1. Giurisdizione – Provvedimenti comunali prodromici alla determinazione dell’IMU – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste
2. Processo Amministrativo – Principi Generali –  Questione rilevata di ufficio dopo il passaggio in decisione – Art. 73 comma III^ C.P.A. – Disciplina 

1. Alla luce del principio, affermato anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice fornito di giurisdizione si individua sulla scorta del petitum sostanziale, nei limiti della delibazione propria della fase cautelare sembra prima facie non sussistere la giurisdizione del G.A. riguardo all’impugnazione di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto la “determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per il periodo 2007- 2012 ai fini dell’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta Municipale propria (IMU).
2 Ai sensi dell’art. 73 comma 3^, c.p.a. il Giudice, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio e la questione emerge dopo il passaggio in decisione, si riserva quest’ultima per  permettere alle parti di  dedurre sul punto.

N. 00366/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2013, proposto da:

Teresa Capitanio, Tommaso Capitanio, Rosalba Capitanio, Maria Rosaria Colella, Angela Capitanio, Filomena Capitanio, Nicola Lisi, Giovanna Lisi, Comasia Zaccaria, Maria Colella, Caterina Galiano, Immobiliare Alò s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Sardano, con domicilio ex art.25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, alla via Dante n. 51; 

per l’annullamento
-della deliberazione della Giunta Comunale n. 193/del 20.11.2012 pubblicata il 21/11/2012 avente ad oggetto “determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per il periodo 2007- 2012 ai fini dell’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta Municipale propria (IMU) “;
-di ogni atto presupposto e/o conseguente e connesso al predetto ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Sardano e Lorenzo Dibello;
 

Considerato che, dopo il passaggio in decisione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla propria giurisdizione sulla presente controversia posto che, secondo il più recente indirizzo della Corte di Cassazione, il giudice fornito di giurisdizione con riferimento alla fattispecie concreta si individua sulla scorta del petitum sostanziale;
Ritenuto di dover consentire alle parti deduzioni sul punto;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) fissa una nuova discussione dell’istanza cautelare, proposta congiuntamente al ricorso in epigrafe, per la Camera di consiglio del 3 aprile 2013, al fine di definire eventualmente il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a..
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)