causa di servizio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461/2001, l’Amministrazione è vincolata nelle sue determinazioni dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio; ne consegue che esso  costituisce motivazione sufficiente, richiamata per relationem, del provvedimento finale.
   
2.  Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità  lamentata rientrano nell’esercizio della discrezionalità  tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, con l’effetto che il sindacato del giudice amministrativo su detta attività  è ammesso esclusivamente entro i limiti di manifesta illogicità  desumibile dalla motivazione degli atti impugnati dai quali si evidenzi l’inattendibilità  delle conclusioni cui sia pervenuta l’amministrazione.
 
3. Nel processo amministrativo, l’espletamento della C.T.U. subisce un limitazione ove si controverta su valutazioni riservate, in via tendenzialmente esclusiva dalla legge, a determinati organi collegiali composti di funzionari di diversa estrazione e professionalità  (il comitato di verifica cui è demandato l’accertamento della dipendenza dell’infermità  da causa di servizio può essere composto da avvocati, magistrati, funzionari medici delle forze armate o funzionari medici dello Stato). 

N. 00402/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2007, proposto da N. C., rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Petruzzelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Veneto, 8; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto n. 306 del 28 marzo 2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificato il 18 giugno 2007;
– della deliberazione n. 19936 del 16 ottobre 2006 del Comitato di verifica per le cause di servizio;
– della deliberazione n. 7447 del 22 giugno 2004 del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Caringella (su delega dell’avv. Pierpaolo Petruzzelli) e avv. Grazia Matteo;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, vicebrigadiere della Guardia di Finanza, impugna gli atti in epigrafe con i quali è stata respinta la domanda di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “note di artrosi lombare con ernia discale L5-S1”, che a suo dire sarebbe causalmente collegata al servizio di radiomontatore, svolto a partire dall’anno 1997;
Considerato che la dipendenza da causa di servizio è stata esclusa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, dapprima con parere n. 7447 del 22 giugno 2004 ed in seguito, all’esito del riesame, con parere confermativo n. 19936 del 16 ottobre 2006;
Ritenuto di dover respingere l’impugnativa, tenuto conto che:
– ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683; Id., sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658);
– gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità  metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500);
– nella fattispecie, il Comitato ha congruamente argomentato la propria decisione negativa, affermando che l’infermità  riportata dal ricorrente è conseguenza di una predisposizione costituzionale e che l’attività  lavorativa svolta non è stata causa o concausa efficiente e determinante dell’insorgere della patologia;
– in particolare, il Comitato ha rilevato che l’artrosi lombare con ernia discale è dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età , e che sul suo decorso non può aver influito il servizio prestato dal ricorrente in ambienti chiusi, quali che fossero le condizioni di areazione e riscaldamento;
– non sussistono i presupposti per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi collegiali composti da funzionari di diversa estrazione e professionalità  (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1510);
Ritenuto, con conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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