Pubblico impiego – Progressione di carriera – Verticale – Autoannullamento della progressione verticale disposta dal Comune – Per contrasto con l’art. 97 della Costituzione 

Il complesso normativo costituito dall’art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto nell’art. 52 il comma 1 bis (ritenuto dall’art. 74, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2009, norma di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e integrante un principio generale dell’ordinamento al quale si debbono adeguare le Regioni e gli Enti locali), dell’art. 24 e dall’art. 31, primo e quarto comma, se non impedisce in sè la conclusione delle procedure già  indette, neppure preclude alle Amministrazioni locali, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità , di agire per adeguarsi all’articolo 97 della Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento, in assenza (come nella fattispecie) di posizioni consolidate dei soggetti coinvolti.

N. 00161/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00298/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2013, proposto da:

Vittoria Curci, Giuseppe Ricci, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto in Bari, via Niccolò Pizzoli n. 8;

contro
Comune di Noci; 

nei confronti di
Carlo Vicenti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Responsabile Affari Generali, I Settore del Comune di Noci n. 931 del 17.12.2012, successivamente comunicata ai ricorrenti, recante annullamento in autotutela della procedura di progressione verticale per n. 3 posti di “Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D1)”;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto, ivi comprese la nota 13.3.2012 prot. n. 2497 di riscontro a diffida e la comunicazione di avvio del procedimento 15.11.2012 prot. n. 0016793.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Francesco Derobertis;
 

Considerato che il ricorso con cui s’impugna l’autoannullamento della progressione verticale (procedura indetta con determinazione 14 dicembre 2009 n. 20148), nel quale il Comune reputa i relativi atti contrastanti direttamente con l’art. 97 della Costituzione, non appare prima facie fondato, specificamente laddove;
considerato inoltre che l’intero ragionamento basato sull’anteriorità  dell’indizione rispetto all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 non sembra del tutto convincente; invero, il complesso normativo costituito dall’art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto nell’art. 52 il comma 1 bis (ritenuto dall’art. 74, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2009, norma di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e integrante un principio generale dell’ordinamento al quale si debbono adeguare le regioni e gli enti locali), dell’art. 24 e dall’art. 31, primo e quarto comma, se non impedisce in sè la conclusione delle procedure già  indette, neppure preclude alle amministrazioni locali, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità , di agire per adeguarsi all’articolo 97 della Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento, in assenza (come nella fattispecie) di posizioni consolidate dei soggetti coinvolti;
considerato pertanto, di conseguenza, che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)