Procedimento amministrativo – Provvedimento vincolato – Principi  – Partecipazione al procedimento –  Motivazione articolata – Violazione – Legittimità 

In caso di adozione di un provvedimento vincolato la violazione di principi generali quali la partecipazione al procedimento del destinatario del provvedimento e l’adempimento degli oneri motivazionali da parte della p.A. procedente, non inficia la legittimità  del provvedimento ( nel caso di specie la direzione interregionale dell’Agenzia delle Dogane ha adottato – in quanto atto dovuto ex art. 53 D.P.R. n. 43/1973 –  un provvedimento di sospensione dell’attività  nei confronti  di un soggetto condannato ad una pena superiore ad un anno, sebbene sospesa).
 

N. 00405/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2013, proposto da: 
Vito Leonardo Totorizzo, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Antonio Depalma, con domicilio eletto presso Vito Antonio Depalma in Bari, via San Francesco D’Assisi, n.15; 

contro
Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e La Basilicata, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliata ex lege; 

per l’annullamento
della determinazione direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – area procedure e controlli settore dogane, notificata il 10 dicembre 2012, prot. 2012/34193;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e La Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Depalma;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che il ricorrente impugna la determinazione della direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – area procedure e controlli settore dogane, notificata il 10 dicembre 2012, prot. 2012/34193, con cui, a seguito di sentenza non definitiva di condanna a pena superiore ad 1 anno (benchè con pena sospesa), è stato disposta la sua sospensione dall’attività  di spedizioniere;
rilevato che il ricorso è infondato e che vanno accolte pienamente le difese dell’Avvocatura Distrettuale esposte nella memoria dep. l’11.3.2013.
In particolare:
non è fondato il primo motivo di ricorso in quanto, anche laddove fosse stata garantita la partecipazione procedimentale, non si sarebbe potuto adottare un provvedimento diverso, essendo la sospensione atto dovuto ex art. 53 DPR 43/73;
non può trovare applicazione la invocata sentenza della C. Cost. n. 595/90, riguardante diversa ipotesi di concessione di libertà  provvisoria (e non di sospensione condizionale che presuppone un accertamento in fase non cautelare della responsabilità  penale);
è sufficiente la motivazione adottata, trattandosi di atto vincolato, per il quale gli oneri motivazionali possono definirsi addirittura superflui;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va respinto;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione intimata, che liquida in euro 2000,00 omnicomprensivi di diritti, onorari e spese, oltre IVA, CAP e spese generali , come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria