Pubblico Impiego – Elenco operatori dei centri per l’impiego – Requisito di ammissione – Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 26 legge Regione Puglia n. 54/1978 – Illegittimità 

I requisiti che limitano l’inserimento nell’elenco degli soggetti aspiranti ad operare nei centri per l’impiego, agli operatori della formazione professionale già  iscritti nell’elenco di cui al soppresso articolo 26 della legge regionale n. 54/1978, sono illogici e non idonei a perseguire la finalità  di valorizzare le pregresse professionalità  ed esperienze dei soggetti, in quanto privilegiano il personale in servizio dal 1977 e dunque vicino al pensionamento, rispetto a tutti gli altri addetti (nella fattispecie la Regione Puglia con deliberazioni di Giunta regionale ha individuato come requisito di ammissione per l’inserimento nell’elenco degli operatori dei centri per l’impiego, l’iscrizione dei soggetti nell’ex albo e nell’ex elenco di cui al soppresso art. 26 della legge regionale n. 54/1978).
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 6 giugno 2013, n. 2153 – 2013; ric. n. 3079 – 2013;
*

N. 00160/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00287/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2013, proposto da:

Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli, Gaetano Zoiro, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Carmela Pierro, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Carmela Pierro in Bari, via S. Costantino, 16;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura regionale, lungomare Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Oronzo Montrone; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della delibera della Giunta Regionale – Reg. Puglia n. 2645 del 04.12.12., pubblicata sulla Gazzetta Uff. del 06.12.12, proposta dal Servizio Politiche per il Lavoro – Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, avente ad oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco degli operatori aspiranti ad operare nei Centri per l’impiego, nei limiti d’interesse dei ricorrenti;
2) di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Maria Carmela Pierro e avv. Marina Altamura;
 

Considerato che i ricorrenti contestano i requisiti di ammissione alla procedura per l’inserimento nell’elenco degli operatori aspiranti ad operare nei Centri per l’impiego, nella parte in cui limitano l’inserimento ai soggetti già  iscritti nell’albo e nell’elenco di cui all’abrogato articolo 26 della legge regionale n. 54/1978 (nel quale non risultano inseriti, in quanto assunti dall’ente gestore di formazione professionale successivamente al 30 settembre 1977), in occasione della riapertura dei termini;
considerato che i criteri di ammissione discendono dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1820/2001 e 350/2010 e che tali requisiti si presentano, prima facie, illogici e non idonei a perseguire la finalità  di valorizzare le pregresse professionalità  ed esperienze dei soggetti poichè, privilegiando il personale in servizio fin dall’anno 1977, coinvolgono dipendenti vicini al pensionamento (o teoricamente addirittura già  a riposo), escludendo l’apporto di tutti gli altri addetti;
considerati pertanto che sotto questi profili, oltre che per il danno, si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 17 ottobre 2013.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)