Sanità e farmacie – Albo regionale dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona – Durata – Iscrizione – Requisiti – Aggiornamento annuale – Effetti
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 1/2008, l’albo dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona – di durata triennale – deve essere aggiornato annualmente allo scadere del triennio, con salvaguardia delle iscrizioni sussistenti già alla data di entrata in vigore del regolamento secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo (direttori o segretari in carica alla data di entrata in vigore del regolamento e che comunque abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni; o dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno dieci anni che abbiano svolto le funzioni di segretario o direttore per almeno tre anni). Deve considerarsi, pertanto, illegittima la delibera di giunta regionale che disponga il rinnovo dell’albo con riserva delle iscrizioni soltanto a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per le nuove iscrizioni successive all’entrata in vigore del regolamento (diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneria gestionale e master post lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario).
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 31 maggio 2013, n. 2052 – 2013; ric. n. 3540 – 2013
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N. 00158/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00222/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2013, proposto da:
Pietro Guerrieri, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Lofoco, Ettore Palomba, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto in Bari, c/o presso il Settore legale, via Dalmazia,70;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione n. 1373 del Dirigente Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità , assunta in data 7 dicembre 2012 e pubblicata sul BURP n. 181 del 13 dicembre 2012, nella parte in cui:
a) ha disposto il “rinnovo” dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona (ASP) e non anche -o non solo-, come disposto dalla normativa regionale vigente, lo “aggiornamento” del medesimo Albo;
b) negli Allegati “A” e “C” non considera il diritto, ormai acquisito, di quanti sono già regolarmente iscritti al suddetto Albo perchè in possesso dei requisiti previsti -in prima istanza- dall’art. 20, commi 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 1 del 28 gennaio 2008;
– del diniego all’istanza di riesame in autotutela, comunicata in data 10 febbraio 2013, e della nota provvedimentale della Regione Puglia prot. n. 082(06.02.2013 n. 1266, a mezzo della quale si è espresso diniego all’istanza avanzata in via di autotutela dal ricorrente, che tenta altresì di spiegare le ragioni dell’esclusione dello stesso dall’elenco;
– del provvedimento di esclusione del ricorrente dall’elenco dei direttori generali, nella parte in cui interpreta la norma in senso sfavorevole al ricorrente e ne dispone di fatto l’esclusione dei direttori generali per il solo fatto di non essere laureato;
– di tutti gli altri atti, presupposti, connessi e richiamati negli atti impugnati, sui quali si riservano motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla permanenza di iscrizione nell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Fabrizio Lofoco e avv. Maria Scattaglia;
Considerato che, a norma dell’art. 31 (Albo dei Direttori generali) della L.R. 30 settembre 2004, n. 15, veniva istituito l’Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona (delibera G.R. 30 settembre 2008 n. 1829);
considerato che la relativa disciplina era stata stabilita dall’art. 20 del regolamento regionale 28 gennaio 2008, n. 1, per il quale all’Albo, avente validità triennale, possono essere iscritti a regime i soggetti in possesso tra l’altro dei seguenti requisiti:
“a) Diploma di laurea (L) in materie giuridiche o economiche o in Ingegneria gestionale, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;
b) Specializzazione post-lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o sociosanitario” (comma terzo);
considerato peraltro che “In prima istanza, possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:
– ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni;
– sono dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB” (comma quarto);
considerato che il ricorrente è stato iscritto, con decorrenza dal 28 maggio 2009, in forza della previsione di cui al citato comma quarto;
considerato che, secondo il comma sesto, “àˆ previsto l’aggiornamento annuale dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza”;
considerato che l’impugnata delibera dirigenziale ha disposto il rinnovo dell’Albo, con iscrizione solo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma terzo del regolamento, senza salvaguardia delle pregresse iscrizioni operate a norma del quarto comma dell’art. 20;
considerato che, prima facie, l’operazione di “rinnovo” (e non di mero “aggiornamento”) non pare fondata su alcuna previsione espressa, nè è rintracciabile nel testo una disposizione che in modo inequivoco specifichi che l’iscrizione con i requisiti di cui al quarto comma, consentita solo “in prima istanza”, sia da reputarsi solo temporanea, sì che i soggetti con tali titoli ammessi siano soggetti a decadenza al primo scadere del termine triennale di validità ;
considerati pertanto che sotto questi profili, oltre che per il danno, si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, nei limiti dell’interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 17 ottobre 2013.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)